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Valida la delega del condomino che possiede più di un quinto del valore

  • Quotidiano Del Condominio
  • 31 gennaio 2019

L’art. 67, primo comma, disp. att. cod. civ. – previsione inderogabile ai sensi del successivo art. 72 – dopo aver premesso che ogni condomino può intervenire in assemblea anche a mezzo di rappresentante, purché quest’ultimo sia munito di delega scritta, aggiunge che “se i condòmini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condòmini e del valore proporzionale”.

Può capitare, tuttavia, che in un fabbricato un condomino sia proprietario di diverse unità immobiliari al punto da superare il valore proporzionale di un quinto (si pensi al caso di una società originariamente proprietaria dell’intero edificio che non sia riuscita a vendere tutti gli immobili ivi presenti). Ciò che solleva il seguente (delicato) interrogativo sul quale è bene fare chiarezza: può, questo condomino, farsi rappresentare in assemblea?

Occorre sapere, allora, che la risposta al quesito non può che essere positiva. Pur se l’interessato, infatti, superasse, con gli immobili di sua proprietà, il valore proporzionale indicato dal citato art. 67, l’altra condizione – che deve sussistere congiuntamente, perché scatti il divieto in questione – posta dalla stessa disposizione (non rappresentare “più di un quinto dei condòmini”) verrebbe comunque rispettata.

Per calcolare il numero dei condòmini, infatti, occorre aver riguardo al numero delle unità immobiliari che siano in proprietà separata e distinta rispetto alle altre, con la conseguenza che il proprietario di più unità immobiliari è da conteggiarsi sempre in ragione di un condomino e che eventuali comproprietari della stessa unità immobiliare sono da calcolarsi, anch’essi, come un solo condomino.

Discende da quanto precede, pertanto, che un condomino, per quante unità immobiliari possegga, è sempre da conteggiarsi come uno, sicché, ove decidesse, ad esempio, di intervenire in assemblea a mezzo di un altro condomino, quest’ultimo, pur se superasse abbondantemente – a seguito della delega ricevuta – il valore proporzionale di un quinto indicato dalla legge, rappresenterebbe solo due condòmini (sé stesso e il rappresentato).

Tags
  • assemblea condominiale
  • Confedilizia
  • Corrado Sforza Fogliani
  • deleghe
  • giurisprudenza in condominio
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