• Home
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Abbonamento
  • Registrati
  • Accedi
  • Contatti
Quotidiano del Condominio
.
  • Attualità
  • FAQ Coronavirus
  • Giurisprudenza in condominio
    • Dottrina condominiale
    • Leggi e sentenze
  • Condominio
  • Fiscalità condominiale
  • Mercato Immobiliare
  • Quesiti
    • Quesiti fiscali
    • Quesiti legali
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
Cerca
  • Quesiti
  • Quesiti legali

IL REGOLAMENTO E LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL CONDOMINIO

  • Redazione
  • 24 aprile 2017

La rappresentanza del condominio in giudizio. Una questione delicata quella sottoposta da un amministratore alla rubrica di consulenza legale di Quotidiano del Condominio. Di seguito, il quesito e la risposta fornita dall’avvocato Emanuele Bruno.

D. Il nostro regolamento di condominio prevede, nell’ultimo articolo, quanto segue: “Quando occorre stare in giudizio sia come attori o come convenuti, la collettività dei comproprietari sarà legalmente rappresentata in ogni caso dal Presidente del Consiglio dei comproprietari, e ciò sia che si tratti di contestazione fra condòmini, sia che si tratti di contestazione con estranei. Nel primo caso è esclusivamente competente il Pretore del Mandamento sotto la cui giurisdizione è posta la casa”. A mio parere questa disposizione regolamentare è inapplicabile, e quindi da considerare come non apposta. Che cosa ne pensate?

RISPONDE L’AVVOCATO E. BRUNO

R. In merito alla rappresentanza processuale del condominio, esclusa l’applicabilità del regolamento condominiale del 1936, trova applicazione l’art. 1131 c.c.: “Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall’articolo 1130 o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall’’ssemblea, l’amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condòmini sia contro i terzi. Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell’edificio; a lui sono notificati i provvedimenti dell’autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto. Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell’amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea dei condòmini”.

Quanto all’Autorità Giudiziaria competente, si rimanda al disposto dell’art. 7 c.p.c. che indica le materie attribuite alla cognizione del Giudice di Pace, ricordando il disposto dell’art. 5 D.Lgs. n. 28/2010 che prevede l’obbligo di avviare preventivamente il procedimento di mediazione.

  • Condividi questo articolo
  • twitter
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
DEF, AUDIZIONE DI CONFEDILIZIA: “MANCA IL CORAGGIO DI RIDURRE LE TASSE SUGLI IMMOBILI”
PER VENDERE UN IMMOBILE SERVONO SETTE MESI E IL 15% DI SCONTO

Related Posts

  • Quesiti
  • Quesiti legali
  • Redazione
  • Apr 24, 2017
Supercondominio e spese per le canne fumarie
  • Quesiti
  • Quesiti legali
  • Redazione
  • Apr 24, 2017
La garanzia della pompa di calore e dei suoi pezzi di ricambio
  • Quesiti
  • Quesiti legali
  • Redazione
  • Apr 24, 2017
Ripartizione dei danni da pagare per la caduta dalle scale

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Servizio riservato
agli abbonati alla rivista
“Italia Casa e Condominio”

Clicca qui per accedere all’ultima edizione

Ultimi articoli
  • In arrivo il nuovo Testo Unico delle Costruzioni: la legge delega in esame alla Camera 17 settembre 2025
  • Italia sul podio europeo dell’accumulo: il 30 settembre parte la sfida cruciale per le rinnovabili 17 settembre 2025
  • FAQ – Materiali da costruzione a base di scarti industriali 17 settembre 2025
Quotidiano del Condominio

Quotidiano del condominio

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Registrati
  • Abbonamento
  • Accedi
  • Contatti
Privacy Policy Cookie Policy
Dalla A alla Zeta Srl – Piazza Martiri della Libertà 3/5 – 10098 Rivoli (TO) | Per informazioni Tel. 333-6278929 – E-Mail: italiacasacondominio@libero.it | P. IVA 12640180019 - Cod. fiscale Registro Imprese 12640180019 - N. REA TO-1305154 - Capitale sociale € 2.000,00 i.v.
Intersezione realizzazione siti web Modena