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Assemblea condominiale senza nomina/revoca dell’amministratore all’ordine del giorno

  • Quotidiano Del Condominio
  • 4 marzo 2019

I criteri per il rinnovo dell’incarico all’amministratore di condominio. Questo il delicato tema oggetto di un quesito inviato da un lettore alla rubrica di Italia Casa e Quotidiano del Condominio. Di seguito una sintesi della problematica esposta dall’abbonato e il parere legale a cura dell’avvocato Emanuele Bruno di Matera (www.studiobruno.info).

Il Quesito

Esiste qualche articolo di legge o qualche sentenza circa il mancato inserimento nell’ordine del giorno della nomina o della conferma/revoca dell’amministratore di condominio? Lo chiedo perché il mio amministratore non ha inserito nell’odg tale punto, arrogandosi una conferma che è tutta da dimostrare.

Il parere legale

Il comma 10 dell’art. 1129 c.c. recita: “L’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. L’assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore”.

La norma viene interpretata secondo due orientamenti.

  • Primo orientamento. L’omesso inserimento all’ordine del giorno dell’assemblea della nomina dell’amministratore è conforme alla nuova disciplina del condominio, che prevede sostanzialmente la durata in carica dell’amministratore per un anno, tacitamente prorogabile per un altro anno, salvo delibera di revoca assunta dall’assemblea (Tribunale di Milano, 02.10.2015).
  • Secondo orientamento. L’art. 1129 c.c. va interpretato nel senso che dopo il primo incarico annuale segue ex lege, in assenza di revoca o dimissioni, un solo rinnovo tacito, di un anno con pienezza di poteri, con la precisazione che per il periodo successivo, i poteri dell’amministratore cessato – in regime di prorogatio – sono limitati al compimento delle sole attività urgenti (Tribunale di Brescia, 15.04.2016).

Anche ove si aderisse al primo orientamento resta fermo il principio per effetto del quale i condòmini possono sempre, in qualsiasi momento, chiedere di discutere la revoca dell’amministratore e la nomina di uno nuovo; in caso di mancata convocazione potranno esercitare i poteri di cui all’art. 66 disp.att. c.c..

Nel caso in cui, invece, non fossimo tra le pieghe dell’ex comma 10 dell’art. 1129 c.c. e l’amministratore avesse semplicemente omesso la fissazione all’ordine del giorno del punto “Nomina-revoca amministratore”, occorre rilevare che, anche in assenza di nomina, l’amministratore potrebbe essere legittimato per fatti concludenti, ove i condòmini riconoscano concretamente i suoi poteri (il punto meriterebbe una trattazione più ampia, tuttavia cerco di restringere la risposta al quesito posto).

In tale ultima ipotesi sarebbe opportuno, nel primo verbale utile: rilevare la questione disconoscendo il ruolo dell’amministratore, chiedere la fissazione di una apposita assemblea e, ove occorra, agire ex art. 66 disp. att. c.c..

Si ricordi sempre che, in condominio, l’organo sovrano è l’assemblea non l’amministratore.

Tags
  • amministratore di condominio
  • assemblea condominiale
  • Emanuele Bruno
  • nomina e revoca
  • ordine del giorno
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