Il TAR Sicilia, con la sentenza n. 440/2025, ha ribadito un principio fondamentale del diritto amministrativo: il rilascio di una SCIA edilizia non può essere subordinato al consenso del condominio, trattandosi di una questione privatistica che deve essere affrontata esclusivamente in sede civile.
Il caso: il Comune blocca il cambio d’uso su segnalazione del condominio
Una proprietaria ha richiesto il cambio di destinazione d’uso della sua unità immobiliare, trasformandola da negozio a garage, tramite SCIA. Il Comune inizialmente ha approvato, ma successivamente, su segnalazione del condominio, ha annullato il titolo edilizio in autotutela, ordinando il ripristino dell’uso commerciale.
La proprietaria ha ripresentato la SCIA con documentazione integrata, inclusi pareri legali che dimostravano la legittimità del cambio d’uso senza necessità di approvazione condominiale, ma il Comune ha respinto nuovamente la richiesta.
Il verdetto del TAR Sicilia
La proprietaria ha presentato ricorso contestando il diniego, sottolineando che il nuovo utilizzo (garage) avrebbe un minor impatto rispetto all’uso commerciale e che il regolamento condominiale non lo vietava.
Il Comune e il condominio hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso, ma il TAR Sicilia – Catania ha accolto la richiesta, dichiarando illegittimo il provvedimento comunale.
Secondo il Tribunale:
– La SCIA rappresenta un nuovo intervento, contenente documenti integrativi rispetto a quella originaria.
– Il diniego si configura come espressione del potere interdittivo, ai sensi dell’art. 19, comma 3, della legge n. 241/1990, e per questo è impugnabile autonomamente.
– La legittimità di un’opera non può essere condizionata dal consenso dei comproprietari, e le eventuali controversie devono essere risolte in sede civile.
La SCIA e il rapporto con il condominio
L’amministrazione comunale deve valutare esclusivamente la compatibilità urbanistica dell’opera, senza interferire in questioni condominiali, che restano di competenza del giudizio civile.
Le argomentazioni del condominio, basate sul regolamento condominiale (art. 3) e sul Codice Civile (art. 1102) relativo all’uso delle parti comuni, non sono applicabili nel caso di un immobile di proprietà esclusiva.
Conclusione
Il ricorso della proprietaria è stato accolto e il provvedimento comunale annullato, consolidando il principio che il cambio di destinazione d’uso di un’unità immobiliare di proprietà esclusiva non può essere bloccato dal Comune per mancanza di consenso condominiale.