Ho consegnato la delega a un condomino per partecipare all’ultima assemblea. L’amministratore non ha inviato il verbale che, per legge, dice di non essere obbligato a spedire. Gli ho richiesto una copia ma rifiuta di consegnarla. Vorrei sapere: 1) se un condomino presente con delega ha modo di sapere con certezza cosa è stato deliberato (tranne quel poco riferito dal delegato); 2) quali documenti si possono richiedere all’amministratore senza sentirsi rispondere che, sempre per legge, lui non è tenuto a farlo?
È vero che non esiste un obbligo preciso, ma tutti coloro che erano presenti (senza differenza tra favorevoli, contrari ed astenuti) possono chiedere copia del verbale (articolo 1129, secondo comma, del Codice civile), mentre hanno un preciso diritto a riceverne copia solamente se è prescritto dal regolamento di condominio.
Tuttavia sarebbe assurdo non inviarlo, dato che solo dal momento della sua ricezione decorrono i 30 giorni per impugnare la delibera: prolungare indefinitamente il termine è controproducente per l’amministratore e per questo potrebbe andare incontro anche ad un’azione di revoca per gravi irregolarità nella gestione.
Ai condòmini assenti (cioè non presenti neppure per delega) il verbale va invece inviato, in genere per pec o raccomandata (sempre per avere la certezza della decorrenza dei 30 giorni).
Per la richiesta di copie dei documenti, la legge prevede un vero e proprio diritto generale di averne accesso, quindi il rifiuto può dare legittimità a un ricorso d’urgenza (articolo 700 del Codice di procedura civile) per ottenerli.