• Home
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Abbonamento
  • Registrati
  • Accedi
  • Contatti
Quotidiano del Condominio
.
  • Attualità
  • FAQ Coronavirus
  • Giurisprudenza in condominio
    • Dottrina condominiale
    • Leggi e sentenze
  • Condominio
  • Fiscalità condominiale
  • Mercato Immobiliare
  • Quesiti
    • Quesiti fiscali
    • Quesiti legali
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
Cerca
  • amministratore condominiale
  • Attualità
  • Quesiti

I compiti dei consiglieri all’interno del condominio

  • Redazione
  • 9 ottobre 2025

Secondo la legge, qual è il ruolo dei consiglieri nel condominio? L’assemblea può decidere di assegnare a loro compiti tipici dell’amministratore? Come si fa a capire quando il ruolo dei consiglieri diventa sostitutivo di quello dell’amministratore? Pongo questa domanda perché nel condominio in cui sono proprietario dell’appartamento in cui vivo i consiglieri sono molto attivi e si fanno carico di incombenze che dovrebbero essere in capo all’amministratore, al punto che diventa difficile capire chi sia il vero amministratore del condominio.

L’ultimo comma dell’articolo 1130 bis del Codice civile (così come riformulato dopo la Riforma del Condominio del 2012) afferma che “L’assemblea può anche nominare, oltre all’amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo”.
Quindi non può essere nominato consigliere chi non sia condòmino.
Il Codice civile non fissa le maggioranze richieste per costituire questo organo e nominarne i componenti, ma a rigore di logica dovrebbe essere richiesto il sì della maggioranza degli intervenuti in assemblea in rappresentanza di almeno 501 millesimi.
L’incarico è ovviamente gratuito.
La Corte di Cassazione (ordinanza 7484/2019) ha comunque precisato i confini di questa “istituzione” condominiale: il consiglio ha solo funzioni consultive e di controllo e non può, quindi, autorizzare autonomamente nessuna spesa.
Secondo la Cassazione l’assemblea condominiale può, per esempio, votare la nomina di un Consiglio di condominio con l’incarico di esaminare i preventivi di spesa per l’esecuzione di lavori. Ma le decisioni dei consiglieri sono vincolanti per tutti condòmini, compresi i dissenzienti, soltanto se poi vengono votate e approvate, con le maggioranze del caso, dall’assemblea.
I consiglieri non hanno quindi nessun potere sostitutivo dell’assemblea (Tribunale di Roma, sentenza 13773/2024) o dell’amministratore.
E naturalmente l’amministratore non è obbligato a seguire i loro pareri sinché non siano stati recepiti in una delibera assembleare.

Tags
  • amministratore di condominio
  • Consigliere di condominio
  • Condividi questo articolo
  • twitter
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
Raccolta differenziata in condominio: chi sbaglia paga? Ecco come evitare multe collettive
Condominio e riscaldamento: ripartizione delle spese e contabilizzatori di calore

Related Posts

  • amministratore condominiale
  • Attualità
  • Quesiti
  • Redazione
  • Ott 9, 2025
Il potere delle sanzioni in condominio: dove finisce la legge e dove iniziano gli abusi
  • amministratore condominiale
  • Attualità
  • Quesiti
  • Redazione
  • Ott 9, 2025
Come rendere utili i corsi di aggiornamento per amministratori condominiali
  • amministratore condominiale
  • Attualità
  • Quesiti
  • Redazione
  • Ott 9, 2025
Condominio, la Cassazione chiude la porta ai ricorsi “fai da te” dei singoli proprietari

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Servizio riservato
agli abbonati alla rivista
“Italia Casa e Condominio”

Clicca qui per accedere all’ultima edizione

Ultimi articoli
  • Sospendere il mutuo sulla seconda casa: tra mito e realtà 21 luglio 2026
  • MULTISERVICE, una CARD per la salute e il benessere…ad un costo sorprendente! 21 luglio 2026
  • Fotovoltaico in condominio: quando puoi installarlo senza il permesso dell’assemblea 21 luglio 2026
Quotidiano del Condominio

Quotidiano del condominio

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Registrati
  • Abbonamento
  • Accedi
  • Contatti
Privacy Policy Cookie Policy
Dalla A alla Zeta Srl – Piazza Martiri della Libertà 3/5 – 10098 Rivoli (TO) | Per informazioni Tel. 333-6278929 – E-Mail: italiacasacondominio@libero.it | P. IVA 12640180019 - Cod. fiscale Registro Imprese 12640180019 - N. REA TO-1305154 - Capitale sociale € 2.000,00 i.v.
Intersezione realizzazione siti web Modena