Garantire una corretta ricezione del segnale televisivo è un diritto di tutti i residenti, anche in ambito condominiale. Per questo motivo, negli edifici collettivi possono essere predisposti impianti di antenna TV, sia centralizzati sia privati. La scelta tra le due soluzioni dipende da diversi fattori, tra cui la normativa vigente, il regolamento condominiale e le esigenze dei singoli proprietari.
Negli edifici di nuova costruzione, la legge impone l’installazione di impianti centralizzati per la ricezione televisiva e radiofonica. La normativa, introdotta con la Legge 249 del 1997 e successivamente aggiornata dalla Legge 66 del 2001, stabilisce che tali impianti debbano garantire un accesso uniforme ai segnali e ridurre la proliferazione di antenne individuali, anche per preservare il decoro architettonico. L’obbligo vale sin dalla fase progettuale e si estende anche agli impianti satellitari.
Diversa è la situazione per gli edifici più datati, costruiti prima dell’entrata in vigore della normativa. In questi casi, l’installazione di un impianto centralizzato può essere deliberata dall’assemblea condominiale, purché non vi siano vincoli nel regolamento. Se il regolamento è assembleare, può contenere indicazioni su tipologia, colore e posizione delle antenne. Se invece è contrattuale, le limitazioni possono essere più rigide, fino a vietare l’installazione su balconi o facciate. In assenza di divieti, l’assemblea può approvare l’installazione come innovazione, con la maggioranza dei presenti che rappresenti almeno due terzi dei millesimi. Se l’intervento comporta modifiche al regolamento contrattuale, sarà necessaria l’unanimità.
In caso di ristrutturazione generale dell’edificio, il condominio è tenuto ad adeguare l’impianto alle nuove esigenze tecnologiche, come previsto dal decreto ministeriale del 22 gennaio 2013. Se l’impianto centralizzato è assente, va predisposto; se esiste ma non è più adeguato, va aggiornato per ricevere i nuovi segnali digitali.
Accanto agli impianti comuni, ogni condomino ha diritto di installare un’antenna privata, ad esempio per migliorare la ricezione o accedere a contenuti satellitari. Il diritto d’antenna, regolato dal Decreto Legislativo 259 del 2003, è considerato espressione del diritto all’informazione. Tuttavia, l’installazione non deve compromettere la stabilità, la sicurezza o l’estetica dell’edificio. Se avviene sulle parti comuni, è necessario rispettare l’articolo 1102 del Codice Civile, che consente l’uso condiviso purché non si alteri la destinazione d’uso né si impedisca agli altri condomini di fare altrettanto. In caso di modifiche strutturali, l’assemblea deve approvare l’intervento con almeno un terzo dei millesimi.
Sempre più spesso, i condomini si chiedono se sia possibile staccarsi dall’impianto centralizzato, magari per adottare soluzioni alternative come la visione via Internet. In linea generale, il distacco è consentito, purché venga comunicato all’amministratore e sia tecnicamente possibile rimuovere ogni collegamento, comprese le prese domestiche. Se il distacco non compromette il funzionamento dell’impianto comune, il condomino non sarà tenuto a partecipare alle spese future, a condizione che non vi siano debiti pregressi. Se invece il distacco non è tecnicamente completo, il condomino potrebbe essere chiamato a contribuire comunque. Per evitare controversie, è consigliabile affidarsi a un tecnico certificato che possa attestare l’effettiva disconnessione.
La ripartizione delle spese dipende dalla natura dell’impianto. Se l’antenna è centralizzata, i costi di installazione, manutenzione e riparazione sono suddivisi tra tutti i condomini in base ai millesimi, come previsto dall’articolo 1123 del Codice Civile. Tuttavia, l’articolo 1121 stabilisce che, in caso di innovazioni gravose o suscettibili di uso separato, chi non intende usufruirne può essere esonerato, purché rinunci al collegamento. In futuro, potrà rientrare nel servizio versando la propria quota.
I costi variano in base alla complessità dell’impianto e al numero di unità servite. L’installazione può oscillare tra i 500 e i 2.000 euro complessivi, mentre la manutenzione annuale può costare tra i 50 e i 300 euro per ciascun condomino. Per le antenne private, invece, tutte le spese sono a carico del singolo proprietario. Va infine ricordato che, se il condomino è ancora collegato all’impianto centralizzato, anche se non lo utilizza, sarà comunque tenuto a contribuire alle spese comuni.