Secondo la legge, qual è il ruolo dei consiglieri nel condominio? L’assemblea può decidere di assegnare a loro compiti tipici dell’amministratore? Come si fa a capire quando il ruolo dei consiglieri diventa sostitutivo di quello dell’amministratore? Pongo questa domanda perché nel condominio in cui sono proprietario dell’appartamento in cui vivo i consiglieri sono molto attivi e si fanno carico di incombenze che dovrebbero essere in capo all’amministratore, al punto che diventa difficile capire chi sia il vero amministratore del condominio.
L’ultimo comma dell’articolo 1130 bis del Codice civile (così come riformulato dopo la Riforma del Condominio del 2012) afferma che “L’assemblea può anche nominare, oltre all’amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo”.
Quindi non può essere nominato consigliere chi non sia condòmino.
Il Codice civile non fissa le maggioranze richieste per costituire questo organo e nominarne i componenti, ma a rigore di logica dovrebbe essere richiesto il sì della maggioranza degli intervenuti in assemblea in rappresentanza di almeno 501 millesimi.
L’incarico è ovviamente gratuito.
La Corte di Cassazione (ordinanza 7484/2019) ha comunque precisato i confini di questa “istituzione” condominiale: il consiglio ha solo funzioni consultive e di controllo e non può, quindi, autorizzare autonomamente nessuna spesa.
Secondo la Cassazione l’assemblea condominiale può, per esempio, votare la nomina di un Consiglio di condominio con l’incarico di esaminare i preventivi di spesa per l’esecuzione di lavori. Ma le decisioni dei consiglieri sono vincolanti per tutti condòmini, compresi i dissenzienti, soltanto se poi vengono votate e approvate, con le maggioranze del caso, dall’assemblea.
I consiglieri non hanno quindi nessun potere sostitutivo dell’assemblea (Tribunale di Roma, sentenza 13773/2024) o dell’amministratore.
E naturalmente l’amministratore non è obbligato a seguire i loro pareri sinché non siano stati recepiti in una delibera assembleare.