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Competenza per valore: quando al Tribunale e quando al Giudice di Pace

  • Quotidiano Del Condominio
  • 18 settembre 2020

Anche se, in linea di principio generale, nelle controversie in materia di spese deliberate dall’assemblea di condominio bisogna fare riferimento all’importo contestato e non all’intero ammontare risultante dal riparto approvato, nella fattispecie il condomino ha proposto, tra le altre, la domanda di cancellazione dell’ipoteca che il condominio aveva iscritto  a garanzia del pagamento della somma ingiunta con decreto all’appellante. Ragion per cui la vicenda deve essere giudicata dal Tribunale e non dal Giudice di Pace.

Di seguito un estratto dell’ordinanza 18938/2020 della Cassazione.

—————-
CORTE DI CASSAZIONE
Sez. VI civ., ord. 11.9.2020,
n. 18938
—————

1.1. C.P. ha impugnato le delibere con le quali, in data 27/4/2017, l’assemblea del Condominio …, ha approvato il bilancio consuntivo sostenendone l’invalidità per il mancato rimborso e la mancata ripartizione delle spese per i lavori di messa in sicurezza effettuati sull’immobile e sostenute dall’attore;

1.2. il Condominio si è costituito in giudizio ed ha eccepito, tra l’altro, l’incompetenza per valore del tribunale;

1.3. il tribunale, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato la propria incompetenza per valore a decidere sulla domanda, per essere competente il giudice di pace di Lecce;

1.4. il tribunale, in particolare, ha ritenuto che, ai fini della determinazione della competenza per valore, in relazione a una controversia avente a oggetto il riparto di una spesa approvata dall’assemblea di condominio, anche se il condomino agisce per sentir dichiarare l’inesistenza del suo obbligo di pagamento sull’assunto dell’invalidità della deliberazione assembleare, bisogna fare riferimento all’importo contestato, relativamente alla sua singola obbligazione e non all’intero ammontare risultante dal riparto approvato dall’assemblea di condominio, poiché, in generale, allo scopo dell’individuazione dell’incompetenza, occorre avere riguardo al thema decidendum, invece che al quid disputandum, con la conseguenza che, se la quota che graverebbe in capo all’attore è inferiore ad euro 5.000, il giudice competente per valore è il giudice di pace; nel caso di specie, ha osservato il tribunale, “la somma delle quote imputabili al ricorrente delle singole voci di spesa non considerate nei bilanci, ivi compresa quella di euro 7.990,31 di cui al punto 20 dell’atto di citazione, è pari ad euro 4.750,47”, è idonea a radicare la competenza del giudice di pace di Lecce;

2.1. C.P., con ricorso notificato in data 2/5/2019, ha impugnato, con regolamento di competenza, la citata ordinanza, articolando un motivo;

2.2. il ricorrente, in particolare, ha censurato l’ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale ha dichiarato la propria incompetenza per valore sulla domanda in favore del giudice di pace;

2.3. così facendo, infatti, ha osservato il ricorrente, il tribunale ha omesso di considerare che l’attore, oltre ad aver contestato le singole obbligazioni rivenienti da un riparto approvato dall’assemblea, aveva proposto anche:

  • la domanda di rimborso della spesa urgente per la messa in sicurezza per euro 2.200 sostenuta dalla parte attrice;
  • la domanda di accertamento della invalidità del bilancio approvato per l’omessa appostazione a debito dei condòmini della spesa urgente di euro 2.200 e per l’omessa registrazione del debito e del pagamento delle spese personali della parte attrice per euro 7.990,31;
  • la domanda di invalidità dei bilanci e delle delibere di approvazione degli stessi assunti dall’assemblea in data 27/4/2017;
  • la domanda di rettifica e/o di ricalcolo dei bilanci impugnati;

2.4. la controversia, pertanto, ha osservato il ricorrente, non ha ad oggetto solo il riparto di una spesa sostenuta dall’assemblea di condominio ma anche altre domande per le quali viene in contestazione l’intero valore della posta di bilancio contestata e non una mera frazione della stessa;

2.4. il tribunale, peraltro, ha aggiunto il ricorrente, ha del tutto omesso di fornire la motivazione per la quale ha ritenuto che la contestazione di omessa registrazione di un pagamento di euro 7.990,31, eseguito per intero dal condomino impugnante, sia riducibile ad una somma, neppure indicata, tale da rientrare in quella di euro 4.750,47, e che il valore della somma delle singole quote che graverebbero in capo all’attore ammonterebbero proprio ad euro 4.750,47;

2.5. il tribunale, infine, ha concluso il ricorrente, ha trascurato di considerare che l’impugnante aveva proposto anche la domanda di cancellazione, a spese del Condominio, dell’ipoteca che il Condominio aveva iscritta a garanzia del pagamento del decreto ingiuntivo, alla quale si deve attribuire quanto meno il valore di euro 7.990,31, quale somma che il condomino ha versato in esecuzione del predetto decreto;

3. il condominio resistente ha depositato memoria difensiva con la quale ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso;

4. le parti hanno depositato memorie;

5.1. la Corte ritiene che il ricorso sia fondato e debba essere, come tale, accolto;

5.2. premesso che la determinazione della competenza dev’essere fatta alla stregua della domanda giudiziale, senza che rilevino le contestazioni sollevate dal convenuto in ordine non solo alla sua fondatezza nel merito ma anche alla sua validità in rito, rileva la Corte che, come giustamente evidenziato dal pubblico ministero, il ricorrente, con l’atto di citazione introduttivo del giudizio, ha proposto, tra le altre, la domanda di cancellazione dell’ipoteca che il Condominio aveva iscritto (come dallo stesso dichiaratamente ammesso) a garanzia del pagamento della somma ingiunta con decreto emesso in data 5/11/2016, (incontestatamente) pari, tra capitale, interessi e spese, ad euro 7.990,31;

5.3. e tale domanda, tanto se ritenuta di valore indeterminabile (cfr. Cass. n. 16635 del 2019; Cass. n. 16424 del 2018), tanto nel caso in cui sia considerata di valore determinato con riguardo all’importo del debito garantito (pari, come detto, ad euro 7.990,31), spetta, quindi, a norma degli artt. 7, comma 1°, 9, comma 1°, e 10, comma 2°, c.p.c., alla competenza per valore del tribunale, la quale, evidentemente, si estende, secondo i principi desumibili dal comb. disp. del primo comma dell’art. 9 e del secondo comma dell’art. 10 c.p.c., anche alle altre domande giudiziali, pur se non altrimenti connesse (art. 104, comma 1°, c.p.c.) ed anche se le stesse, in ragione del loro valore, sono, ai sensi dell’art. 7, comma 1°, c.p.c., di competenza del giudice di pace (come, appunto, la controversia avente a oggetto il riparto di una spesa approvata dall’assemblea di condominio, nella quale, anche se il condomino agisce per sentir dichiarare l’inesistenza del suo obbligo di pagamento sull’assunto dell’invalidità della deliberazione assembleare, bisogna fare riferimento all’importo contestato, relativamente alla sua singola obbligazione e non all’intero ammontare risultante dal riparto approvato dall’assemblea di condominio: Cass. n. 21227 del 2018; Cass. n. 16898 del 2013; Cass. n. 6363 del 2010);

6. l’ordinanza impugnata dev’essere, quindi, cassata e le parti, per l’effetto, rimesse innanzi al tribunale di Lecce;

P.Q.M.

la Corte così provvede: accoglie il ricorso e dichiara competenza del tribunale di Lecce; cassa l’ordinanza impugnata e rimette le parti innanzi al tribunale di Lecce.

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