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Sismabonus per gli acquirenti: occhio alla “procedura autorizzatoria”

  • Quotidiano Del Condominio
  • 25 maggio 2021

Le disposizioni normative per la fruizione del beneficio prevedono come condizione necessaria che l’iter per avere le approvazioni sia stato iniziato dopo il 1° gennaio 2017

Gli acquirenti di unità abitative facenti parti di un complesso industriale riqualificato sito in una zona a rischio sismico non potranno beneficiare della detrazione d’imposta prevista dalla normativa, in quanto, secondo i fatti rappresentati dall’istante, le procedure autorizzatorie sono state avviate in data antecedente il 1° gennaio 2017. La normativa sul bonus in esame, infatti, prevede che l’iter delle autorizzazioni sia successivo a tale data (articolo 16, comma 1-septies del Dl n. 63/2013). È quanto precisato dall’Agenzia con la risposta n. 365 del 24 maggio 2021 alla proprietaria di un complesso industriale, sito in una zona a rischio sismico, che ha presentato al relativo Comune istanza di riqualificazione dell’area residenziale.

L’istante fa presente che nell’ambito degli interventi di demolizione e rifacimento sono state rispettate tutte le condizioni previste dalla normativa, inclusa la produzione dell’asseverazione da cui risulterà una riduzione del rischio sismico di oltre due classi, e che l’alienazione dell’immobile è avvenuta entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori.

L’Agenzia, nel riconoscere in via generale la correttezza dell’operato dell’istante per la fruizione del “Sismabonus vendite”, rileva, tuttavia, che nel caso in esame non è stata rispettata la data di inizio della procedura autorizzatoria che deve avvenire necessariamente dopo il 1° gennaio 2017, mentre da quanto indicato dall’istante, l’adempimento sarebbe avvenuto in data precedente.

L’istante, precisa l’Agenzia, ha comunque la possibilità di documentare, a seguito del parere dell’ufficio tecnico del Comune, una diversa data di inizio del procedimento autorizzatorio, verosimilmente successiva al 1° gennaio 2017. Al riguardo fa presente la circolare n. 19/2020, secondo cui “le imprese che effettuano gli interventi su immobili ubicati in zone 2 e 3 in base a procedure autorizzatorie iniziate successivamente al 1° gennaio2017 ma prima del 1° maggio 2019 – data di entrata in vigore della disposizione che ha esteso l’agevolazione anche agli immobili ubicati nelle predette zone 2 e 3 – e che non hanno presentato l’asseverazione in parola, in quanto non rientranti nell’ambito applicativo dell’agevolazione in base alle disposizioni pro tempore vigenti, possono integrare i titoli abilitativi con la predetta asseverazione, al fine di consentire la fruizione della detrazione ai soggetti acquirenti. Tale integrazione, deve essere effettuata entro la data di stipula del rogito dell’immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico”.

Il chiarimento contenuto in tale circolare rispondeva all’esigenza di non precludere la fruizione del beneficio nei casi in cui l’adempimento non fosse stato effettuato, in quanto il fabbricato oggetto di rifacimento non rientrava nel perimetro agevolativo in base alle norme all’epoca vigenti.

Fonte: FiscoOggi

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