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La convocazione dell’assemblea e la validità della delibera

  • Quotidiano Del Condominio
  • 30 gennaio 2019

Come devono essere elencati e dettagliati – dall’avviso di convocazione – gli argomenti che saranno trattati in assemblea di condominio affinché le delibere poi approvate siano considerate valide? È l’oggetto della pronuncia 1189/2019 della Cassazione, che ha fatto riferimento sia all’art. 66, comma 3, disp. att. c.c. (introdotto dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220), sia all’art. 1105, comma 3, c.c. che si riteneva applicabile anche in materia di condominio di edifici prima dell’entrata in vigore della nuova previsione normativa.

—————–
CORTE DI CASSAZIONE
Sez. VI civ., ord. 17.1.2019,
n. 1189
—————-

Fatti di causa e ragioni della decisione

D.B. ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. 15593/2017 resa il 10 ottobre 2017 dal Tribunale di Roma.

Resiste con controricorso il Condominio ….

Il Tribunale di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado del Giudice di pace di Roma, che aveva respinto l’impugnazione della deliberazione assembleare approvata dal Condominio … in data 6 ottobre 2013.

Il Tribunale ha affermato che l’avviso di convocazione inviato al condomino D.B. conteneva gli argomenti essenziali (bilanci consuntivi 2008 e 2010 e preventivo 2011) posti in discussione, non esistendo obbligo di allegare altresì i documenti contabili, che l’interessato ha peraltro diritto di consultare prima dell’assemblea. Tardive sono state ritenute dal Tribunale le eccezioni formulate in appello circa la mancanza nella convocazione del documento riassuntivo approvato in assemblea il 6 ottobre 2011 e circa la violazione di un obbligo regolamentare di allegazione documentale.

Il primo motivo di ricorso di D.B. denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1105, comma 3, c.c., 66, comma 3, disp. att c.c., e dell’art. 21, comma 2, del regolamento di condominio. Si assume che l’assemblea abbia votato un documento denominato “situazione contabile globale”, al posto del bilancio consuntivo 2010.

Il secondo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo, quanto all’avvenuto saldo di tutte le spese condominiali da parte del ricorrente, “come da ricevute depositate agli atti”.

(omissis)

È da superare l’eccezione di inammissibilità sollevata dal controricorrente, in quanto i due motivi espongono gli elementi necessari ad evidenziare le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito.

I due motivi di censura sono comunque infondati.

Quanto al primo motivo di ricorso, il Tribunale ha ritenuto che la “approvazione della situazione contabile” deliberata nell’assemblea del 6 ottobre 2013 fosse comunque compresa nell’avviso di convocazione che faceva riferimento ai bilanci consuntivi 2008 e 2010 e preventivo 2011. La decisione della questione di diritto operata dal Tribunale è conforme all’interpretazione costante della giurisprudenza, consolidatasi prima dell’entrata in vigore dell’art. 66, comma 3, disp. att. c.c. (introdotto dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, e perciò qui non applicabile ratione temporis), secondo cui, affinché la delibera di un’assemblea condominiale sia valida, è necessario che l’avviso di convocazione elenchi, sia pure in modo non analitico e minuzioso, specificamente gli argomenti da trattare sì da far comprendere i termini essenziali di essi e consentire agli aventi diritto le conseguenti determinazioni anche relativamente alla partecipazione alla deliberazione. In particolare la disposizione dell’art. 1105, comma 3, c.c. – che si riteneva applicabile anche in materia di condominio di edifici, in difetto di una analoga prescrizione, come quella ora contenuta nel richiamato art. 66, comma 3, disp. att. c.c., la quale stabilisce che tutti i partecipanti debbano essere preventivamente informati delle questioni e delle materie sulle quali sono chiamati a deliberare – non comporta che nell’avviso di convocazione debba essere prefigurato lo sviluppo della discussione ed il risultato dell’esame dei singoli punti da parte dell’assemblea. In ogni modo, l’accertamento della completezza o meno dell’ordine del giorno di un’assemblea condominiale – nonché della pertinenza della deliberazione dell’assemblea al tema in discussione indicato nell’ordine del giorno contenuto nel relativo avviso di convocazione – rimane demandato all’apprezzamento del giudice del merito insindacabile in sede di legittimità se, come nel caso della sentenza impugnata, adeguatamente, per quanto succintamente, motivato (omissis). Né il ricorrente indica, come impostogli dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., quale diverso contenuto avesse il documento denominato “situazione contabile globale”, tale da renderlo cosa diversa dal rendiconto condominiale, il quale consiste nella rappresentazione dei dati contabili della situazione patrimoniale del condominio in ordine ad entrate, spese e fondi disponibili.

(omissis)

Il ricorso va perciò rigettato e il ricorrente va condannato a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo.

(omissis)

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 900, di cui euro 200 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

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  • convocazione assemblea
  • delibere
  • giurisprudenza in condominio
  • sentenze di cassazione
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