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Comunicazione delle spese di ristrutturazione in condominio

  • Redazione
  • 7 marzo 2025

Entro il 16 marzo di ogni anno gli amministratori di condominio hanno l’obbligo di trasmettere all’Anagrafe tributaria i dati relativi alle spese sostenute dal condominio nell’anno precedente relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali.

Inoltre, è necessario comunicare anche i dati relativi alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all’arredo delle parti comuni oggetto di lavori di ristrutturazione.

A tal proposito, recentemente, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una serie di FAQ utili a chiarire le modalità di adempimento di quest’obbligo.

Innanzitutto è bene chiarire che il Decreto Ministeriale del 1° dicembre 2016 ha stabilito modalità e tempistiche per la trasmissione dei suddetti dati all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo di ogni anno. Le spese per i lavori di ristrutturazione delle parti comuni condominiali devono essere comunicate al Fisco per un’elaborazione corretta del modello 730 precompilato che, successivamente, il contribuente può accettare o modificare.

Pertanto, l’amministratore di condominio è obbligato alla trasmissione dei dati inerenti alle fatture relative alle spese di ristrutturazione delle parti comuni condominiali e tale comunicazione deve contenere le quote di spesa attribuite a ciascun condomino, cosicché questo possa ottenere le relative detrazioni fiscali.

Ricordiamo che la comunicazione dei dati va effettuata telematicamente attraverso il servizio Entratel o Fisconline.

Tra i nuovi chiarimenti forniti dalle FAQ pubblicate, indichiamo:
• Esonero dell’invio della trasmissione dei dati se per le spese sostenute nell’anno precedente tutti i condòmini hanno optato per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo dovuto in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione (come previsto dal provvedimento del 21 febbraio 2024).
• Rimborsi parziali o totali delle spese da parte di ente esterno: a tal proposito il Fisco spiega che se un ente esterno rimborsa totalmente le spese sostenute dal condominio per i lavori, i condòmini non potranno fruire della detrazione Irpef e l’amministratore non dovrà inviare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate. In caso di rimborso parziale, l’amministratore dovrà comunicare le sole spese rimaste effettivamente a carico del condominio, indicando le quote per ciascun condomino.
• Comunicazione dei “condomini minimi”: nel caso in cui un condominio minimo abbia nominato l’amministratore, questo è tenuto a comunicare all’Agenzia i dati delle spese sostenute per lavori di ristrutturazione sulle parti comuni entro il 16 marzo dell’anno successivo, qualora, invece, non vi sia un amministratore i condòmini non sono tenuti a fare tale comunicazione.
• Condomini minimi privi di codice fiscale: l’Agenzia specifica che nel caso in cui un condominio minimo non disponga di codice fiscale, è necessario utilizzare il campo “Progressivo condominio minimo” per distinguere i diversi condomini minimi privi di codice fiscale. Ciò significa che se un incaricato deve inviare i dati per più condomini minimi privi di codice fiscale, dovrà predisporre due comunicazioni diverse, indicando nel campo “Progressivo” il valore “1” per il primo, il valore “2” per il secondo etc.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce, inoltre, che per la compilazione e il controllo dei dati da inviare è possibile utilizzare i software di controllo e di predisposizione dei dati messi a disposizione gratuitamente, volti a semplificare la procedura.

Infine, ricordiamo che l’omessa, tardiva o errata comunicazione dei dati per la precompilata relativamente alle spese sostenute per i lavori sulle parti comuni condominiali, comporta una sanzione pari a 100 euro per ogni comunicazione, con un massimo di 50.000 euro, ma non rientra tra le cause di decadenza delle detrazioni fiscali.

A cura di Deborah Maria Foti – Ufficio Stampa ANAPI

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  • Agenzia delle Entrate
  • amministratore di condominio
  • ristrutturazioni
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