Se la presenza di acqua sulle scale durante la pulizia non può ritenersi imprevedibile, allora il condominio deve pagare i danni alla condomina che, uscendo di casa, è scivolata sul pavimento bagnato. Di seguito un estratto della sentenza 23727 pronunciata dalla Corte di Cassazione lo scorso 22 novembre.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. III civ., sent. 22.11.2016,
n. 23727
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FATTO
Con atto di citazione del 4 maggio 2001 N.N. esponeva di aver subito danni fisici scivolando, mentre usciva dalla propria abitazione, sulle scale condominiali bagnate perché oggetto di pulizia. Premesso di non conoscere l’impresa delle pulizie, domandava il risarcimento all’amministratore di condominio, B.C. s.a.s., nella sua qualità di custode, e al condominio ex art. 2043, c.c..
Si costituivano i convenuti e l’impresa di pulizie, L., oltre alla compagnia assicuratrice del condominio, SAI, chiamate in causa dai primi, tutti contestando le pretese avversarie.
Il tribunale di Padova rigettava le domande, rilevando che custode era il condominio e non il suo amministratore in proprio, e che, nel resto, difettava la dimostrazione del nesso causale relativamente alla domanda spiegata a titolo aquiliano generale, con conseguenti oneri probatori.
La corte di appello riformava la decisione di prime cure, affermando la responsabilità ex art. 2051, c.c., sia dell’amministratore che del condominio, previa riqualificazione a tale titolo della domanda, sull’assunto conclusivo della pericolosità della cosa custodita anche se innescata da un agente esterno. Al contempo dichiarava inammissibile la domanda di manleva e garanzia, verso l’impresa di pulizie e la compagnia assicuratrice, in quanto non riproposte con appello incidentale ma solo con un generico e appunto tardivo richiamo, in sede di precisazione delle conclusioni, a quelle formulate in primo grado.
Il condominio e la già socia accomandataria della B.C. s.a.s., cancellata dal registro delle imprese, proponevano ricorso per cassazione affidato a sei motivi.
Resiste con controricorso l’impresa delle pulizie, L..
MOTIVI
1. Con il primo motivo è dedotta, ex art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2051, c.c., in relazione alla “mancata verifica del nesso di causalità tra danno e cosa presuntamente pericolosa”. In sintesi, il ruolo causale autonomo dell’agente esterno, nel caso in parola l’acqua sulle scale, non riferibile al condominio, sarebbe stato degradato erroneamente all’irrilevanza.
Con il secondo motivo si deduce, ex art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2051, c.c., sotto il profilo della mancata considerazione quale fortuita della presenza dell’acqua sulle scale, e, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame dei motivi della presenza della suddetta acqua, che avrebbero dovuto indurre a ritenerla estranea alla custodia posta a base della responsabilità.
Con il terzo motivo, ex art. 360, n. 4, c.p.c., si deduce la nullità della sentenza avendo violato l’art. 112, c.p.c., sostituendo alla domanda formulata ex art. 2043, c.c., l’autonoma figura di responsabilità ex art. 2051, c.c., e, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2051, c.c., per i medesimi motivi.
(omissis)
2. Il primo, secondo e terzo motivo, da esaminare congiuntamente per connessione, sono infondati.
La qualificazione della domanda, in seconde cure, ex art. 2051, c.c., è da ritenere corretta poiché quando la parte agisce prospettando condotte astrattamente compatibili con la fattispecie prevista dall’art. 2051 c.c., anche la loro riconduzione, operata dal giudice di primo grado, all’art. 2043 c.c., non vincola il giudice d’appello nel potere, suo proprio, di riqualificazione giuridica dei fatti costitutivi della pretesa azionata (Sez. 3, n. 11805 del 2016), così come quindi non lo vincola, logicamente, il riferimento formale, della parte, all’art. 2043, c.c..
Quanto al resto va rilevato, ai fini dello scrutinio ex art. 360, n. 3, c.p.c., che secondo la giurisprudenza di questa Corte, cui si intende dare seguito, il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. può rinvenirsi anche nella condotta del terzo quando essa, rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell’evento lesivo (Sez. 3, n. 18317 del 2015). Nel caso, la decisione della corte territoriale è corretta in quanto non risulta provato dal soggetto onerato, nelle sedi di merito, un ruolo causale dell’acqua sulle scale qualificabile quale imprevedibile, inevitabile ed esclusivo, ossia eccezionalmente assorbente e avulso dal normale utilizzo della cosa in custodia.
(omissis)
Il ricorso pertanto dev’essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti in solido al rimborso delle spese di lite liquidate in euro 2.500 oltre euro 200 per esborsi ed oltre accessori come per legge.
(omissis)