• Home
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Abbonamento
  • Registrati
  • Accedi
  • Contatti
Quotidiano del Condominio
.
  • Attualità
  • FAQ Coronavirus
  • Giurisprudenza in condominio
    • Dottrina condominiale
    • Leggi e sentenze
  • Condominio
  • Fiscalità condominiale
  • Mercato Immobiliare
  • Quesiti
    • Quesiti fiscali
    • Quesiti legali
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
Cerca
  • ARCHIVIO DEL CONDOMINIO
  • Attualità
  • Condominio
  • Risparmio energetico

Riscaldamento centralizzato e distacco: non esiste un tetto per passare all’autonomo

  • Redazione
  • 6 ottobre 2025

La legge consente al singolo condòmino di scollegarsi dall’impianto di riscaldamento centralizzato, a patto che lo stesso non subisca squilibri e non determini aggravi di spesa.
Nello stesso edificio, quanti condomini effettivamente si possono scollegare dal riscaldamento centralizzato?
La legge non stabilisce una quota massima di residenti che possono decidere di passare al riscaldamento autonomo, ma rimangono valide le prescrizioni già citate:
• non vi devono essere squilibri nel funzionamento dell’impianto centralizzato;
• non vi devono essere danni o aumenti di spesa gravi per gli altri inquilini.
Ovviamente, se molti condòmini si staccano dall’impianto centrale, la probabilità di squilibri o di aumenti di spesa è decisamente elevata per i residenti che decidono di rimanere collegati.
In questo caso, l’assemblea condominiale potrebbe decidere di:
• rivedere lo stesso impianto centralizzato, per valutare interventi di efficientamento energetico, così da ridurre gli aggravi per chi rimane collegato;
• rinunciare al sistema di riscaldamento centralizzato, imponendo il passaggio all’autonomo per tutti i condomini.
Nei fatti, quando un condomino sceglie il riscaldamento autonomo, si rendono necessari:
• interventi sull’impianto centralizzato per chiudere il collegamento al rinunciatario;
• la valutazione del nuovo assetto del riscaldamento centrale, per verificare tutto funzioni secondo quanto atteso;
• la valutazione delle eventuali nuove spese comuni di riscaldamento.
Di norma, se a distaccarsi è un singolo condòmino, non si notano particolari aggravi della spesa altrui: l’impianto dovrebbe rimanere efficiente e non subire specifici contraccolpi.
Se il distacco coinvolge più unità immobiliari, gli squilibri per gli altri condomini potrebbero essere molto evidenti. Ci si ritroverebbe, infatti, con un impianto centralizzato evidentemente sovrastimato rispetto alle effettive necessità di riscaldamento.
In questo caso, quindi, è decisamente consigliato non solo che l’assemblea valuti la possibilità di non consentirne il distacco, ma anche eventuali lavori di efficientamento o, ancora, l’impianto autonomo per tutti.

Tags
  • riscaldamento autonomo
  • riscaldamento centralizzato
  • Condividi questo articolo
  • twitter
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
Canone RAI e Legge 104: chi può beneficiare dell’esenzione?
Superbonus, il conto finale: 127 miliardi sulle spalle dello Stato

Related Posts

  • ARCHIVIO DEL CONDOMINIO
  • Attualità
  • Condominio
  • Risparmio energetico
  • Redazione
  • Ott 6, 2025
Riscaldamento centralizzato troppo caro. Ma il passaggio all’autonomo può costare ancora di più
  • ARCHIVIO DEL CONDOMINIO
  • Attualità
  • Condominio
  • Risparmio energetico
  • Redazione
  • Ott 6, 2025
Distacco dall’impianto centralizzato: lecito se porta ad un calo delle spese di esercizio
  • ARCHIVIO DEL CONDOMINIO
  • Attualità
  • Condominio
  • Risparmio energetico
  • Quotidiano Del Condominio
  • Ott 6, 2025
È valida la clausola che vieta al condomino il distacco dal riscaldamento centralizzato?

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Servizio riservato
agli abbonati alla rivista
“Italia Casa e Condominio”

Clicca qui per accedere all’ultima edizione

Ultimi articoli
  • Il condominio del futuro tra efficienza e accoglienza: a Roma torna Condominio Experience 21 ottobre 2026
  • Manovra 2027: torna l’Ecobonus al 65%. Sul piatto 14 miliardi tra casa, PA e PMI 21 ottobre 2026
  • Incarico tecnico e Superbonus 110%: senza firma non nasce alcuna responsabilità precontrattuale 21 ottobre 2026
Quotidiano del Condominio

Quotidiano del condominio

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Registrati
  • Abbonamento
  • Accedi
  • Contatti
Privacy Policy Cookie Policy
Dalla A alla Zeta Srl – Piazza Martiri della Libertà 3/5 – 10098 Rivoli (TO) | Per informazioni Tel. 333-6278929 – E-Mail: italiacasacondominio@libero.it | P. IVA 12640180019 - Cod. fiscale Registro Imprese 12640180019 - N. REA TO-1305154 - Capitale sociale € 2.000,00 i.v.
Intersezione realizzazione siti web Modena