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Condominio: niente canna fumaria se “assottiglia” il muro perimetrale

  • Quotidiano Del Condominio
  • 23 settembre 2020

L’installazione di una canna fumaria sul muro perimetrale di un condominio, lo avrebbe assottigliato impedendo a uno dei condòmini di fruirne al pari degli altri. Per questa ragione la Corte di Cassazione, con l’ordinanza 16066 del 28 luglio 2020 (di cui riportiamo un estratto) l’ha giudicata illegittima.

—————-
CORTE DI CASSAZIONE
Sez. II civ., ord. 28.7.2020,
n. 16066
—————-

Fatti di causa

Con atto di citazione regolarmente notificato, F.R. e S.T. convennero in giudizio, innanzi al Tribunale di Genova, M.M. per chiedere accertarsi il loro diritto ad installare la canna fumaria lungo la facciata del caseggiato, in aderenza o in appoggio al muro perimetrale del Condominio di Via …, lamentando che il convenuto si era sempre opposto alla realizzazione dell’opera.

Instauratosi il contraddittorio con la costituzione del M.M., il Tribunale di Genova accolse la domanda.

Interposto gravame dal M.M., la Corte d’appello di Genova integrò il contraddittorio nei confronti del Condominio di Via …, dispose CTU e, con sentenza del 20-25.2.2015, in riforma della sentenza di primo grado, rigettò la domanda.

La corte territoriale accertò che la realizzazione della canna fumaria avrebbe impedito al M.M. di utilizzare il muro perimetrale al pari degli altri condòmini, in violazione dell’art.1102 c.c..

Il progetto prevedeva, infatti, che fosse incassata nel muro perimetrale e ciò avrebbe comportato una riduzione dello spessore del muro pari a soli 30 centimetri; inoltre, per evitare l’immissione di fumi, avrebbe dovuto avere uno spessore maggiore, rispetto a quello progettato, con ulteriore assottigliamento del muro perimetrale in corrispondenza della proprietà del convenuto.

Quanto al pregiudizio alla statica dell’edificio, la corte distrettuale evidenziò la necessità di inserire delle putrelle di rinforzo, non previste nell’originario progetto, in corrispondenza dell’intradosso del solaio costituente il pavimento della proprietà dell’appellante.

Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso F.R. e S.T. sulla base di quattro motivi ed hanno prodotto memoria difensiva in prossimità dell’udienza.

M.M. ha resistito con controricorso.

Il Condominio di Via … non ha svolto attività difensiva.

Ragioni della decisione

(omissis)

Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art.360 comma 1 n. 3 c.p.c., per avere la corte di merito ammesso in appello nuovi documenti e la perizia tecnica asseverata, in violazione del divieto di produzione di nuova documentazione.

Inoltre, sempre in grado d’appello, sarebbe stata introdotta, per la prima volta la questione relativa alla statica dell’edificio, che non era stata dedotta nel giudizio di primo grado.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., l’omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio e la violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 111 Cost, per non avere la corte di merito pronunciato sull’eccezione preliminare di inammissibilità per violazione dell’art. 345 c.p.c..

Con il terzo motivo di ricorso, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 1102 c.c., in relazione all’art.360 comma 1 n. 3 c.p.c., contesta l’erronea interpretazione della consulenza tecnica d’ufficio, sia in relazione all’insussistenza del pregiudizio alla statica dell’edificio, sia in relazione all’utilizzo del bene comune. Contesta che l’installazione della canna fumaria in appoggio al muro perimetrale arrechi pregiudizio ai condòmini, costituendo utilizzo della cosa comune.

Con il quarto motivo di ricorso, si deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo per il giudizio relativo al calcolo dello spessore del muro residuo a seguito dell’installazione della canna fumaria.

I motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, in quanto attinenti a vizi processuali attinenti al giudizio d’appello, sono inammissibili.

(omissis)

La corte di merito ha fatto corretta applicazione dei principi elaborati da questa Corte in materia di utilizzo della cosa comune ai sensi dell’art. 1102 c.c., che è ammessa da parte del condomino, purché non si alteri la destinazione del bene e non limiti le facoltà di godimento esercitate dagli altri condòmini, tali dovendo intendersi non solo quelle di fatto esercitate, ma anche quelle cui la cosa comune per le sue oggettive caratteristiche potenzialmente si presti (Cassazione civile sez. II 15/06/2012, n. 9875).

Per quanto attiene, in particolare, all’installazione della canna fumaria, la giurisprudenza consolidata di questa Corte consente l’appoggio di una canna fumaria al muro comune perimetrale di un edificio condominiale a condizione che non impedisca l’uso paritario delle parti comuni, non provochi pregiudizio alla stabilità e alla sicurezza dell’edificio e non ne alteri il decoro architettonico (Cassazione civile sez. II, 23/11/2018, n. 30462; Cassazione civile sez. II, 16/05/2000, n. 6341).

Nella specie, la corte di merito, con apprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, ha accertato che la realizzazione della canna fumaria avrebbe impedito al M.M. di utilizzare il muro perimetrale al pari degli altri condòmini, in violazione dell’art. 1102 c.c.. Il progetto prevedeva, infatti, che fosse incassata nel muro perimetrale e ciò avrebbe comportato una riduzione dello spessore del muro pari a soli 30 centimetri o addirittura maggiore, in caso di realizzazione di opere finalizzate ad evitare l’immissione di fumi, con ulteriore assottigliamento del muro perimetrale in corrispondenza della proprietà del convenuto. La riduzione dello spessore del muro perimetrale avrebbe così impedito all’attore di farne utilizzo, al pari degli altri condòmini.

La violazione dell’art. 1102 c.c. sotto il profilo del pregiudizio all’utilizzo della cosa comune da parte dei condòmini costituisce autonoma ratio idonea a sorreggere la decisione, che rende ultroneo l’esame del motivo di ricorso relativo al pregiudizio alla statica dell’edificio, sia in relazione alla novità della questione proposta in appello, sia in relazione alla violazione dell’art.1120 c.c.

(omissis)

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge.

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