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Seconda rata Imu-Tasi: scadenze ed aliquote di pagamento

  • Quotidiano Del Condominio
  • 23 novembre 2017

[A cura di: FiscoOggi – Agenzia delle Entrate]

Il versamento della seconda rata dell’Imu e della Tasi per il 2017 deve essere eseguito entro il prossimo 18 dicembre (il termine ordinario del 16 dicembre, infatti, quest’anno cade di sabato). Il pagamento deve essere eseguito a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base di quanto stabilito dalle delibere comunali pubblicate, alla data del 28 ottobre 2017.
In particolare, si ricorda che il versamento del saldo deve essere effettuato sulla base delle delibere approvate dal comune per il 2017 a condizione che:

  • la delibera sia stata adottata entro il 31 marzo 2017 e sia stata pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre 2017;
  • l’aliquota fissata per la singola fattispecie impositiva non sia stata aumentata rispetto a quella applicabile nel 2015.

Al contrario, il saldo Imu-Tasi deve essere versato sulla base delle aliquote vigenti nell’anno 2016:

  • in caso di delibera approvata dal comune oltre il termine del 31 marzo 2017 (fatte salve specifiche ipotesi in cui il l’ente locale può, in base a disposizioni di legge, adottare la delibera anche oltre il termine del 31 marzo, come, ad esempio, dissesto finanziario e accertamento negativo in ordine al permanere degli equilibri di bilancio);
  • nel caso in cui non vi sia nessuna delibera relativa alle aliquote dell’Imu e della Tasi pubblicata per il 2017, oppure nell’ipotesi in cui la delibera sia stata pubblicata oltre il termine del 28 ottobre 2017 (fatti salvi i casi in cui la legge prevede che siano efficaci anche le delibere pubblicate oltre tale termine).

Si ricorda, inoltre, che prima del versamento è opportuno confrontare le aliquote determinate per il 2017 e quelle vigenti nel 2015 (la consultazione delle delibere comunali può essere eseguita sul sito www.finanze.gov.it). Infatti, qualora emerga che la delibera relativa al 2017 stabilisca un aumento delle aliquote Imu e Tasi rispetto al 2015, tale aumento è inefficace. Di conseguenza, il versamento deve essere effettuato sulla base dell’aliquota deliberata nel 2016, eccetto il caso in cui essa costituisca a sua volta un aumento rispetto al 2015. In tale ipotesi, infatti, il versamento per il 2017 dovrà essere effettuato sulla base dell’aliquota applicabile nel 2015 (peraltro, la sospensione degli aumenti dei tributi locali non si applica per i comuni che deliberano il dissesto e il predissesto).
Infine, qualora nel 2015 il Comune abbia deliberato la maggiorazione della Tasi dello 0,8 per mille, la stessa può essere applicata nel 2017 solo se espressamente confermata nel 2016.

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