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Barriere architettoniche in condominio, cosa prevede la legge

  • Redazione
  • 23 giugno 2026

L’abbattimento delle barriere architettoniche non è più un tema marginale nella vita condominiale. Scale troppo strette, gradini all’ingresso, ascensori assenti o non adeguati, percorsi difficili da riconoscere per non vedenti: sono ostacoli che, nella quotidianità, possono trasformare un edificio in un luogo inaccessibile. La normativa italiana ha costruito negli anni un sistema articolato per garantire l’accessibilità, a partire dalla legge 13/1989 e dal decreto ministeriale 236/1989, che definiscono i requisiti tecnici affinché gli edifici siano accessibili, visitabili e adattabili. A queste si sono aggiunte norme più recenti, come la legge 67/2006 contro le discriminazioni, e una giurisprudenza sempre più attenta al tema. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 17138/2023, ha ribadito che la presenza di barriere architettoniche può configurare una discriminazione indiretta, perché limita la libertà di movimento e l’accesso agli spazi comuni.

Nel contesto condominiale, questo impianto normativo si traduce in obblighi precisi. I condomini devono garantire che gli spazi comuni siano fruibili anche da chi ha difficoltà motorie o sensoriali, eliminando ostacoli strutturali come gradini, dislivelli, passaggi troppo stretti o la mancanza di segnalazioni adeguate. L’iniziativa può partire anche da un solo condomino, che ha il diritto di chiedere all’amministratore la convocazione dell’assemblea per discutere un intervento di adeguamento. La richiesta deve essere dettagliata e accompagnata da un progetto, così da permettere all’assemblea di valutare la fattibilità tecnica e i costi. L’amministratore, ricevuta la domanda, è tenuto a convocare l’assemblea entro 30 giorni.

La decisione sugli interventi segue le regole dell’articolo 1136 del Codice civile: in prima convocazione serve la maggioranza dei partecipanti e almeno due terzi del valore dell’edificio; in seconda convocazione è sufficiente un terzo del valore e un terzo dei partecipanti. Se l’assemblea approva, le spese vengono ripartite tra tutti i condomini in base ai millesimi. L’intervento può riguardare molte soluzioni: rampe, servoscala, piattaforme elevatrici, adeguamento dell’ascensore, allargamento delle porte, percorsi tattili per non vedenti, sistemi di apertura automatica o dispositivi domotici. L’obiettivo è rendere l’edificio accessibile senza compromettere la stabilità, la sicurezza o il decoro architettonico, come impongono gli articoli 1120 e 1121 del Codice civile.

Non sempre, però, l’assemblea approva. E qui entra in gioco uno dei punti più delicati della normativa. Se l’intervento non ottiene il via libera o se l’assemblea non si pronuncia entro tre mesi dalla richiesta, il singolo condomino può procedere autonomamente, sostenendo interamente le spese. È una tutela importante, pensata per evitare che la maggioranza possa impedire a una persona con disabilità di accedere alla propria abitazione. L’unico limite è il rispetto delle norme tecniche e dei diritti degli altri condomini: l’opera non deve rendere inservibili parti comuni, né compromettere la sicurezza o l’estetica dell’edificio.

Il tema diventa ancora più concreto quando si parla di montascale. Se l’assemblea approva, il costo ricade su tutti i condomini. Se invece l’intervento è ritenuto troppo oneroso o non utile a tutti, alcuni condomini possono essere esonerati dalla spesa, come prevede l’articolo 1121 per le innovazioni gravose o voluttuarie. Ma se l’assemblea vota contro o non decide, il condomino interessato può comunque installare il montascale a proprie spese, purché l’impianto non ostacoli il passaggio e non alteri la struttura dell’edificio.

In un Paese che invecchia e in cui la mobilità ridotta riguarda una quota crescente della popolazione, l’accessibilità degli edifici non è più un tema per pochi. È una questione di diritti, di sicurezza e di convivenza civile. La legge offre strumenti chiari per intervenire, ma richiede anche responsabilità e buon senso da parte di tutti: amministratori, assemblee e singoli condomini. Perché un condominio accessibile non è solo un obbligo normativo, ma un investimento nella qualità della vita di chi lo abita.

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  • barriere architettoniche
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