Non sussiste alcuna violazione di legge qualora il regolamento condominiale stabilisca le caratteristiche, i requisiti e i titoli che deve avere l’amministratore del condominio. È quanto puntualizzato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 24432 del 30 novembre 2016, di cui riportiamo un estratto.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. II civ., sent. 30.11.2016,
n. 24432
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RITENUTO IN FATTO
1. In accoglimento del gravame proposto da M.C. avverso la sentenza del Tribunale di Torino, la locale Corte di Appello dichiarò cessata la materia del contendere in ordine alla legittimità della deliberazione dell’assemblea del condominio di via … – impugnata dalla predetta – con la quale la società D. s.a.s. era stata nominata amministratore del detto condominio e, a seguito di accertamento della soccombenza virtuale, condannò il condominio convenuto a rifondere all’attrice le spese dei due gradi del giudizio.
2. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il condominio di via … sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorso M.C..
Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..
CONSIDERATO IN DIRITTO
(omissis)
3.1. Col primo e col secondo motivo di ricorso, che possono trattarsi unitariamente, si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1129-1105-1138 cod. civ., 3-41-42 Cost. e 85 Trattato istitutivo CEE, per avere la Corte di Appello ritenuto che il regolamento del condominio – nel prevedere all’art. 27, comma 4, che “l’amministratore dovrà essere un libero professionista iscritto al rispettivo albo e/o associazione, ordine o collegio di appartenenza” – potesse derogare alle norme di legge che regolano la nomina dell’amministratore, vietando che tale nomina fosse conferita ad una società di persone; si lamenta anche che la Corte territoriale abbia interpretato il regolamento condominiale nel senso che vietasse la nomina ad amministratore di una società di persone e che comunque – ferma tale interpretazione – non abbia ritenuto nullo il regolamento condominiale sul punto.
Le censure sono infondate.
Non sussiste alcuna violazione di legge nella previsione del regolamento condominiale che stabilisca le caratteristiche, i requisiti e i titoli che deve avere l’amministratore del condominio.
Invero, in tema di condominio negli edifici, l’art. 1138 quarto comma cod. civ., pur dichiarando espressamente non derogabile dal regolamento (tra le altre) la disposizione dell’art. 1129 cod. civ., la quale attribuisce all’assemblea la nomina dell’amministratore e stabilisce la durata dell’incarico (Sez. 2, Sentenza n. 13011 del 24/05/2013), non preclude però che il regolamento condominiale possa stabilire che la scelta dell’assemblea debba cadere su soggetti (persone fisiche o persone giuridiche) che presentino determinare caratteristiche, requisiti o titoli professionali.
Esente da vizi è l’interpretazione del regolamento condominiale sul punto.
3.3. Col terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1362 e segg. cod. civ., per non avere la Corte di Appello considerato che la società D. s.a.s era composta da professionisti (un ragioniere, un architetto, un perito industriale), come tale perfettamente equiparabile alle persone fisiche.
Anche questa censura è infondata, non potendosi equiparare il conferimento dell’incarico di amministratore ad una società (sia pure di persone) col conferimento dell’incarico ad una persona fisica.
4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 1.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.