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Verificare la cancellazione di un’ipoteca

  • Redazione
  • 7 febbraio 2024

Quando un debitore riesce a saldare il saldare i conti in sospeso e il creditore trasmette la comunicazione di estinzione del debito, come si fa a verificare la cancellazione di un’ipoteca?

A dare la risposta è Fisco Oggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate. Per richiedere la cancellazione semplificata di un’ipoteca, il creditore deve inviare telematicamente una comunicazione di estinzione del debito al competente ufficio di pubblicità immobiliare dell’Agenzia – Servizio di pubblicità immobiliare.

Tramite il servizio gratuito dell’Agenzia “Interrogazione del Registro delle comunicazioni” è quindi possibile conoscere lo stato di lavorazione della cancellazione di un’ipoteca volontaria. Per accedere alle informazioni è sufficiente indicare il codice fiscale del debitore.

Si può richiedere il servizio telematicamente sia mediante l’area riservata del sito dell’Agenzia, sia attraverso il portale SISTER. È possibile ottenere la risposta anche rivolgendosi agli sportelli dei Servizi di Pubblicità immobiliare degli Uffici provinciali – Territorio, presentando l’apposito modello.

Il Fisco ricorda “che la banca dati dei registri immobiliari può contenere dati personali anche di natura sensibile e giudiziaria, tutelati in base al decreto legislativo n. 196/2003, e che l’uso improprio o eccessivo di queste informazioni è punibile ai sensi di legge”.

È utile ricordare quando viene a costituirsi un’ipoteca sulla casa. Come stabilito dall’articolo 2808 del Codice civile, “l’ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione. L’ipoteca può avere per oggetto beni del debitore o di un terzo e si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari”.

Si ricorda inoltre che l’articolo 2810 del Codice Civile stabilisce: “Sono capaci d’ipoteca: i beni immobili che sono in commercio con le loro pertinenze; l’usufrutto dei beni stessi; il diritto di superficie; il diritto dell’enfiteuta e quello del concedente sul fondo enfiteutico. Sono anche capaci d’ipoteca le rendite dello Stato nel modo determinato dalle leggi relative al debito pubblico, e inoltre le navi, gli aeromobili e gli autoveicoli, secondo le leggi che li riguardano. Sono considerati ipoteche i privilegi iscritti sugli autoveicoli a norma della legge speciale”.

Tags
  • Agenzia delle Entrate
  • ipoteca
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