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Azioni processuali: l’amministratore deve essere autorizzato dall’assemblea

  • Quotidiano Del Condominio
  • 22 giugno 2018

Nel condominio, in materia di azioni processuali, il potere decisionale spetta solo ed esclusivamente all’assemblea, la quale deve deliberare se agire in giudizio, se resistere e se impugnare i provvedimenti in cui il condominio risulta soccombente. Un tale potere decisionale non può competere in via autonoma all’amministratore che, per sua natura, non è un organo decisionale, ma meramente esecutivo del condominio. È quanto rimarcato dal Tar di Bolzano con la sentenza di cui riportiamo un estratto.

—————
TAR BOLZANO
Sent. 5.4.2016, n. 133
—————

Fatto e Diritto

Con nota trasmessa via PEC il 22 novembre 2015 alla Provincia autonoma di Bolzano, al Comune di Bolzano e alla Questura di Bolzano, avente per oggetto “Esposto – Denuncia e richiesta di Accesso agli Atti”, l’Amministratore del Condominio ricorrente ha chiesto, per quanto di interesse, l’accesso ai seguenti atti:

“1. Autorizzazione Comunale vincolata al Nulla Osta del medico responsabile ASL sul rispetto della normativa in materia di Sicurezza Sanitaria Ambientale, ai sensi del D. Lvo n. 32/98 e succ. modifiche (D. Lvo 346 8/9/1999).

(omissis: altri atti)”.

Con il ricorso in esame il Condominio chiede che, previo annullamento del silenzio formatosi sulla sua istanza di accesso, sia dichiarato il diritto del Condominio all’accesso agli atti sopra descritti e ordinata alle Amministrazioni resistenti l’esibizione degli stessi ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a.

Si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano, la quale, dopo aver fatto presente di avere risposto, per quanto di competenza, alla richiesta di accesso con nota trasmessa via PEC l’1 febbraio 2016, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile sotto i seguenti profili:

  • per difetto di legittimazione processuale;
  • in subordine, per mancata presentazione alla Provincia della richiesta di accesso agli atti (la richiesta, trasmessa via PEC, è priva di firma digitale e non è formulata “in nome” del Condominio);
  • in ulteriore subordine, perché, concernendo atti che attengono alla salute e sicurezza pubblica, avrebbe dovuto provenire dai diretti interessati e non da terzi (società P. Sas);
  • in ulteriore subordine, perché non esisterebbe alcuna norma che attribuisce significato di rigetto al presunto e non provato silenzio serbato dalla Provincia sulla richiesta di accesso;
  • in ulteriore subordine, perché avente per oggetto atti che non sono stati specificamente indicati.

Nel merito, la Provincia autonoma di Bolzano chiede il rigetto del ricorso, perché infondato.

Si è costituito in giudizio anche il Comune di Bolzano, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, sotto i seguenti profili, e comunque rigettato nel merito:

  • per difetto di legittimazione attiva del Condominio ricorrente (esclusivamente le singole persone sarebbero legittimate a fare valere il diritto alla salute);
  • perché il ricorso sarebbe stato presentato dall’Amministratore del Condominio, in assenza della necessaria deliberazione dell’assemblea del Condominio;
  • per difetto di legittimazione attiva sotto altro profilo (nel caso di specie non si tratterebbe di richiesta di accesso di informazioni ambientali);
  • per mancanza di interesse attuale e concreto a presentare l’istanza di accesso agli atti.

All’udienza in camera di consiglio del 5 aprile 2016, sentite le parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è inammissibile.

È fondata l’eccezione di difetto di legittimazione processuale, sollevata dalle difese dell’Amministrazione provinciale e del Comune di Bolzano.

Il ricorso in esame è stato presentato dal Condominio “in persona dell’Amministratore e legale rappresentante p.t., Rag. S.”, il quale dichiara di agire in giudizio in nome e per conto del Condominio, senza però fornire alcuna prova in ordine al proprio potere di rappresentanza in giudizio nel caso specifico.

L’art. 1130 c.c. stabilisce quali poteri spettano all’amministratore del condominio

Il potere di rappresentanza dell’amministratore condominiale è limitato alle attribuzioni di cui alla citata disposizione, salvo il caso in cui il regolamento condominiale o l’assemblea, con propria deliberazione, gli attribuiscano poteri maggiori, così come previsto dall’art. 1131 c.c., il quale così recita: (omissis).

Secondo un costante orientamento giurisprudenziale, “nel condominio, in materia di azioni processuali, il potere decisionale spetta solo ed esclusivamente all’assemblea, la quale deve deliberare se agire in giudizio, se resistere e se impugnare i provvedimenti in cui il condominio risulta soccombente. Un tale potere decisionale non può competere in via autonoma all’amministratore che, per sua natura, non è un organo decisionale, ma meramente esecutivo del condominio” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 ottobre 2013, n. 4944; nello stesso senso, Sez. VI, 8 ottobre 2013, n. 4944; TAR Campania, Napoli, Sez. VI, 8 maggio 2014, n. 2511 e Cassaz. Sez. Un., 6 agosto 2010, n. 18331).

Nel caso di specie l’Amministratore non ha dimostrato in giudizio di essere stato autorizzato dall’assemblea condominiale a proporre l’azione di accesso di cui all’art. 116 c.p.a., né l’esercizio di tale azione può farsi rientrare in una delle attribuzioni proprie dell’amministratore, tassativamente elencate nel citato art. 1130 c.c..

Il ricorso deve, pertanto considerarsi inammissibile, per difetto di legittimazione processuale dell’Amministratore del Condominio ricorrente.

(omissis)

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione autonoma di Bolzano, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, come da motivazione.

Condanna il Condominio ricorrente a rifondere alla Provincia autonoma di Bolzano e al Comune di Bolzano le spese di lite, che si liquidano in complessivi Euro 500 a favore di ciascuna delle Amministrazioni, oltre IVA, CPA e altri oneri di legge.

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