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Chi vuole l’androne solo per sè deve chiamare in giudizio tutti i condòmini

  • Quotidiano Del Condominio
  • 18 aprile 2018

Ove un condomino chieda in giudizio l’accertamento della sua proprietà esclusiva dell’androne, elemento strutturale che riveste, in assenza di titolo contrario, la qualità di parte comune, non sussiste la legittimazione passiva dell’amministratore ex art. 1131, comma 2, c.c., dovendo la causa, riguardante l’estensione del diritto dei singoli in dipendenza dei rispettivi acquisti, svolgersi nei confronti di tutti i condòmini.

È il principio di diritto affermato dalla Cassazione con la sentenza 21338/2017, di cui riportiamo un estratto.

————–
CORTE DI CASSAZIONE
Sez. VI civ., ord. 14.9.2017,
n. 21338
————–

Fatti di causa e ragioni della decisione

G.P.B. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi (il primo: violazione e falsa applicazione dell’art. 1117 c.c.; il secondo: violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c. – carente ed illogica motivazione; il terzo: carente ed illogica motivazione; il quarto: erronea applicazione dell’art. 96 c.p.c. – illogica e carente motivazione), avverso la sentenza della Corte d’Appello di Genova n. 233/2016 del 10 marzo 2016.

Resiste con controricorso V.A., mentre rimane intimato, senza svolgere attività difensiva, il Condominio di via ….

La sentenza impugnata ha accolto l’appello proposto da V.A. contro la sentenza n. 3481/2011 resa dal Tribunale di Genova, che aveva a sua volta accolto la domanda proposta dal condomino G.P.B., proprietario di più unità immobiliari nel Condominio di via …, nei confronti dell’amministratore condominiale, diretta ad accertare che l’androne dell’edificio fosse di sua esclusiva proprietà, mentre ai condòmini della scala sinistra era attribuita su tale androne una servitù di passaggio. Era poi intervenuta in causa la condomina V.A.. La Corte d’Appello ha affermato che dall’atto di acquisto del 2 ottobre 1956 in favore di C.A.B., dante causa del ricorrente G.P.B., non si intendesse compreso nella compravendita l’androne per cui è causa, né contemplata la servitù di passaggio. La sentenza impugnata ha perciò concluso che G.P.B. non avesse superato la presunzione di cui all’art. 1117 c.c..

Ritenuta la definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., su proposta del relatore, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

La controricorrente ha presentato memoria ai sensi dell’art. 380-bis, comma 2, c.p.c..

Si impone un rilievo pregiudiziale.

Ove un condomino, come nel caso in esame, chieda in giudizio l’accertamento della sua proprietà esclusiva dell’androne, elemento strutturale che riveste, in assenza di titolo contrario, la qualità di parte comune, come indicato nell’art. 1117 c.c., non sussiste la legittimazione passiva dell’amministratore ex art. 1131, comma 2, c.c., dovendo la causa, riguardante l’estensione del diritto dei singoli in dipendenza dei rispettivi acquisti, svolgersi nei confronti di tutti i condòmini, in quanto viene dedotto in giudizio un rapporto plurisoggettivo unico e inscindibile su cui deve statuire la richiesta pronuncia giudiziale. Poiché la controversia in esame è stata proposta e decisa solo nei confronti dell’amministratore del Condominio di via …, nonché della condomina intervenuta volontariamente V.A., il contraddittorio non può ritenersi validamente instaurato, e, in difetto di giudicato esplicito o implicito sul punto (in quanto non risulta che la carenza di legittimazione alla causa dell’amministratore sia stata eccepita dalle parti, né affermata da una statuizione giudiziale non censurata), tale invalida costituzione del contraddittorio deve essere rilevata d’ufficio anche in sede di legittimità, in quanto gli elementi che rivelano la necessità del litisconsorzio emergono con evidenza dagli atti (Cass. Sez. 2, 06/08/2001 n. 10828; Cass. Sez. 2, 19/05/1999, n. 4845; arg. anche da Cass. Sez. 6-2, 15/03/2017, n. 6649).

Risultando una violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, ne consegue l’annullamento delle pronunce di primo e di secondo grado. La causa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 383, ultimo comma, e 354 c.p.c., data la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei restanti condomini del Condominio di via …, deve essere rimessa al giudice di primo grado, che provvederà anche sulle spese di questa fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità della sentenza impugnata e della sentenza di primo grado e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Genova in diversa composizione.

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