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Unità collabente senza Ape: si agli incentivi del Superbonus

  • Quotidiano Del Condominio
  • 17 settembre 2021
Il parere favorevole alla fruizione delle agevolazioni vale solo per l’istante, in assenza di una delega in suo favore, e non anche per gli eventuali futuri acquirenti del fabbricato

Possono fruire del Superbonus i lavori di ristrutturazione edilizia di un’unità collabente F2 con aumento volumetrico e comprensivi di installazione dell’impianto elettrico, idraulico, di smaltimento rifiuti e dell’impianto per il recupero e riutilizzo dell’acqua piovana. È la sintesi della risposta dell’Agenzia n. 593 del 16 settembre 2021.
L’istante, in particolare, è un soggetto residente all’estero che vuole ristrutturare un fabbricato pericolante composto da due unità collabenti, sprovvisto di Ape. I lavori prevedono la demolizione e ricostruzione e la realizzazione con aumento volumetrico di due immobili residenziali di categoria diversa da A/1, A/8 o A/9, la riduzione del rischio sismico, l’efficientamento energetico e la costruzione degli impianti elettrico e idraulico, dell’impianto di smaltimento reflui e dell’impianto per il recupero e riutilizzo dell’acqua piovana da destinare alle cassette di scarico dei servizi igienici delle abitazioni.
Ciò posto, l’istante chiede se gli interventi prospettati siano incentivabili con il Superbonus e se la risposta all’interpello si può ritenere valida anche per un futuro acquirente.

L’Agenzia rileva, in primo luogo, la necessità che gli interventi siano inquadrabili nella “ristrutturazione edilizia” (articolo 3, comma 1, lettera d) delle legge n. 380/2001) e che dal titolo amministrativo autorizzativo risulti che non si tratta di un intervento di nuova costruzione.

In merito alla possibilità di accedere al Superbonus per le spese relative all’incremento di volume per interventi di demolizione l’Agenzia ricorda, fra l’altro, che con nota n. 031615/2021 il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici ha chiarito che “a differenza del ‘Supersismabonus’ la detrazione fiscale legata al ‘Superecobonus’ non si applica alla parte eccedente il volume ante-operam”. Il contribuente quindi dovrà mantenere due distinte fatturazioni, una per la ristrutturazione e una per l’ampliamento.

Per i lavori di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico (articoli 14 e 16 Dl n. 63/2013) l’Agenzia ricorda che sono ammesse al Superbonus anche le spese per interventi realizzati su immobili che saranno destinati ad abitazione solo al termine dei lavori. In tal caso, tuttavia, sarà necessario che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione d’uso del fabbricato.

Riguardo alle spese di efficientamento energetico del fabbricato sprovvisto di Ape l’Agenzia ricorda che la legge di bilancio 2021 ha inserito nell’articolo 119 del decreto “Rilancio” il comma 1-quater, grazie al quale sono compresi fra gli edifici che accedono al Superbonus “anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1 [dell’art. 119],anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A.”.

Al riguardo, l’Agenzia, sentita Enea, rileva che per gli interventi di efficientamento energetico (ad eccezione dell’installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e dei generatori alimentati a biomassa) è necessaria una relazione tecnica che dimostri l’esistenza di un impianto idoneo a riscaldare gli ambienti, precedentemente ai lavori. In tal caso non sarà necessario produrre l’Ape iniziale.

In merito alle spese per gli impianti descritti dall’istante viene rilevato che il Superbonus vale anche per i costi strettamente legati agli interventi agevolabili a condizione che quest’ultimi siano effettivamente realizzati. L’individuazione delle spese connesse, tuttavia, dovrà essere effettuata da un tecnico abilitato che è tenuto ad attestare la rispondenza dei requisiti e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi eseguiti (cfr. anche circolare n. 30/2020).

L’Agenzia precisa, da ultimo, che il parere fornito vale solo per l’istante e non anche per gli eventuali futuri acquirenti del fabbricato che non abbiano espressamente delegato l’istante alla presentazione dell’interpello tramite apposita procura.

Fonte: FiscoOggi

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