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No alla revoca della casa popolare all’assegnataria che sfama i gatti randagi

  • Quotidiano Del Condominio
  • 7 settembre 2018

Lasciava avanzi di cibo per i gatti randagi e sfamava i volatili. Accuse, tuttavia, non suffragate da prove concrete che i fatti si siano mai svolti all’interno dello stabile condominiale. Ecco perché il Tar della Lombardia ha dichiarato illegittima la revoca della casa popolare ad una assegnatari.

Di seguito un estratto della sentenza.

—————
TAR. LOMBARDIA
Sez. IV, sent. n. 1959/2018
—————-

Fatto

Con ricorso notificato in data 29 giugno 2018 e depositato il 9 luglio successivo, la ricorrente ha impugnato il provvedimento del Direttore dell’Area Assegnazione Alloggi E.R.P. del Comune di Milano in data 3 maggio 2018, notificato in data 16 maggio 2018, con il quale è stata pronunciata la sua decadenza dall’assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica n. (omissis).

La ricorrente, quale assegnataria di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, dove risiede con i propri familiari, in data 7 luglio 2016 ha ricevuto una diffida da Metropolitana Milanese. Nella diffida sono state segnalate la presenza di residui di cibo nelle cantine e di numerosi gatti randagi, asseritamente nutriti dalla ricorrente, e l’avvenuta manomissione delle grate delle finestre; in conseguenza di ciò, sono state intimate l’immediata sospensione della somministrazione di cibo ai felini e la sostituzione delle grate danneggiate. Alla predetta diffida la ricorrente ha replicato, negando tutti gli addebiti.

(omissis)

Diritto

1. Il ricorso è fondato.

2. Con l’unica censura si assume l’illegittimità del provvedimento comunale di decadenza dall’assegnazione dell’alloggio, giacché gli addebiti rivolti alla ricorrente, riguardanti il danneggiamento delle grate e l’utilizzo improprio delle cantine, sarebbero sforniti di prova, non rilevando in alcun modo gli episodi di somministrazione di cibo ai volatili o ai gatti randagi, in quanto non posti a fondamento del citato provvedimento di decadenza.

2.1. La doglianza è fondata.

Il Comune di Milano ha posto a fondamento della dichiarazione di decadenza della ricorrente dall’assegnazione dell’alloggio popolare il danneggiamento delle grate e l’utilizzo improprio delle cantine, senza tuttavia effettuare una istruttoria completa ed esaustiva, fondata su dati rilevati in maniera oggettiva. Difatti dall’esame degli atti posti a fondamento della predetta dichiarazione di decadenza emerge che la maggior parte delle informazioni non sono state apprese in via diretta dai pubblici ufficiali che sono intervenuti nella vicenda, ma sono il risultato delle testimonianze di soggetti non sempre chiaramente identificati e spesso si riferiscono a comportamenti della ricorrente o dei suoi familiari tenuti all’esterno dell’abitazione e irrilevanti ai fini della sussistenza o meno dell’idoneità a permanere negli alloggi popolari, secondo il disposto di cui all’art. 25, comma 1, lett. i), del Regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4 (per esempio, la sistematica somministrazione di cibo ai volatili in aree pubbliche, anche avvalendosi della collaborazione di terzi estranei).

Del resto, esaminando la Relazione di servizio dell’Unità Tutela Animali della Polizia locale del Comune di Milano del 13 febbraio 2016 (cfr. all. 10 al ricorso), nella quale si descrivono con dovizia di particolari i comportamenti della ricorrente e dei suoi familiari con riferimento alla somministrazione di cibo ai volatili in aree pubbliche, con riguardo alle effettive condizioni dell’alloggio ci si limita riportare delle testimonianze di terzi soggetti senza addurre degli elementi rilevati direttamente dagli agenti di Polizia locale e oggettivamente incontroversi.

Anche dall’esame delle diffide del 7 luglio e del 22 settembre 2016 di Metropolitana Milanese (cfr. all. 4 e 6 al ricorso), non emergono accertamenti oggettivi e inconfutabili che possono ricondurre con certezza alla ricorrente o ai suoi familiari la somministrazione di cibo ad una colonia felina installata nella cantina dopo aver danneggiato le grate, trattandosi soltanto di testimonianze o affermazioni non suffragate da prove oggettive.

Infine, nessun rilievo possono rivestire le considerazioni svolte soltanto in sede di memorie difensive del Comune e di Metropolitana Milanese – tra le altre, la morosità accumulata e le condizioni igieniche dell’appartamento -, in quanto rappresentano una motivazione postuma e perciò inammissibile (cfr. da ultimo, Consiglio di Stato, VI, 11 maggio 2018, n. 2843).

Pertanto, essendosi al cospetto di un provvedimento adottato in carenza di un adeguata istruttoria, che impedisce di addebitare con certezza alla ricorrente o ai suoi familiari le responsabilità che dovrebbero fondare la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio, non può che ritenersi illegittimo l’operato dell’Amministrazione.

2.2. Alla stregua delle suesposte considerazioni, la doglianza deve essere accolta.

3. La fondatezza della predetta censura determina l’accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento dell’atto impugnato, impregiudicata l’eventuale rinnovazione del procedimento, conformandosi alla presente sentenza.

(omissis)

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto con lo stesso ricorso impugnato.

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