L’impugnativa della delibera assembleare e l’opposizione al decreto ingiuntivo per il pagamento delle quote non versate al condominio sono due azioni differenti, che corrono lungo binari paralleli. Questa, in estrema sintesi, l’interpretazione fornita dal Tribunale di Milano con la sentenza di cui riportiamo un estratto.
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TRIBUNALE DI MILANO
Sez. XIII civ., sent. 17.10.2016
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. … il Giudice unico del Tribunale di Milano ingiungeva a XY di pagare al Condominio Via … la somma di Euro 12.815 oltre interessi per rate condominiali scadute.
Con atto di citazione XY opponeva.
Il Condominio opposto si costituiva chiedendo la conferma del decreto e il rigetto delle domande attoree.
Senza necessità di seguito istruttorio, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
Il d.i. è stato emesso sulla base di somme relative al rendiconto di gestione 2013 e riparto e preventivo 2014 deliberati dall’assemblea del 20/03/2014 mai impugnata e, pertanto, valida ed efficace.
L’efficacia delle delibere condominiali e la contribuzione alle spese comuni sono sottoposte a una particolare disciplina, intesa a salvaguardare le esigenze di funzionalità del condominio (Cass. 7/7/1999 n. 7073).
Tale peculiare disciplina è dettata, in particolare, dalla norma contenuta nell’art. 1137 c.c., secondo la quale le decisioni adottate dall’assemblea “sono obbligatorie per i condòmini”, pur se impugnate davanti all’autorità giudiziaria, salvo che questa ne ordini la sospensione: “la obbligatorietà della delibera dell’assemblea per tutti i condòmini, espressamente prevista dal primo comma dell’art. 1137 c.c., comporta l’automatica operatività della stessa fino all’eventuale sospensione del provvedimento nel giudizio di impugnazione, ai sensi del secondo comma del citato articolo” ( Cass 1093 del 1996).
Corollario di tale obbligatorietà è che le deliberazioni con cui vengono stabiliti i contributi dovuti dai singoli condòmini per far fronte alle spese condominiali e con cui viene attualizzato l’obbligo, stabilito dalla legge (art. 1123 c.c.), dei singoli condòmini di far fronte agli oneri condominiali, costituiscono titoli di credito del condominio, e, da sole, senz’altro, provano l’esistenza di tale credito e legittimano non solo la concessione del decreto ingiuntivo (art. 63 disp.att. c.c.), ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel giudizio di opposizione che quest’ultimo proponga contro tale decreto, giudizio il cui ambito è dunque ristretto alla sola verifica della esistenza e della efficacia della deliberazione assembleare di approvazione della spesa, e di ripartizione del relativo onere (Cass. 2387 del 2003).
Non è, comunque, che il condomino rimanga privo di tutela.
Il condomino dissenziente può, infatti, impugnare la deliberazione ai sensi dell’art. 1137 c.c. e, se di tale deliberazione fosse accertata e dichiarata l’illegittimità nel giudizio di impugnazione, avrà diritto alla restituzione di quanto, in forza di essa, sia stato costretto a pagare indebitamente (Cass. 7/7/99 n. 7073).
La nullità o annullabilità della delibera avente ad oggetto l’approvazione delle spese condominiali non potrà, peraltro, essere fatta valere nel giudizio di opposizione, bensì solo in via separata con l’impugnazione di cui all’art. 1137 c.c. (Cass. 10427 del 2000).
“Nel procedimento di opposizione a d.i. emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo questo riservato al giudice davanti al quale dette delibere siano state impugnate” ( Cass. 26629/2009).
Nel caso in esame, come sopra riportato, il titolo posto a fondamento della pretesa del Condominio è costituito da deliberazione assembleare valida ed efficace.
Il Condominio ha dunque provato il fatto costitutivo della propria domanda, attraverso la produzione documentale.
L’attore opponente non ha fornito la prova del fatto estintivo, impeditivo o modificativo dell’obbligazione corrispondente al pagamento delle spese, ma ha opposto, tra l’altro, presunti danni negli immobili di sua proprietà imputabili, a suo dire, al condominio.
Tale argomentazioni non possono aver pregio nel presente giudizio per quanto sopra chiarito; il condomino potrà far valere le proprie ragioni in altra sede.
Il decreto ingiuntivo opposto viene ritenuto, per questi motivi, pienamente valido ed efficace; viene pertanto, confermato.
Le spese di lite vengono poste a carico della XY attrice opponente così come quelle del monitorio, e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
1) conferma il decreto ingiuntivo n. … emesso dal Tribunale di Milano;
2) condanna XY al pagamento in favore del Condominio Via … delle spese di lite liquidate nella misura di Euro 2.800,00 per compensi ed Euro 230 per spese oltre rimborso spese forfettarie (15%), Iva e c.p.a. come per legge;
3) sentenza esecutiva.