Possiedo in Italia da più di vent’anni una seconda casa, che vorrei vendere. Sono cittadino italiano fiscalmente residente in Gran Bretagna fino al 2027, quando diventerò fiscalmente residente in Lussemburgo. Vorrei sapere se, alla luce dei trattati sulla doppia imposizione con Gran Bretagna e Lussemburgo, la plusvalenza è tassata.
Ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. f), del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), ai fini dell’applicazione delle imposte dirette ai non residenti, si considerano prodotti nel territorio dello Stato, tra l’altro, i redditi diversi derivanti da beni che si trovano nel territorio dello Stato.
Alla luce di queste disposizioni, quindi, le plusvalenze generate dalla cessione dell’immobile detenuto in Italia sarebbero soggette ad imposta in Italia ai sensi di quanto previsto dall’art. 67 del TUIR per cui:
• la plusvalenza è soggetta a tassazione, in quanto reddito derivante da bene immobile situato in Italia;
• se l’immobile è stato posseduto per almeno 5 anni la plusvalenza non è soggetta a tassazione;
• se si tratta di immobile con destinazione abitativa, adibito, per la maggior parte del periodo di possesso, ad abitazione principale di un familiare del soggetto alienante, anche se la rivendita ha luogo prima del quinquennio dall’acquisto la plusvalenza non è soggetta a tassazione.
Supponendo che tale reddito sia imponibile, secondo le normative fiscali vigenti, anche nel Regno Unito, occorre, dunque, analizzare la convenzione bilaterale tra l’Italia, Stato in cui è localizzato l’immobile, e il Regno Unito stato in cui lei è residente.
Da una lettura combinata degli arti. 6 e 13 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito si evince l’imponibilità delle plusvalenze da cessione onerosa di immobili nello Stato in cui questi sono situati, quindi, nel suo caso, in Italia.
Qualora lei vendesse l’immobile dal 2027 in avanti, essendo lei a questo punto residente in Lussemburgo, si applicherà la Convenzione contro le Doppie Imposizioni tra Italia e Lussemburgo che, anche in questo caso, prevede che la tassazione spetti allo Stato in cui è localizzato l’immobile, quindi, nel suo caso, in Italia.