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Superbonus e cessione del credito: che cosa devono fare l’amministratore e il condomino

  • Quotidiano Del Condominio
  • 29 settembre 2020

[A cura di: avv. Francesco Saverio Del Buono ] Il riconoscimento della detrazione del 110% richiede una attenta osservanza delle varie fasi procedimentali, pena il rischio di incorrere nella revoca dell’agevolazione.

Pertanto il cittadino che vorrà realizzare gli interventi e poi fruire della detrazione fiscale dovrà essere attento ad eseguire (personalmente ove possibile, ma soprattutto con l’aiuto dei professionisti indicati dalle norme) tutte le fasi prescritte in maniera puntuale, onde evitare di incorrere in irregolarità, formali e/o sostanziali che possano invalidare il suo diritto alla detrazione.

La fruizione del bonus

Una volta realizzati i lavori con i requisiti che danno diritto alla detrazione, al proprietario o ai soggetti aventi diritto ai sensi dell’art. 119 DL 34/2020 si presentano tre diverse possibilità:

  • la fruizione diretta della detrazione;
  • la cessione a mezzo sconto in fattura;
  • la cessione ad altri soggetti, comprese banche ed intermediari finanziari.

Fruizione diretta

Con la fruizione diretta il contribuente porterà in detrazione quanto maturato a seguito dei lavori (cioè il 110% della spesa sostenuta pro quota), inserendola nella propria dichiarazione dei redditi come una qualsiasi detrazione. L’importo maturato andrà detratto in cinque anni in quote di uguale importo, fino a concorrenza con l’imposta versata. La quota non fruita in un anno (perché superiore alle imposte versate) non potrà essere utilizzata negli anni successivi né richiesta a rimborso: infatti possono essere in gioco cifre rilevanti, detraibili in soli cinque anni, e per questo motivo sarà opportuno per il contribuente calcolare effettivamente se vi è capienza rispetto alle proprie imposte, o se è meglio cedere il credito in modo da fruirne pienamente.

Ad ogni buon conto, nel caso di fruizione diretta il condomino sosterrà la spesa per la realizzazione dei lavori e nei cinque anni d’imposta successivi potrà detrarre il 110% di quanto da lui versato.

Cessione del credito

La cessione (prevista dall’art. 121 del Decreto Legge 19.05.2020 n. 34) ha una sua specifica regolamentazione ed una serie di adempimenti da dover osservare per essere valida e spiegare i suoi effetti: le modalità operative per le diverse tipologie di cessione del credito come poc’anzi indicate sono dettate dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 283847 dell’8 agosto scorso.

Come detto, la cessione potrà avvenire seguendo due strade:

  • con la cessione della detrazione a mezzo sconto in fattura il trasferimento del credito fiscale avverrà tramite sconto che il fornitore andrà a realizzare direttamente all’emissione della fattura.

Il committente, in questa ipotesi, cederà la propria detrazione, pari al 110% dell’importo dei lavori all’impresa che ha realizzato gli interventi, la quale andrà ad indicare in fattura l’importo dei lavori, comprensivo di IVA, indicando che viene applicato lo sconto ex art. 121 DL 34/2020 a fronte della cessione della detrazione maturata a favore del committente.

  • In alternativa si potrà cedere la detrazione fiscale ad altri soggetti, comprese banche ed intermediari finanziari: sotto questo aspetto molti istituti di credito si stanno muovendo per proporre offerte di acquisto del credito fiscale. In questo caso la cessione funzionerebbe come un finanziamento: la banca acquista il credito del 110% dietro il riconoscimento di una somma a favore del cedente pari ad una percentuale del credito ceduto.

La procedura

Vediamo adesso la procedura da seguire nel caso si voglia cedere il proprio credito.

Preliminarmente, per poter procedere con la cessione, i condòmini dovranno essere in possesso della seguente documentazione:

  • asseverazione del rispetto dei requisiti per gli interventi di efficienza energetica e la congruità delle spese rispetto agli interventi realizzati, realizzata da professionista iscritta ad un albo, ed inviata telematicamente ad ENEA;
  • asseverazione che attesti l’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, realizzata da professionista esperto in direzione dei lavori, collaudo statico, e progettazione strutturale
  • visto di conformità della documentazione che attesti il diritto al beneficio della detrazione, da rilasciarsi a cura dei responsabili dei centri di assistenza fiscale, commercialisti e tributaristi.

Il condomino che decide di cedere la propria detrazione fiscale dovrà comunicarlo all’amministratore, se la cessione non è già indicata nel verbale di assemblea, fornendo a questi tutti i dati dell’operazione di cessione stessa:

  • estremi del cessionario,
  • importo ceduto
  • accettazione da parte del cessionario stesso.

Si tratta di elementi che serviranno all’amministratore, o all’intermediario da questi delegato, per effettuare la comunicazione telematica della cessione sul portale dell’Agenzia delle Entrate, formalità indispensabile per rendere valida la cessione.

Nei condomini per i quali non vi è l’obbligo di nomina dell’amministratore (art. 1129 c.c.), il condomino che intende effettuare la cessione dovrà comunicarla al condomino delegato a svolgere tali adempimenti.

La trasmissione

Per tutte le operazioni di cessione, la comunicazione all’Agenzia delle Entrate potrà avvenire dal giorno successivo al rilascio da parte dell’ENEA della ricevuta di trasmissione dell’asseverazione (operazione necessaria per gli interventi di efficientamento energetico); l’Agenzia provvede a verificare l’esistenza dell’asseverazione sulla base dei dati comunicati da ENEA; in caso di assenza la comunicazione della cessione viene scartata.

La trasmissione della comunicazione di cessione potrà avvenire, dal 15 ottobre, solo in modalità telematica, utilizzando le apposite funzionalità del portale dell’Agenzia delle Entrate, compilando il modello “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”, allegato al Provvedimento n. 283847.

Entro 5 giorni dalla comunicazione viene rilasciata, nell’area del portale dell’Agenzia riservata al soggetto che ha effettuato la comunicazione stessa, una ricevuta che ne attesta la presa in carico o lo scarto, con le relative motivazioni. Entro il quinto giorno del mese successivo all’invio la comunicazione può essere annullata o sostituita; superato tale termine ogni comunicazione sarà aggiunta alla precedente.

L’amministratore o il condomino delegato produrranno al cedente il protocollo telematico di trasmissione della comunicazione: in questo modo il condomino avrà certezza del completamento della procedura di cessione, previa accettazione del credito fiscale da parte del cessionario anche in questo caso con l’apposita funzionalità sul portale Agenzia delle Entrate.

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