• Home
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Abbonamento
  • Registrati
  • Accedi
  • Contatti
Quotidiano del Condominio
.
  • Attualità
  • FAQ Coronavirus
  • Giurisprudenza in condominio
    • Dottrina condominiale
    • Leggi e sentenze
  • Condominio
  • Fiscalità condominiale
  • Mercato Immobiliare
  • Quesiti
    • Quesiti fiscali
    • Quesiti legali
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
Cerca
  • Fiscalità condominiale

Ristrutturazioni: amministratori esonerati dalle dichiarazioni al fisco

  • Quotidiano Del Condominio
  • 26 settembre 2018

“La sezione III del quadro AC del modello Redditi e del quadro K del modello 730, contenente i dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi, nelle ipotesi in cui sia stata operata dalle banche una ritenuta alla fonte sulle somme pagate dal condominio all’impresa che ha effettuato gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, può non essere compilata da parte dell’amministratore”. È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 67 del 20 settembre 2018, di cui riportiamo un estratto.

—————-
AGENZIA DELLE ENTRATE
Risoluzione del 20.9.2018, n. 67
Esonero dalla compilazione della sezione III del quadro AC del modello Redditi e del quadro K del modello 730 per interventi di recupero del patrimonio edilizio su parti comuni di edifici condominiali nel caso di bonifici soggetti a ritenuta alla fonte.
——————

Sintesi

La presente risoluzione fornisce chiarimenti sulle modalità di compilazione del quadro “AC- Comunicazione degli amministratori di condominio” presente nei modelli di dichiarazione Redditi e 730.

Testo

L’articolo 7, comma 9, primo e secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, prevede che gli “amministratori di condominio negli edifici devono comunicare annualmente all’anagrafe tributaria l’ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio e i dati identificativi dei relativi fornitori. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni”.

L’articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro delle Finanze 12 novembre 1998, attuativo del citato comma 9, stabilisce che l’“amministratore del condominio negli edifici deve comunicare annualmente, oltre al proprio codice fiscale e ai propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita):

a. relativamente a ciascun condominio, il codice fiscale, la denominazione, l’indirizzo completo e lo specifico codice di natura giuridica;

b. relativamente a ciascun fornitore, il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita se persona fisica, ovvero la ragione o denominazione sociale se altro soggetto, il codice fiscale, il domicilio fiscale, nonché l’importo complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati nell’anno solare”.

Il successivo comma 2 esclude dall’obbligo di comunicazione i dati relativi alle forniture di acqua, energia elettrica e gas, i dati relativi alle forniture di servizi che hanno comportato il pagamento di compensi soggetti alle ritenute alla fonte e, con riferimento al singolo fornitore, i dati elencati alla lettera b) del comma 1 qualora l’importo complessivo degli acquisti effettuati nell’anno solare non sia superiore a lire cinquecentomila (258 euro).

In base alle citate norme, le dichiarazioni dei redditi contengono un apposito quadro per la comunicazione dell’amministratore del condominio: il quadro AC nel modello Redditi ed il quadro K nel modello 730, composto da tre sezioni:

  • la sezione I contiene i dati necessari all’identificazione del condominio;
  • la sezione II contiene i dati catastali dell’edificio condominiale oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
  • la sezione III contiene le informazioni relative ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi.

Ciò premesso, alcuni operatori hanno chiesto se l’esonero dalla compilazione della sezione III del quadro AC sussista anche in tutte le ipotesi in cui sia stata operata dalle banche una ritenuta sulle somme pagate dal condominio all’impresa che ha effettuato interventi di recupero del patrimonio edilizio sulle parti comuni dell’edificio.

Poiché dette somme sono soggette a ritenuta alla fonte a titolo di acconto dell’imposta sui redditi da parte degli intermediari (banche e Poste Italiane Spa) e, pertanto, sono già esposte nella dichiarazione dei sostituti d’imposta – modello 770 – quadro SY – sezione III, si ritiene che tale ipotesi possa rientrare nel caso di esonero previsto dal punto b) del comma 2 dell’articolo 1 del citato decreto attuativo.

I dati contenuti nei bonifici relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio su cui vengono applicate le ritenute d’acconto da parte degli intermediari sono, inoltre, già comunicati all’Amministrazione finanziaria tramite il flusso telematico “Bonifici per spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici”.

La sezione III del quadro AC del modello Redditi e del quadro K del modello 730, contenente i dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi, nelle ipotesi in cui sia stata operata dalle banche una ritenuta alla fonte sulle somme pagate dal condominio all’impresa che ha effettuato gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, può, pertanto, non essere compilata da parte dell’amministratore.

Tags
  • Agenzia delle Entrate
  • bonifico
  • condominio
  • dichiarazione dei redditi
  • fiscalità
  • ristrutturazioni
  • Condividi questo articolo
  • twitter
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
Condominialità dei muri perimetrali e ripartizione del risarcimento danni
Torino: un nuovo complesso di 650 alloggi popolari cardioprotetti

Related Posts

  • Fiscalità condominiale
  • Redazione
  • Set 26, 2018
Videosorveglianza in condominio: differenze tra impianti privati e condominiali
  • Fiscalità condominiale
  • Redazione
  • Set 26, 2018
Aree destinate a parcheggio e assegnazione di posti auto negli spazi comuni
  • Fiscalità condominiale
  • Redazione
  • Set 26, 2018
Dichiarazione del redditi del condominio

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Servizio riservato
agli abbonati alla rivista
“Italia Casa e Condominio”

Clicca qui per accedere all’ultima edizione

Ultimi articoli
  • Acquisti immobiliari di nuda proprietà 13 giugno 2025
  • Videosorveglianza in condominio: differenze tra impianti privati e condominiali 13 giugno 2025
  • Standby degli elettrodomestici: in vigore le nuove norme UE per il risparmio energetico 13 giugno 2025
Quotidiano del Condominio

Quotidiano del condominio

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Registrati
  • Abbonamento
  • Accedi
  • Contatti
Privacy Policy Cookie Policy
Dalla A alla Zeta Srl – Piazza Martiri della Libertà 3/5 – 10098 Rivoli (TO) | Per informazioni Tel. 333-6278929 – E-Mail: italiacasacondominio@libero.it | P. IVA 12640180019 - Cod. fiscale Registro Imprese 12640180019 - N. REA TO-1305154 - Capitale sociale € 2.000,00 i.v.
Intersezione realizzazione siti web Modena