• Home
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Abbonamento
  • Registrati
  • Accedi
  • Contatti
Quotidiano del Condominio
.
  • Attualità
  • FAQ Coronavirus
  • Giurisprudenza in condominio
    • Dottrina condominiale
    • Leggi e sentenze
  • Condominio
  • Fiscalità condominiale
  • Mercato Immobiliare
  • Quesiti
    • Quesiti fiscali
    • Quesiti legali
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
Cerca
  • Leggi e sentenze

Ripartizione delle spese di riscaldamento e accordo transattivo

  • Quotidiano Del Condominio
  • 13 ottobre 2021

A cura di: Avv. Giuseppina Maria Rosaria Sgrò

Con la sentenza n. 1367 del 6 luglio 2021, il Tribunale di Padova ha stabilito che l’accordo transattivo, assunto all’unanimità, sulla ripartizione delle spese involontarie di riscaldamento concluso tra il condominio ed il condomino distaccatosi dall’impianto centrale non può essere cambiato con una decisione a maggioranza dell’assemblea anche se la transazione è anteriore al Decreto Legislativo n. 102 del 4 luglio 2014.

Nell’anno 1997, due condòmini si distaccavano dal riscaldamento centralizzato, mentre gli altri si rivolgevano al Tribunale, contestando la legittimità dell’avvenuto distacco dall’impianto di riscaldamento, dal momento che lo stesso era avvenuto senza l’autorizzazione dell’assemblea condominiale.

La controversia si concludeva con un accordo transattivo, secondo cui i distaccati potevano mantenere l’impianto di riscaldamento autonomo, ma, nello stesso tempo, dovevano ancora contribuire al pagamento delle bollette del gas ed alle spese di manutenzione ordinaria dell’impianto di riscaldamento centralizzato nella misura del 20% della quota di 1/6.

Successivamente, i condòmini approvavano con delibera i bilanci del 2018-2019, non tenendo conto della suddivisione degli oneri di riscaldamento concordati con il suddetto atto transattivo.

Conseguentemente, uno dei condòmini distaccati impugnava la delibera avanti al Tribunale, domandando la sospensione; il condominio convenuto asseriva che le modalità di suddivisione delle spese di riscaldamento, previste nell’accordo transattivo del 1997, dovevano considerarsi superate dal Decreto Legislativo n. 102 del 2014 (come da ultimo modificato con il D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 73), vale a dire dalla normativa sulla contabilizzazione di calore.

Il Tribunale sottolineava che nessun onere può essere posto a carico dei distaccati (il cui riscaldamento è autonomo) per i prelievi volontari di riscaldamento, e, altresì, non è possibile costringere i distaccati a contribuire alle spese relative agli strumenti di contabilizzazione, le quali non rientrano fra i costi di manutenzione straordinaria dell’impianto, in quanto i distaccati non usufruiscono dell’impianto di riscaldamento e, dunque, i loro consumi non devono essere misurati.

Quanto, invece, agli importi inerenti i consumi involontari e le altre spese (ad esempio, quelle relative alla gestione ed alla manutenzione), il giudice specificava che la legge lascia esplicitamente al condominio la libertà di ripartirli con qualunque criterio concordato fra i condòmini.

Nella vicenda in esame, i condòmini si erano accordati per le spese involontarie mediante un accordo transattivo (assunto all’unanimità) che aveva vincolato tutti i condòmini.

Secondo il Tribunale, la revisione di tale accordo non può avvenire con una semplice delibera a maggioranza, pertanto il giudice dichiarava nulla la delibera, in quanto aveva introdotto un criterio di ripartizione della spesa involontaria non conforme a quello adottato all’unanimità e trasfuso nell’accordo transattivo del 1997.

Tags
  • riscaldamento
  • spese
  • Condividi questo articolo
  • twitter
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
L’U.P.P.I. BOCCIA LA RIFORMA DEL CATASTO DEL GOVERNO DRAGHI
Condominio minimo: chi paga i lavori decisi in autonomia?

Related Posts

aula di formazione
  • Leggi e sentenze
  • Redazione
  • Ott 13, 2021
Riscaldamento: dall’UNI le nuove prassi di riferimento
  • Leggi e sentenze
  • Redazione
  • Ott 13, 2021
Sostituire il riscaldamento a gas con il pellet
  • Leggi e sentenze
  • Redazione
  • Ott 13, 2021
Quanto consumano i termosifoni
Ultimi articoli
  • Ritorna l’ora legale
  • Codacons, la Direttiva case green potrebbe costare 108 miliardi
  • Bonus sistemi d’accumulo per le rinnovabili
Quotidiano del Condominio

Quotidiano del condominio

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Registrati
  • Abbonamento
  • Accedi
  • Contatti
Privacy Policy Cookie Policy
Dalla A alla Zeta Srl – Piazza Martiri della Libertà 3/5 – 10098 Rivoli (TO) | Per informazioni Tel. 333-6278929 – E-Mail: italiacasacondominio@libero.it | P. IVA 12640180019 - Cod. fiscale Registro Imprese 12640180019 - N. REA TO-1305154 - Capitale sociale € 2.000,00 i.v.
Intersezione realizzazione siti web Modena