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Condominio: da maggio in vigore la nuova normativa antincendio

  • Quotidiano Del Condominio
  • 11 febbraio 2019

Novità in materia di antincendio in condominio, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto 25 gennaio 2019 del Ministero dell’Interno, in vigore dal prossimo 6 maggio.

Principale modifica, rispetto alla normativa vigente, è quella che va ad incidere sull’allegato del decreto 246/87, introducendo, dopo il punto 9, il punto «9-bis. Gestione della sicurezza antincendio», con i livelli di prestazione richiesti che variano a seconda dell’altezza dell’edificio (la quale non è quella di gronda, bensì quella massima misurata dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile).

In quest’ottica, sono stati individuati 4 livelli di prestazione.

  • L.P. 0 (per edifici di tipo a – altezza antincendi da 12 m a 24 m);
  • L.P. 1 (per edifici di tipo b e c – altezza antincendi oltre 24 m a 54 m);
  • L.P. 2 (per edifici di tipo d – altezza antincendi oltre 54 m fino a 80);
  • L.P. 3 (per edifici di tipo e – altezza antincendi oltre 80 m);
    Riportiamo di seguito le prescrizioni previste per il Livello 0, al quale afferisce una cospicua percentuale di edifici condominiali (ulteriori approfondimenti saranno quindi pubblicati sui prossimi numeri di Italia Casa).

Il livello 0

Responsabile dell’attività

  • identifica le misure standard da attuare in caso d’incendio;
  • fornisce informazione agli occupanti sulle misure da attuare in caso d’incendio;
  • espone un foglio informativo riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l’attivazione dei servizi di emergenza, nonché le istruzioni per garantire l’esodo in caso d’incendio;
  • mantiene in efficienza i sistemi, dispositivi, attrezzature e le altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione.

Occupanti

In condizioni ordinarie osservano le indicazioni sui divieti e precauzioni riportati nel foglio informativo e non alterano la fruibilità delle vie d’esodo e l’efficacia delle misure di protezione attiva e passiva.
In condizioni d’emergenza, attuano quanto previsto nel foglio informativo.

Misure standard

Le misure standard da attuare in caso d’incendio consistono nell’informazione agli occupanti sui comportamenti da tenere:

  • istruzioni per la chiamata di soccorso e le informazioni da fornire per consentire un efficace soccorso;
  • azioni da effettuare per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti;
  • istruzioni per l’esodo degli occupanti, anche in relazione alla presenza di persone con limitate capacità motorie, ove presenti;
  • divieto di utilizzo degli ascensori per l’evacuazione in caso di incendio, ad eccezione degli eventuali ascensori antincendio da utilizzare con le modalità di cui al D.M. 15 settembre 2005.

Tempistiche

Alle prescrizioni contenute nel nuovo decreto, i condomini dovranno adeguarsi entro:

  • il 6 maggio 2021 per le disposizioni riguardanti l’installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza (ma si tratta di un numero limitato di condomini, di altezza particolarmente elevata);
  • il 6 maggio 2020 per le restanti disposizioni (comprese quindi l’adozione di dispositivi antincendio e le prescrizioni informative e operative in funzione preventiva o in caso d’emergenza).

Le facciate

Sempre secondo il decreto, i requisiti di sicurezza antincendio da applicare alle facciate degli edifici di civile abitazione potranno far riferimento alla guida tecnica allegata alla circolare n. 5043 del 15 aprile 2013 della Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, e si applicano agli edifici di civile abitazione di nuova realizzazione e per quelli esistenti che siano oggetto di interventi successivi al 6 maggio 2019, comportanti la realizzazione o il rifacimento delle facciate per una superficie superiore al 50% della superficie complessiva delle facciate.

Tali disposizioni, invece, non si applicano per gli edifici di civile abitazione per i quali alla stessa data siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di realizzazione o di rifacimento delle facciate sulla base di un progetto approvato dal competente Comando dei vigili del fuoco, o che siano già in possesso degli atti abilitativi rilasciati dalle competenti autorità.

Tags
  • condominio
  • sicurezza antincendio
  • sicurezza edifici
  • sicurezza impianti
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