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Condominio: delibere nulle? “Costruzione della giurisprudenza”

  • Quotidiano Del Condominio
  • 27 settembre 2018

[A cura di: avv. Emanuele Bruno] Argomento sempre attuale è quello che ricerca la sanzione che il codice assegna ai vizi delle delibere assembleari: nullità o annullabilità? La nullità è rilevabile senza limiti temporali mentre l’annullabilità può essere rilevata nel termine di giorni 30 decorrenti dalla conoscenza del verbale.

La sentenza della Corte di Cassazione n. 4806/2005 SS.UU., di seguito riportata in estratto davvero sintetico, resta, a distanza di anni, lettura istruttiva. I giudici di legittimità hanno affrontato e risolto molteplici situazioni concrete; tuttavia, per una volta, rivolgeremo l’attenzione ai principi posti a fondamento della distinzione tra vizi che originano la nullità e vizi che, invece, originano l’annullabilità delle delibere.

Dottrina e Giurisprudenza

1. L’orientamento prevalente ritiene nulle:

  • le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell’assemblea o alla formazione della volontà della prescritta maggioranza;
  • quelle con maggioranze inferiori a quelle prescritte;
  • le delibere prive degli elementi essenziali;
  • quelle adottate con maggioranza inesistente, apparente o inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale;
  • le delibere con oggetto impossibile o illecito, a volte specificandolo come oggetto contrario all’ordine pubblico, o alla morale, o al buon costume;
  • le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell’assemblea;
  • le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condòmini;
  • le delibere comunque invalide in relazione all’oggetto.

2. Sono da ritenersi annullabili:

  • quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell’assemblea;
  • quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione;
  • le delibere viziate da eccesso di potere o da incompetenza, che invadono cioè il campo riservato all’amministratore;
  • le delibere che violano norme che richiedono qualificate maggioranze in relazione all’oggetto.

Il codice civile

L’art. 1137 c.c., al comma 2, espressamente stabilisce che, contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio, ogni condomino dissenziente può fare ricorso all’autorità giudiziaria: al comma 3 aggiunge che il ricorso deve essere proposto, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni, che decorrono dalla data di deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti.

Il breve termine di decadenza e la individuazione delle persone legittimate (ben poche) alla impugnazione dimostrano essere contemplata una ipotesi di annullabilità, posto che sia in tema di negozio (artt. 1441 e 1442 c.c.), sia in tema di delibere societarie (art. 2377, comma 2, c.c.), il termine per la impugnazione e le persone legittimate a proporre azione contrassegnano le ipotesi di annullabilità.

Al contrario, per le ipotesi di nullità, tanto in tema di negozio (art. 1421 e 1422 c.c.) quanto in tema di delibere societarie (art. 2379 c.c.) l’azione di nullità non è soggetta a termine e, allo stesso tempo, è legittimato ad esercitarla chiunque vi ha interesse, inoltre la nullità può essere rilevata d’ufficio dal giudice.

Dottrina e giurisprudenza ravvisano l’essenza della nullità nella mancanza o nella grave anomalia di qualche elemento intrinseco dell’atto, tale da non consentire la rispondenza alla figura tipica individuata dall’ordinamento.

La nullità è considerata lo strumento con cui la legge nega fondamento a quelle manifestazioni di volontà attraverso le quali si realizza un contrasto con lo schema legale e con gli interessi generali dell’ordinamento. Di conseguenza, attraverso la sanzione della nullità, l’ordinamento, esprimendo un giudizio di meritevolezza, nega la propria tutela a programmazioni che non rispondono a valori fondamentali.

La nullità in materia di condominio è una creazione della dottrina e della giurisprudenza per impedire l’efficacia definitiva delle delibere mancanti degli elementi costitutivi (o lesive dei diritti individuali).

In conclusione, stando ai principi appena richiamati è nulla la delibera che non risponde ai valori fondamentali o che realizza un contrasto con gli interessi generali dell’ordinamento. Orbene se il principio costitutivo del condominio è la partecipazione pro quota ovvero il diritto di partecipare all’assemblea ed esprimere il proprio pensiero all’interno di essa, perché è considerata annullabile l’omessa convocazione di uno o più condòmini? Perché è annullabile la delibera assunta non rispettando le maggioranze previste dall’ordinamento?

Perché, afferma Cass. n. 4806/2005 SS.UU. trattasi di vizi formali, violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell’assemblea che possono trovare giustizia attraverso il ricorso del soggetto interessato all’A.G.

L’orientamento è maggioritario e di concreta applicazione. Inoltre, tra le righe, pare di leggere una applicazione pratica al principio del silenzio assenso.

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  • delibere annullabili
  • delibere nulle
  • Emanuele Bruno
  • giurisprudenza in condominio
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