Il condominio parziale è situazione configurabile per la semplificazione dei rapporti gestori interni alla collettività condominiale, e ciò non incide affatto sulla rappresentanza del condominio nella sua unitarietà in capo all’amministratore. Ne deriva che, in caso di lesioni provocate dal malfunzionamento di un ascensore, rispondono non solo i condòmini della scala servita dall’ascensore in oggetto, ma anche i condòmini delle altre scale. Così si è proncuniata la Corte di Cassazione in merito a una drammatica vicenda che ha avuto inizio addirittura nel 1993, quando una bimba era precipitata nel vano corsa di un ascensore riportando lesioni gravissime.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. II civ., sent. 21.2.2017,
n. 4436
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FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 223 del 2002, il Tribunale di Nola – decidendo sulla domanda di risarcimento del danno spiegata da P.G. e R.D., in proprio e quali legali rappresentanti della figlia minore G.G., nei confronti del condominio di via … e della I. s.n.c., in relazione al sinistro verificatosi il 4 giugno 1993 allorquando la piccola G.G. era precipitata nel vano di corsa dell’ascensore riportando lesioni gravissime, e sulla domanda di garanzia spiegata dalla società I. s.n.c. nei confronti della U. Assicurazioni s.p.a., chiamata in causa – così decideva: affermata la concorrente responsabilità del condominio e della società I.s.n.c., li condannava in solido al pagamento in favore di G.G. (nelle more divenuta maggiorenne ed intervenuta in giudizio) della somma di euro 746.650, oltre interessi e spese processuali; condannava inoltre la U. Assicurazioni s.p.a. alla manleva in favore della società I. s.n.c..
2. Con sentenza n. 2932 in data 21 settembre 2006, la Corte d’appello di Napoli – decidendo sugli appelli riuniti, proposti dal condominio di via … e dalla U. Assicurazioni avverso la predetta pronuncia, nonché sull’appello incidentale spiegato dalla società I. s.n.c. – così provvedeva, ravvisata la responsabilità esclusiva dell’ente condominiale: (a) in parziale riforma della sentenza impugnata, assolveva la società I. s.n.c. dalla domanda di G.G.; (b) condannava il condominio di via … al pagamento in favore di G.G. del risarcimento liquidato in prime cure, oltre rivalutazione ed interessi dalla decisione del Tribunale al saldo effettivo; (c) condannava G.G. alla restituzione in favore della U. Assicurazioni delle somme da questa eventualmente corrisposte alla G.G. stessa con maggiorazione di rivalutazione ed interessi dal pagamento al saldo; (d) regolava le spese del giudizio.
3. Avverso tale sentenza proponevano opposizione di terzo, ex art. 404 cod. proc. civ., M.G.C. e i litisconsorti indicati in epigrafe, deducendo:
(a) che il condominio di via … era un edificio composto da quattro scale, ognuna indipendente rispetto alle altre e fornita di un proprio autonomo ascensore;
(b) che sussisteva pertanto un condominio parziale ed il diritto dei singoli condòmini ad opporsi alla sentenza e ad esercitare l’azione diretta all’accertamento in proprio favore delle condizioni di cui all’art. 1123, secondo e terzo comma, cod. civ..
Citavano pertanto tutte le parti che avevano partecipato al precedente giudizio per sentire riformare la sentenza opposta e decidere ed accertare, definitivamente, nel senso della negazione di qualsiasi addebito di responsabilità, in merito, a carico degli opponenti, in quanto i condòmini tenuti al pagamento del risarcimento dei danni erano solo quelli della scala D (esclusiva responsabile per i danni cagionati alla G.G.), visto che il condominio… era composto da quattro scale a servizio del fabbricato, non collegate tra loro, con ingresso indipendente e, comunque, ognuna autonoma rispetto alle altre, per cui ricorreva la figura del condominio parziale. In via subordinata, chiedevano di dichiarare definitivamente che la sentenza di condanna era a carico del condominio e non, solidalmente né nominativamente, a carico dei singoli condòmini, per cui, allo stato, i singoli condòmini non potevano essere affatto chiamati a rispondere in merito.
Si costituivano il condominio di via …, G.G. e la U. Assicurazioni, resistendo, mentre rimanevano contumaci P.G. e R.D., nonché la società I. s.n.c..
Interveniva volontariamente in giudizio L.A., proprietaria di un appartamento sito nel citato condominio, con ingresso dalla scala D, per contestare i motivi dell’opposizione, che chiedeva di dichiarare inammissibile o di rigettare.
4. Con sentenza depositata in data 7 giugno 2012, la Corte d’appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l’opposizione di terzo, avendo ritenuto insussistenti i presupposti di cui all’art. 404, primo comma, cod. civ., non essendo i condòmini istanti terzi rispetto alla situazione giuridica affermata e quindi difettando della legittimazione all’opposizione. Secondo la Corte d’appello, la pretesa restrizione degli effetti della sentenza riguarderebbe, tutt’al più, i rapporti interni tra i condòmini ai fini del riparto delle spese.
5. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello, M.G.C. e gli altri condòmini delle scale A, B e C del condominio di via …, indicati in epigrafe, hanno proposto ricorso, sulla base di sette motivi.
Hanno resistito, con separati atti di controricorso, G.G. e la società U. Assicurazioni, mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
(omissis)
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 840 e 1117 cod. civ. La Corte d’appello avrebbe errato a ritenere comune la scala D omettendo di considerare i documenti depositati agli atti. L’impugnata motivazione sarebbe carente là dove considera la natura condominiale dell’edificio de quo solo in virtù della mancata eccezione da parte dell’amministratore, ritenendo che lo stesso dovesse sollevare l’eccezione, e soprattutto perché ritiene che vi sia l’esistenza di un condominio solo perché tutti i proprietari delle singole unità di edificio sono contitolari di parti comuni poste in rapporto funzionale con l’utilizzo delle singole unità della proprietà individuale.
Con il secondo mezzo i ricorrenti denunciano violazione di legge e vizio di motivazione per essere stato ritenuto valido il potere rappresentativo in capo all’amministratore per tutti i condomini del condominio … e non solo della scala D. La Corte d’appello avrebbe omesso di considerare che l’amministratore non aveva il potere predetto, ciò anche in relazione alle prove documentali depositate agli atti, attestanti la mancata ratifica del potere in capo allo stesso.
(omissis)
Il quarto mezzo lamenta violazione e falsa applicazione di legge ed omessa ed illogica motivazione in relazione alla pronuncia di inammissibilità della opposizione di terzo per mancanza di titolarità in capo ai condòmini. Ad avviso dei ricorrenti, tenuto conto della configurazione del condominio, quale risulta dalle norme e dall’esperienza, sarebbe erroneo ritenere – come ha fatto la Corte d’appello – che tutti i condòmini siano titolari di tutte le parti comuni, qualunque sia la conformazione del fabbricato. Sostengono inoltre i ricorrenti che, ricevuta la notifica per l’intero condominio, non costituito e non rappresentato validamente dall’amministratore, e posta l’esistenza del condominio parziale, non potrebbe ritenersi valida ed efficace la sentenza di cui si discute in capo a tutti i condòmini.
(omissis)
2. Rileva il Collegio che, per costante giurisprudenza, la legittimazione ad impugnare la sentenza con l’opposizione di terzo ordinaria (art. 404, primo comma, cod. proc. civ.) presuppone in capo all’opponente la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza pronunciata tra altre parti (Cass., Sez. III, 13 marzo 2009, n. 6179; Cass., Sez. Lav., 14 aprile 2010, n. 8888).
Va inoltre ribadito che il giudicato formatosi all’esito di un processo in cui sia stato parte l’amministratore di un condominio, fa stato anche nei confronti dei singoli condòmini, pure se non intervenuti in giudizio, atteso che il condominio è ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condòmini (Cass., Sez. II, 22 agosto 2002, n. 12343; Cass., Sez. III, 24 luglio 2012, n. 12911).
Deve pertanto essere esclusa in capo ai condòmini istanti la legittimazione all’opposizione ordinaria ex art. 404 cod. proc. civ., non essendo essi terzi rispetto alla situazione giuridica affermata con la sentenza passata in giudicato, la quale ha riconosciuto la responsabilità del condominio di via … al pagamento in favore di G.G. delle somme ad essa dovute a titolo di risarcimento di danno per le gravissime lesioni subite per essere precipitata nel vano di corsa dell’ascensore condominiale.
I condòmini opponenti sono parti originarie rispetto alla lite conclusa con la sentenza impugnata con l’opposizione di terzo (Cass., Sez. III, 16 maggio 2011, n. 10717): infatti, è stato citato in giudizio il condominio nella sua interezza ed unitarietà e si è costituito il relativo amministratore senza sollevare eccezioni in relazione alla carenza di legittimazione passiva di una parte dei condòmini (i condòmini appartenenti alle scale A, B e C), i quali non hanno ritenuto di intervenire in giudizio per eccepire la mancanza di ogni responsabilità a loro carico.
I condòmini opponenti avrebbero dovuto intervenire nel giudizio in cui la difesa è stata assunta dall’amministratore o anche avvalersi, in via autonoma, dei mezzi di impugnazione dell’appello o del ricorso per cassazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti del condominio rappresentato dall’amministratore (Cass., n. 10717 del 2011, cit.; Cass., Sez. II, 6 agosto 2015, n. 16562).
Di questi principi ha fatto corretta applicazione la sentenza impugnata nel dichiarare l’inammissibilità dell’opposizione di terzo perché proposta da soggetti non legittimati. La sentenza della Corte d’appello resiste pertanto alle censure qui articolate, le quali non colgono la ratio decidendi, perché mirano in realtà a vedere accertata, in questa sede, la natura parziale del condominio e la non appartenenza alla comunione della scala D ove si trova l’impianto di ascensore il cui mancato adeguamento alla prescritta disciplina regolamentare è stato riconosciuto essere stato la causa dell’incidente addebitabile al condominio, e ciò senza tenere conto che il condominio parziale è situazione configurabile per la semplificazione dei rapporti gestori interni alla collettività condominiale, che non incide affatto sulla rappresentanza del condominio nella sua unitarietà in capo all’amministratore (cfr. Cass., Sez. II, 17 febbraio 2012, n. 2363).
3. Il ricorso è rigettato.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute dalle controricorrenti, che liquida, per ciascuna, in complessivi euro 8.200, di cui euro 8.000 per compensi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.