In un condominio di 15 unità, alcune abitative e altre commerciali, è stato affermato che l’IVA pagata sulle fatture addebitate non è detraibile per il condominio e quindi viene ri-addebitata ai singoli condòmini. Si tratta non solo delle classiche spese (compenso amministratore, pulizie condominiali e fornitura di energia elettrica), ma anche dei lavori di ristrutturazione dei muri perimetrali, le cui spese non possono usufruire dei bonus edilizi.
I lavori relativi alle parti comuni dell’edificio devono essere fatturati al condominio, in quanto quest’ultimo è il consumatore finale dei servizi fatturati. Per essere più chiari, l’imposta di cui alle fatture in possesso dell’amministratore addebitata dai vari fornitori al condominio non costituisce, per un condòmino soggetto passivo d’imposta, titolo idoneo alla relativa detrazione.
Quanto alle spese di ristrutturazione che riguardano le parti comuni di edifici condominiali, come osservato dal Fisco, spettano le seguenti detrazioni:
• 50 per cento delle spese sostenute (bonifici effettuati dall’amministratore) fino al 31 dicembre 2024 con un limite massimo di spesa di 96mila euro per ciascuna unità immobiliare;
• 36 per cento con il limite massimo di spesa di 48mila euro per unità immobiliare, delle somme pagate dal 1° gennaio 2025.