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Impossibile nominare nuovamente l’amministratore revocato dal giudice

  • Quotidiano Del Condominio
  • 17 dicembre 2018

[A cura di: Corrado Sforza Fogliani – pres. Centro studi Confedilizia] Soffermiamoci sulla questione della nomina, da parte dell’assemblea, dell’amministratore revocato giudizialmente. Al riguardo è il caso subito di sottolineare che, prima che intervenisse la riforma, il codice non dava alcuna indicazione, sicché le posizioni tra gli interpreti erano discordanti. Adesso, al contrario, la situazione è chiara: la nuova formulazione dell’art. 1129 cod. civ. si occupa, infatti, espressamente della questione prevedendo, al tredicesimo comma, che in caso di revoca da parte dell’autorità giudiziaria, i condòmini non possono “nominare nuovamente l’amministratore revocato”.

Precisato che il tenore letterale della norma porta a ritenere che il divieto ivi previsto si applichi solo al condominio gestito dall’amministratore revocato e non si estenda quindi ad altri condomini, non può non evidenziarsi come la disposizione in questione risulti senz’altro opportuna e condivisibile. Grazie ad essa, infatti, il legislatore dà rilievo al sindacato riservato dalla legge all’autorità giudiziaria in materia di revoca; sindacato che, altrimenti, perderebbe di significato laddove l’amministratore, cessato dalla carica su decisione del giudice, potesse essere nuovamente nominato alla prima assemblea utile, perché espressione, ad esempio, di maggioranze precostituite legate alla particolare composizione del condominio.

A parte questo, in materia di revoca dell’amministratore è il caso di ricordare che l’art. 1129, undicesimo comma, del Codice civile dispone che nei casi in cui “siano emerse gravi irregolarità fiscali” o l’amministratore non abbia aperto ed utilizzato un conto corrente intestato al condominio, i condòmini, anche singolarmente, possono “chiedere la convocazione dell’assemblea per cessare la violazione e revocare il mandato all’amministratore”.

Altri casi di convocazione dell’assemblea da parte dei condòmini sono quelli di cui agli artt. 1117-quater cod. civ., 1120 terzo comma cod. civ., 68 primo e secondo comma Disp. att. cod. civ. e 71-bis quarto comma Disp. att. cod. civ..

Tags
  • amministratore di condominio
  • condominio
  • Corrado Sforza Fogliani
  • revoca giudiziale
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