In ambito condominiale, può accadere che un condomino partecipi a un’assemblea in duplice veste: come proprietario e come delegato di un altro condomino.
In questi casi, può capitare che il delegato esprima due voti divergenti sulla stessa delibera: uno secondo la propria volontà e uno secondo le istruzioni ricevute dal delegante. È corretto? La risposta è sì.
La normativa di riferimento è chiara. L’articolo 67 delle disposizioni di attuazione del Codice civile stabilisce che ogni condomino può intervenire all’assemblea anche tramite un rappresentante munito di delega scritta.
Questo significa che il delegato agisce in nome e per conto del delegante, ma mantiene la propria autonomia decisionale per quanto riguarda la propria quota.
Inoltre, l’articolo 1136 del Codice civile disciplina le maggioranze assembleari, specificando che i voti sono calcolati in base al valore proporzionale della proprietà.
Ogni quota, quindi, è computata separatamente, anche se espressa dalla stessa persona.
Infine, l’ articolo 1105 del Codice civile, applicabile in via sussidiaria al condominio, conferma che nelle decisioni collettive ciascun partecipante ha diritto a un voto proporzionale alla propria quota.
In sintesi, non c’è alcuna anomalia se un delegato vota in un modo per sé e in modo opposto per il condomino che rappresenta. Le due posizioni sono giuridicamente distinte e confluiscono regolarmente nel calcolo delle maggioranze. L’importante è che il delegato rispetti le istruzioni ricevute e che la delega sia formalmente valida.
Un comportamento, dunque, non solo corretto, ma previsto e tutelato dalla legge.