Per l’amministratore di condominio è sempre obbligatorio tenere il registro di anagrafe condominiale? In caso di risposta positiva, quali sono i soggetti da censire in base a quale titolo? Proprietà, locazione, uso eccetera?
La risposta è positiva: a norma dell’articolo 1130, n. 6, del Codice civile, l’amministratore ha l’obbligo di tenere il registro di anagrafe condominiale.
Tale registro deve contenere le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio.
Oltre ai proprietari, dovranno quindi essere censiti gli usufruttuari, i titolari di diritto d’uso o di abitazione, i conduttori (sulla base di un contratto di locazione), i comodatari e i titolari di altri diritti reali o personali.
L’amministratore condominiale, in caso di inerzia di questi soggetti, e di mancanza o incompletezza nella comunicazione di questi dati, deve chiederli con lettera raccomandata.
In mancanza di risposta, decorsi trenta giorni, l’amministratore acquisirà le informazioni necessarie addebitandone il costo direttamente ai responsabili della carenza informativa.