• Home
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Abbonamento
  • Registrati
  • Accedi
  • Contatti
Quotidiano del Condominio
.
  • Attualità
  • FAQ Coronavirus
  • Giurisprudenza in condominio
    • Dottrina condominiale
    • Leggi e sentenze
  • Condominio
  • Fiscalità condominiale
  • Mercato Immobiliare
  • Quesiti
    • Quesiti fiscali
    • Quesiti legali
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
Cerca
  • Leggi e sentenze

Condominio: le decisioni di Cassazione su parti comuni e amministratore

  • Quotidiano Del Condominio
  • 25 novembre 2019

Pubblichiamo, di seguito, una breve rassegna di massime tratte da alcune interessanti sentenze in materia condominiale tutte emesse nei mesi scorsi dalla Corte di Cassazione.

Bene condominiale utilizzato per fini propri

I limiti posti dall’art. 1102 c.c. all’uso della cosa comune da parte di ciascun condòmino, ossia il divieto di alterarne la destinazione e l’obbligo di consentirne un uso paritetico agli altri comproprietari, non impediscono al singolo condòmino, se rispettati, di servirsi del bene anche per fini esclusivamente propri e di trarne ogni possibile utilità. Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l’accertamento della condominialità di una porzione immobiliare non comportasse necessariamente anche la condanna della condòmina alla rimozione di vasi o di altre masserizie ivi sistemate.

* Cass., sez. II civ., sent. 6.3.2019, n. 6458.

Danno derivante da privazione di immobile

Non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno derivante dalla privazione del possesso di un immobile (nella specie, tre posti auto all’interno di un cortile condominiale) in modo violento o clandestino (che si configura come fatto illecito) nel caso in cui la parte non abbia fornito la prova dell’esistenza e dell’entità materiale del pregiudizio e la domanda non sia limitata alla richiesta della sola pronuncia sull’ “an debeatur”, non essendo allora ammissibile il ricorso al potere officioso di liquidazione equitativa del danno.

* Cass., sez. VI-2 civ., ord. 20.3.2019, n. 7871.

Illegittimità della nomina dell’amministratore

In tema di condominio negli edifici, nei casi di revoca od annullamento della delibera di nomina dell’amministratore, e tanto più in mancanza di una dichiarazione d’invalidità della medesima delibera, lo stesso amministratore continua ad esercitare legittimamente, fino all’avvenuta sostituzione, i poteri di rappresentanza, anche processuale, dei comproprietari, ben potendo egli conferire procura ad un difensore al fine della costituzione in giudizio, sul presupposto della presunzione di conformità alla volontà dei condomini e dell’interesse del condominio alla continuità dell’amministrazione. L’accertamento della legittimazione di tale amministratore è rimesso al controllo d’ufficio del giudice e non è soggetto ad eccezione di parte perché inerente alla regolare instaurazione del rapporto processuale. Nella specie, la S.C. ha ritenuto valida la procura alle liti rilasciata, con riferimento ad un ricorso per decreto ingiuntivo, dall’amministratore di un condominio, nonostante la sua nomina fosse stata contestata per violazione dell’art. 1129, comma 13, c.c.).

* Cass., sez. VI-2 civ., ord. 19.3.2019, n. 7699.

Decreto di revoca dell’amministratore

In tema di condominio di edifici, il decreto con il quale la corte di appello provvede sul reclamo in ordine alla domanda di revoca dell’amministratore non è ricorribile in cassazione ex art. 111 Cost., perché privo dei caratteri di definitività e decisorietà; ai sensi dell’art. 742 c.p.c., tuttavia, può essere revocato o modificato dalla stessa corte di appello per preesistenti vizi di legittimità o per un ripensamento sulle ragioni che indussero ad adottarlo, mentre resta attribuita al tribunale, quale giudice di primo grado, la competenza a disporne la revisione sulla base di fatti sopravvenuti.

* Cass., sez. VI-2 civ., ord. 18.3.2019, n. 7623.

Uso della cosa comune sporadico e saltuario

In tema di condominio di edifici, l’art 1102 c.c. sull’uso della cosa comune da parte di ciascun partecipante non pone alcun limite minimo di tempo e di spazio per l’operatività delle limitazioni del predetto uso, pertanto può costituire abuso anche l’occupazione per pochi minuti del cortile comune che impedisca agli altri condomini di partecipare al godimento dello spazio oggetto di comproprietà. Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva vietato il parcheggio di motoveicoli nello spazio del cortile condominiale, prospiciente l’immobile di proprietà di uno dei condomini, senza dare rilievo alla sporadicità o saltuarietà delle soste, bastando che queste ostacolassero l’accesso a tale immobile).

* Cass., sez. VI-2 civ., ord. 18.3.2019, n. 7618.

Tags
  • amministratore di condominio
  • giurisprudenza in condominio
  • parti comuni
  • sentenze di cassazione in condominio
  • Condividi questo articolo
  • twitter
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
Amministratore di condominio destituito: come farsi riconoscere il compenso e le anticipazioni
Ecobonus e sismabonus: in barba alle polemiche, ecco i codici per recuperare lo sconto in fattura

Related Posts

  • Leggi e sentenze
  • Redazione
  • Nov 25, 2019
Condominio, non é lecito occupare le parti comuni con beni personali
  • Leggi e sentenze
  • Redazione
  • Nov 25, 2019
L’installazione della fibra ottica in condominio
  • Leggi e sentenze
  • Redazione
  • Nov 25, 2019
La revoca giudiziaria dell’amministratore di condominio

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Servizio riservato
agli abbonati alla rivista
“Italia Casa e Condominio”

Clicca qui per accedere all’ultima edizione

Ultimi articoli
  • Autoconsumo collettivo: energia condivisa per un futuro più sostenibile 31 luglio 2025
  • L’assicurazione professionale non copre l’amministratore condannato a restituire somme al condominio 31 luglio 2025
  • È necessario il litisconsorzio per la costituzione di una servitù coattiva 30 luglio 2025
Quotidiano del Condominio

Quotidiano del condominio

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Registrati
  • Abbonamento
  • Accedi
  • Contatti
Privacy Policy Cookie Policy
Dalla A alla Zeta Srl – Piazza Martiri della Libertà 3/5 – 10098 Rivoli (TO) | Per informazioni Tel. 333-6278929 – E-Mail: italiacasacondominio@libero.it | P. IVA 12640180019 - Cod. fiscale Registro Imprese 12640180019 - N. REA TO-1305154 - Capitale sociale € 2.000,00 i.v.
Intersezione realizzazione siti web Modena