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Sopraelevazioni sul lastrico: sono vietate anche se realizzate solo in larghezza

  • Quotidiano Del Condominio
  • 10 giugno 2020

La sopraelevazione di cui all’art. 1127 cod. civ. si configura nei casi in cui il proprietario dell’ultimo piano dell’edificio condominiale esegua nuovi piani o nuove fabbriche ovvero trasformi locali preesistenti aumentandone le superfici e le volumetrie.

La circostanza che su una parte del lastrico fosse già preesistente una sopraelevazione non assegna il diritto di far luogo a una nuova sopraelevazione, incidente sull’area libera del lastrico.

Sono i passaggi salienti dell’ordinanza 9765/2020 della Corte di Cassazione, della quale riportiamo un estratto.

————-
CORTE DI CASSAZIONE
Sez. II civ., ord. 26.5.2020,
n. 9765
————-

Ritenuto che la vicenda al vaglio, per quel che qui ancora residua d’interesse, può sintetizzarsi nei termini seguenti:

  • la Corte d’appello di Roma confermò la sentenza del Tribunale della stessa città, impugnata da F.M., il quale era stato condannato, su domanda di A.R., a demolire due manufatti realizzati sul lastrico solare di un edificio condominiale, in violazione del regolamento condominiale contrattuale;
  • risulta utile riferire che la sentenza d’appello disattese la doglianza con la quale l’appellante aveva negato che i due manufatti potessero considerarsi sopraelevazioni, trattandosi di ampliamento di preesistenti strutture, delle quali non eccedevano l’altezza; nonché quella con il quale il F.M. aveva negato che a lui fosse opponibile il regolamento condominiale (a riguardo di quest’ultimo profilo la Corte di Roma chiarisce che il regolamento era stato approntato dalla precedente unica proprietaria, risultava espressamente richiamato nel titolo d’acquisto del F.M. e riscontrato dalla trascrizione presso la Conservatoria dei RR.II. di Roma al n. 7636 del 4/2/1989);
  • ritenuto che F.M. ricorre sulla base di tre motivi, che A.R. resiste con controricorso e che entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa;
  • ritenuto che con il primo motivo il ricorrente denunzia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., per avere la Corte romana erroneamente apprezzato le risultanze della CTU:
    • il ricorrente, che aveva acquistato l’appartamento il 16/9/1998, non aveva realizzato alcuna sopraelevazione (nel senso d’incremento d’altezza), essendosi «solo limitato a modificare, migliorandone l’estetica, le due strutture già realizzate dai suoi danti causa», danti causa che, ben prima, avevano presentato istanza di sanatoria; «non aveva occupato alcuna colonna d’aria sovrastante [i due manufatti], essendosi risolti i lavori in un ampliamento di volume non in altezza ma in larghezza»;
  • considerato che la doglianza non supera il vaglio d’ammissibilità, tenuto conto di quanto segue:

(omissis)

b) in disparte è utile precisare che la sentenza spiega, citando il principio enunciato in sede di legittimità, che il fatto stesso di aver creato un nuovo volume sul lastrico solare, a prescindere da quello preesistente, costituisce sopraelevazione, perché, appunto, collocato su parte libera del lastrico solare, come tale vietato dal regolamento convenzionale del condominio, e il predetto ragionamento non viene preso in alcuna considerazione dal ricorrente, il quale, ignorando la predetta ratio decidendi, continua a insistere con la tesi già sostenuta in primo grado;

c) nel merito, peraltro, la pretesa è destituita di fondamento: questa Corte ha già chiarito che la sopraelevazione di cui all’art. 1127 cod. civ. si configura nei casi in cui il proprietario dell’ultimo piano dell’edificio condominiale esegua nuovi piani o nuove fabbriche ovvero trasformi locali preesistenti aumentandone le superfici e le volumetrie (Sez. 2, n. 2865, 07/02/2008); la circostanza che su una parte del lastrico fosse già preesistente una sopraelevazione non assegna il diritto di far luogo a una nuova sopraelevazione, incidente sull’area libera del lastrico, attraverso l’edificazione di un nuovo manufatto o l’ampliamento del primo, stante che il concetto di sopraelevazione deve essere riferito al lastrico solare e non già al tetto della prima legittima (perché preesistente al regolamento) sopraelevazione;

(omissis)

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che, liquida in euro 5.300 per compensi, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.

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  • lastrico solare
  • sentenze di cassazione
  • sopraelevazione
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