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Condominio: per la revoca giudiziale dell’amministratore non si va in Cassazione

  • Quotidiano Del Condominio
  • 16 novembre 2020

Il procedimento di revoca dell’amministratore di condominio si struttura come giudizio camerale plurilaterale tipico, che culmina in un provvedimento privo di efficacia decisoria. Non sono dunque ammissibili, avverso il decreto, le censure proposte sotto forma di vizi in iudicando o in procedendo, dirette a rimettere in discussione la sussistenza, o meno, delle gravi irregolarità.

Questo, in estrema sintesi, il contenuto dell’ordinanza 15995/2020 di Cassazione, di cui riportiamo un estratto.

—————
CORTE DI CASSAZIONE
Sez. VI civ., ord. 28.7.2020, n. 15995
—————-

Fatti di causa e ragioni della decisione

Gli avvocati V.M. e R.M. impugnano, articolando due motivi di ricorso (il primo rubricato: “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto”; il secondo per omesse esame di fatto decisivo), il decreto del 4 ottobre 2018 della Corte d’Appello di Roma. Tale decreto ha rigettato il reclamo avverso il provvedimento del Tribunale di Roma del 12 marzo 2018 che aveva respinto la domanda di revoca giudiziale della I.P. s.r.l. dall’incarico di amministratore del Condominio di via ….

La I.P. s.r.l. resiste con controricorso.

Le censure attengono alle irregolarità gestionali attribuite dai condòmini ricorrenti all’amministratrice I.P. s.r.l. per la mancata convocazione dell’assemblea.

(omissis)

Secondo consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., avverso il decreto con il quale la corte di appello provvede sul reclamo avverso il decreto del tribunale in tema di revoca dell’amministratore di condominio, previsto dagli art. 1129 c.c. e 64 disp. att. c.c., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione; tale ricorso è, invece, ammissibile soltanto avverso la statuizione relativa alla condanna al pagamento delle spese del procedimento, concernendo posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo.

Va allora ribadito come il procedimento di revoca dell’amministratore di condominio si svolge in camera di consiglio, si conclude con decreto reclamabile alla corte d’appello (art. 64 disp. att. c.p.c.) e si struttura, pertanto, come giudizio camerale plurilaterale tipico, che culmina in un provvedimento privo di efficacia decisoria, siccome non incidente su situazioni sostanziali di diritti o “status” (omissis).

Non sono dunque ammissibili, avverso il decreto in tema di revoca dell’amministratore di condominio, le censure proposte sotto forma di vizi in iudicando o in procedendo, dirette a rimettere di discussione la sussistenza, o meno, delle gravi irregolarità ex art. 1129, comma 12, c.c. (cfr. Cass. Sez. 2, 06/05/2005, n. 9516).

Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile e i ricorrenti vanno condannati in solido a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell’ammontare liquidato in dispositivo.

(omissis)

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido i ricorrenti a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 2.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Tags
  • amministratore di condominio
  • mancata convocazione assemblea
  • revoca giudiziale amministratore
  • sentenze di cassazione
  • volontaria giurisdizione
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