SPESE SOSTENUTE DAL SINGOLO CONDOMINO: IN QUALI CASI VANNO RIMBORSATE?
Due condòmini eseguono a proprie spese lavori di manutenzione del lastrico solare condominiale ritenendoli urgenti. Il condominio non li vuole rimborsare. Chi ha ragione? È il caso sul quale si è pronunciata la Corte di Cassazione con l’ordinanza 25286 del 9 dicembre 2016, di cui riportiamo un estratto.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. VI civ.. ord. 9.12.2016,
n. 25286
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CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione notificato il 3/10/2003, D.M.e A.M. quali proprietari di alcune unità immobiliari all’ottavo piano del Condominio …, delimitate da una terrazza a livello, costituente copertura dei piani sottostanti, evocavano in giudizio il Condominio per ottenere il rimborso di quanto dagli stessi pagato per i lavori effettuati sul lastrico solare a causa delle infiltrazioni d’acqua.
Instaurato il contraddittorio, nella resistenza del convenuto il Tribunale di Napoli, espletata istruttoria, rigettava la domanda.
In virtù di rituale appello interposto dai D.M e A.M., la Corte d’Appello di Napoli, nelle resistenze dell’appellato, con sentenza non definitiva del 24/11/2010, respingeva i motivi attinenti alla esistenza di un valido atto autorizzativo o ratifica assembleare alla spesa de qua, assorbito il quarto motivo relativo alla dedotta inesistenza del Condominio all’epoca dei fatti; con successiva sentenza definitiva respingeva anche il quarto motivo afferente alla natura urgente della spesa, evidenziando che non era stata dimostrata la situazione di stretta necessità che avrebbe indotto i D.M. e A.M. ad eseguire lavori di rilevante entità economica.
Avverso quest’ultima decisione i M. ricorrono per Cassazione con due motivi: violazione ed erronea interpretazione dell’art. 1134 c.c.; contraddittoria ed erronea motivazione in ordine alla ritenuta non indispensabilità dei documenti prodotti.
Il condominio intimato non ha svolto difese.
Il consigliere relatore, nominato a norma dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c. proponendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN DIRITTO
Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione ex art. 380 bis c.p.c. che di seguito si riporta:
“I ricorrenti rilevano la violazione ed erronea interpretazione dell’art. 1134 c.c, nonché contraddittorietà ed erroneità della motivazione laddove la corte distrettuale non ha ritenuto ricorrere nella specie l’urgenza dei lavori de quibus, da ravvisarsi quanto meno nelle situazioni di fatto potenzialmente dannose.
Il regime del rimborso delle spese anticipate dai ricorrenti, a seguito della inerzia degli altri partecipanti, si fonda sul presupposto oggettivo dell’urgenza. Considerando che nella disciplina del condominio i beni comuni rappresentano le utilità strumentali al godimento dei beni individuali, sicché la legge regolamenta con maggior rigore la possibilità che il singolo possa interferire nella loro amministrazione, ne discende che, instaurandosi il condominio sul fondamento della relazione di accessorietà tra i beni comuni e le proprietà individuali, la spesa autonomamente sostenuta da uno di essi è rimborsabile solo nel caso in cui abbia i requisiti dell’urgenza, ai sensi dell’art. 1134 cod. civ. (Cass. SS.UU. n. 2046 del 2006).
Tale requisito viene ricavato dal significato proprio della parola, che designa la stretta necessità, cioè, la necessità immediata ed impellente all’esecuzione dell’opera per cui è questione. A tale proposito afferma la giurisprudenza che, ai fini dell’applicazione dell’art. 1134 cod. civ., va considerata urgente la spesa che deve essere eseguita senza ritardo (Cass. 26 marzo 2001 n. 4364), quindi, la spesa la cui erogazione non può essere differita senza danno o pericolo, secondo il criterio del buon padre di famiglia (Cass. 12 settembre 1980 n. 5256). Nella specie, la Corte ha evidenziato che non sono emersi elementi dai quali trarre la indifferibilità degli interventi eseguiti: i testi escussi nella fase di appello invero non hanno indicato specifiche e concrete circostanze dalle quali dedurre detto elemento. Si tratta di motivazione logica e idonea ad argomentare il convincimento del giudice per cui si sottrae alle censure dedotte con il primo convincimento. (omissis)”.
Gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono state rivolte critiche, sono condivisi dal Collegio, essendo stata impugnata con il ricorso solo la sentenza definitiva e non anche i capi di pronuncia relativi alla sentenza non definitiva, peraltro neanche prodotta.
Conseguentemente il ricorso va respinto.
Nessuna pronuncia sulle spese di legittimità per essere rimasta la controparte intimata.
(omissis)
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.