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Condominio: il decreto ingiuntivo va revocato se la delibera è invalida

  • Quotidiano Del Condominio
  • 8 maggio 2019

In caso di opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal condominio nei confronti del condomino presunto moroso, il giudice deve accogliere l’opposizione di quest’ultimo solo qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l’esecuzione sospesa dal giudice dell’impugnazione o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione, ancorché non passata in giudicato, annullato la deliberazione. È l’importante principio di diritto richiamato dalla Cassazione con la sentenza 11482 del 30 aprile 2019, di cui riportiamo un estratto.

—————-
CORTE DI CASSAZIONE
Sez. II civ., sent. 30.4.2019,
n. 11482
—————-

Ritenuto in fatto

1. Il Condominio … ottenne dal Giudice di Pace di Giulianova un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti della condomina F.P. per spese condominiali (omissis). L’opposizione della F.P. venne respinta dal Giudice di Pace, ma parzialmente accolta in appello dal Tribunale di Teramo che ha revocato il decreto e ridotto l’importo originario di euro 2.465,47 a euro 2.143,39.

2. La F.P. ricorre per cassazione sulla base di quattro motivi illustrati da memoria a cui resiste con controricorso il Condominio.

Considerato in diritto

1.1. Col primo motivo, la ricorrente denunzia la violazione degli artt. 1136 c.c. e 69 disp. att. c.c. (ex art. 360 n. 3 c.p.c.) per erronea applicazione del principio dell’apparenza del diritto in materia condominiale con particolare riferimento all’erronea convocazione del soggetto diverso dall’effettivo condomino.

1.2. Col secondo motivo si denunzia la violazione dell’art. 2697 c.c. non avendo il creditore opposto, attore in senso sostanziale, dato prova del credito monitoriamente azionato.

1.3. Col terzo motivo si lamenta la violazione dell’art. 115 c.p.c. per erronea valutazione delle prove documentali.

1.4. Col quarto ed ultimo motivo la F.P. deduce la violazione dell’art. 91 c.p.c. censurando la pronuncia sulle spese.

2. Il ricorso è fondato.

Per costante giurisprudenza di questa Corte, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo tale sindacato riservato al giudice davanti al quale dette delibere sono state impugnate (omissis).

In altri termini, il condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla validità della delibera condominiale di approvazione dello stato di ripartizione, ma solo questioni riguardanti l’efficacia di quest’ultima.

La delibera costituisce, infatti, titolo sufficiente del credito del condominio e legittima non soltanto la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione piena, il cui ambito è, dunque, ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass. Sez. U., 18 dicembre 2009, n. 26629; Cass. Sez. 2, 23/02/2017, n. 4672).

Il giudice deve quindi accogliere l’opposizione solo qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l’esecuzione sospesa dal giudice dell’impugnazione, ex art. 1137, comma 2, c.c., o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non passata in giudicato, annullato la deliberazione (Sez. 6-2, Ordinanza n. 1502 del 2018; Cass. Sez. 2, 14/11/2012, n. 19938).

Nel caso in esame, la deliberazione posta a base del ricorso per decreto ingiuntivo è stata annullata dalla Corte d’Appello de L’Aquila con sentenza n. 82/2019 pubblicata il 16.1.2019, la cui produzione in allegato alla memoria della ricorrente deve ritenersi consentita.

Il divieto dell’art. 372 cod. proc. civ., infatti, riferendosi esclusivamente ai documenti che avrebbero potuto essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli, successivi, comprovanti il venir meno dell’efficacia della deliberazione posta a base del provvedimento monitorio opposto.

Tale soluzione – che si pone sulla scia dell’indirizzo giurisprudenziale che ammette la produzione di documenti nuovi dai quali si ricavi la sopravvenuta cessazione della materia del contendere (Cass., Sez. 2, 5 agosto 2008, n. 21122; Cass., Sez. lav., 23 giugno 2009, n. 14657; Cass., Sez. 1, 10 giugno 2011, n. 12737) o la successiva formazione del giudicato esterno (Cass., Sez. Un., 16 giugno 2006, n. 13916) – si giustifica perché la sentenza che dichiara invalida la delibera condominiale posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, sebbene non sia rilevante per le specifiche questioni di rito indicate nell’art. 372 cod. proc. civ. (nullità della sentenza impugnata; ammissibilità del ricorso e del controricorso), ma abbia un’incidenza sul merito, comprova la sopravvenuta formazione di una regula iuris operante in relazione alla decisione del caso concreto.

Diversamente, se non fosse consentita la produzione di tale documento, la Corte di cassazione dovrebbe rigettare il ricorso e lasciare in vita una sentenza che, se eseguita coattivamente, causerebbe la proposizione di un’opposizione all’esecuzione e, se eseguita spontaneamente, giustificherebbe la proposizione di un’azione di ripetizione dell’indebito in violazione dei più elementari principi di economia processuale.

Sulla scorta di quanto esposto (e preso atto dell’assenza di rilievi da parte del controricorrente, che non ha ritenuto opportuno depositare a sua volta memoria né prendere posizione in sede di discussione orale), non resta che cassare la sentenza impugnata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 comma 2 c.p.c. e pertanto, in accoglimento dell’opposizione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.

Le ragioni che hanno determinato l’esito della lite possono senz’altro considerarsi gravi ed eccezionali e, come tali, giustificare la compensazione delle spese dei giudizi di merito e di quello di legittimità ai sensi dell’art. 92 c.p.c.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione revocando il decreto ingiuntivo n. 497/08 del Giudice di Pace di Giulianova. Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

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