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Superbonus, pregi e difetti

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Barriere architettoniche, detrazione anche per le imprese

Può fruire della detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche prevista dall’articolo 119-ter del decreto Rilancio (Dl n. 34/2020), l’impresa che esegue gli interventi finalizzati alla necessaria rimozione degli ostacoli su degli immobili di sua proprietà concessi in locazione. La norma infatti non individua i soggetti beneficiari e, per quanto riguarda gli immobili, si limita a riconoscere il beneficio agli “edifici esistenti”. L’agevolazione spetta anche all’inquilino se è lui a sostenere le spese ed è autorizzato dal proprietario. Il chiarimento arriva con la risposta n. 444 del 6 settembre 2022 dell’Agenzia delle entrate.
Il nuovo articolo, introdotto dalla legge di Bilancio 2022, prevede una detrazione dall’imposta lorda, del 75% fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 necessarie a realizzare delle opere di abbattimento e il superamento delle barriere architettoniche per immobili già esistenti.
L’agevolazione, ricorda l’Agenzia, si differenzia sia dalla detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche nella misura del 50% in caso di ristrutturazioni edilizie (articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir) sia da quella riconosciuta dal Superbonus vincolata alla realizzazione di interventi trainanti.
In assenza di particolari vincoli posti dalla norma, anche le società possono beneficiare del credito d’imposta per gli interventi realizzati sugli immobili posseduti o detenuti, a prescindere che si tratti di beni strumentali o patrimoniali.
In sintesi, a parere dell’Agenzia, la società istante proprietaria di immobili classificati come strumentali ma non utilizzati direttamente in quanto dati in locazione, potrà fruire della nuova detrazione del 75% di cui all’articolo 119-ter del Dl Rilancio per i lavori di superamento delle barriere architettoniche. Il beneficio, inoltre, può spettare anche al conduttore che ha sostenuto le spese per i medesimi interventi, a patto che abbia un regolare contratto di affitto e il consenso del proprietario.
La mancanza di limiti di natura soggettiva o oggettiva, quindi, comporta un riconoscimento del bonus ad ampio raggio, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti e delle prescrizioni tecniche per garantire l’accessibilità e l’adattabilità e la visitabilità degli edifici previste dal decreto ministeriale n. 236 del 14 giugno 1989.

A cura della redazione di FiscoOggi

Nuove cartelle di pagamento dopo la riforma del processo tributario

La Legge 130/2022, di riforma del contenzioso tributario, ha apportato modifiche all’apparato processuale che si riverberano giocoforza anche su ambiti diversi. Tra questi vi è quello degli atti della riscossione, posto che le cartelle di pagamento includono informazioni anche sugli organismi giudicanti che possono (eventualmente) essere chiamati a decidere sulle liti insorte avverso gli stessi atti.
Per questo motivo, con il provvedimento n. 0387971 del 17 ottobre 2022 l’Agenzia delle Entrate ha reso note le modifiche che si sono rese necessarie per le cartelle in virtù di quanto visto in precedenza.
La prima variazione riguarda la nuova denominazione delle (già) commissioni tributarie. In particolare, considerato che l’art. 4, comma 1, lettera a) della richiamata Legge 130/2022 ha di fatto sostituito ai termini “commissione tributaria provinciale” e “commissione tributaria regionale”, ove ricorrano, le diciture “corte di giustizia tributaria di primo grado” e “corte di giustizia tributaria di secondo grado”, il testo delle Avvertenze relative ai ruoli dell’Agenzia delle Entrate (allegati da 2 a 5) viene parimenti aggiornato nei riferimenti ivi contenuti agli organi di giustizia. In proposito si ricorda che la nuova denominazione di questi ultimi fa parte di quel gruppo di disposizioni che entra in vigore a decorrere dal 16 settembre 2022.
Secondariamente, il foglio Avvertenze ALLEGATO 2 viene integrato con riguardo alla richiesta di riesame per l’annullamento del ruolo, che può essere presentata anche mediante il “Servizio di consegna documenti/istanze”, disponibile nell’area riservata del sito internet istituzionale www.agenziaentrate.gov.it. Nel provvedimento in esame viene riportato che, esclusivamente nel caso in cui il ruolo riguardi somme dovute a seguito di controllo automatizzato, vengono altresì aggiunti i riferimenti per l’assistenza da telefono cellulare e da estero ed il canale telematico CIVIS.
Si tratta, evidentemente, di modifiche di carattere prettamente formale che, anche in caso di errore (ad esempio nel caso venga riportata la precedente denominazione delle commissioni tributarie) non porteranno con massima probabilità a vizi invalidanti dell’atto.

https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/33097-nuove-cartelle-di-pagamento-dopo-la-riforma-del-processo-tributario.html?smclient=eb02ab19-e7b9-4d33-b50a-543656cc384b&utm_campaign=RSQ&utm_medium=email_mn_fet&utm_source=Rassegna+quotidiana+&utm_content=RSQ+2022-10-18

Stangata sugli italiani che hanno la seconda casa a Mentone

E’ in arrivo dalla Francia la stangata sulla seconda casa. A Mentone, infatti, non si potrà più usufruire dell’abolizione della Taxe d’Habitation. Fatto che porta con se l’effetto di far “volare” la tassazione del +22%
Una vera stangata. In parte attesa, ma non si pensava fino a questo livello.
Il Consiglio Municipale, per far fronte a problemi di bilancio, ammessi dallo stesso primo cittadino, aveva deliberato, la scorsa primavera, una manovra che avrebbe aiutato le casse comunali a riprendersi mediante un incremento del 15% della taxe foncière: questa decisione era nota da tempo ed era stata comunicata e giustificata dal nuovo sindaco Yves Juhel.
Quello che non immaginavano gli abitanti della città di frontiera è che l’aumento sarebbe andato ad impattare su un’altra decisione, questa volta governativa: l’incremento della base di calcolo dell’imposta sugli alloggi del 3,4%. Fatto che crea un effetto moltiplicatore e la taxe foncière aumenta, in effetti, per la parte comunale del 17,5%. Vi sono inoltre altre voci, che fanno ulteriormente crescere la tassazione. Si tratta dell’incidenza della quota destinata alla Carf, la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française, e quella a profitto della Gemapi, la tassa che finanzia la ricostruzione del territorio dopo la tempesta Alex. Non incrementerà, invece, la tassa sull’immondizia.
Il risultato è che la taxe foncière diventerà più salata del 25% annullando così l’abolizione della Taxe d’Habitation, tassa peraltro che non è sparita per le proprietà in capo a cittadini stranieri.
Insomma, una gran brutta notizia per gli italiani proprietari di una seconda casa nella “città dei limoni”.

Cessione del credito, comunicazione per partite IVA e soggetti IRES

È il 17 ottobre 2022 il termine per l’invio telematico della comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura in relazione al superbonus e ai bonus casa, per partite IVA e soggetti IRES, tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre.
È stata la legge di conversione del decreto legge n. 17/2022 a prevedere la proroga rispetto al termine generale del 29 aprile, con il fine di rendere più agevole la monetizzazione dei bonus casa e del superbonus per i contribuenti esclusi dalla messa a punto del modello 730 precompilato.
Il rinvio si applica alle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura relative alle spese sostenute nel 2021 e alle rate residue non fruite delle detrazioni relative alle spese sostenute nel 2020 e, come disposto dal comma 2-bis inserito all’articolo 10 quater del decreto legge n. 4/2022: “Al fine di consentire l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l’anno 2022, i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società e i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, possono trasmettere all’Agenzia delle entrate la comunicazione per l’esercizio delle predette opzioni anche successivamente al termine di cui al comma 1 del presente articolo, ma comunque entro il 15 ottobre 2022”.
La scadenza è stata quindi rinviata al 15 ottobre 2022, termine che cadendo di sabato è automaticamente differito al lunedì immediatamente successivo, e quindi al 17 ottobre.

https://www.informazionefiscale.it/Cessione-del-credito-scadenza-comunicazione-2022-partite-IVA-soggetti-IRES

Superbonus: Confedilizia, sbloccare la cessione dei crediti

Confedilizia interviene nuovamente sulla necessità di bloccare la cessione dei crediti fiscali legati alle agevolazioni in edilizia, sollecitando l’intervento dell’Agenzia delle Entrate.
“É importante che si proceda rapidamente allo sblocco della situazione della cessione dei crediti fiscali connessi al superbonus 110% ed agli incentivi edilizi in genere. Nonostante la recente modifica legislativa, infatti, il sistema è bloccato, con conseguenze nefaste su famiglie e imprese”. Così il Presidente della Confedilizia Giorgio Spaziani Testa in una nota. “Occorre – come recentemente rilevato anche dall’Abi – che l’Agenzia delle entrate riveda la sua iniziale posizione interpretativa in materia di diligenza dei cessionari (banche in primis), circoscrivendo la responsabilità secondo quanto stabilito per legge. Confedilizia ritiene che vi sia la necessità di riorganizzare la copiosissima normativa in vigore e di impostare un sistema stabile ed equilibrato di sostegno agli interventi finalizzati a riqualificare il nostro patrimonio immobiliare, anche in vista dell’approvazione della nuova direttiva Ue sul rendimento energetico nell’edilizia che – se non modificata – stabilirà obblighi, e quindi spese, assolutamente non affrontabili dalle famiglie italiane”. Conclude Spaziani Testa.

Fonte: Comunicato Stampa

Superbonus 110%, i documenti da presentare per ottenere la detrazione

La documentazione da produrre per inserire nel Modello 730 le spese sostenute in relazione al Superbonus 110% è corposa. Alle fatture, ai bonifici e ai bollettini che attestano la spesa, si aggiungono l’asseverazione tecnica, la ricevuta dell’ENEA, visura e contratti che provino il possesso dell’immobile e molto altro.
Le indicazioni dettagliate sulle fatture e i certificati necessari sono contenute nella circolare dell’Agenzia delle Entrate 28/E, pubblicata il 25 luglio 2022, sotto il titolo: “Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2021”.

Riepilogando, i documenti fondamenti sono quelli atti ad attestare il titolo di possesso dell’immobile:
-la visura catastale;
-il contratto preliminare di compravendita (se non è ancora avvenuto il passaggio di proprietà definitivo dell’unità immobiliare);
-il certificato stato di famiglia/dichiarazione sostitutiva del familiare convivente con il proprietario alla data di inizio lavori o dalla data del sostenimento delle spese;
-copia della dichiarazione di successione qualora l’immobile l’erede o gli eredi abbiamo ereditato l’immobile dopo l’inizio dei lavori;
-la copia del contratto di locazione- comodato per lavori eseguiti dagli affittuari;
-la copia della sentenza di separazione per lavori eseguito dal giudice assegnatario non intestatario dell’immobile.

Per quanto riguarda la documentazione che attesta i lavori eseguiti, sono indispensabili le asseverazioni tecniche dei professionisti incaricati per dimostrare di aver soddisfatto il vincolo di efficientemente energetico di (almeno) due classi:
-dichiarazione dell’ amministratore di condominio, per Superbonus 110% condominiale;
-copia della delibera assembleare;
-i dati catastali degli immobili interessati agli interventi;
-titolo abilitativo (quindi CILA, SCIA, PDC);
-APE ante e post eseguimento lavori;
-ricevuta ENEA;
-scheda descrittiva;
-asseverazione requisiti tecnici e progettazione strutturale – nel caso di interventi antisismici;
-copia della polizza assicurativa tecnica;
-consenso del proprietario all’esecuzione dei lavori in caso di affitto o comodato d’uso.

Sotto il profilo contabile, per ottenere la detrazione il contribuente deve dimostrare le spese sostenute con fatture, ricevute bonifici e bollettini relativi al versamento degli oneri di urbanizzazione. Il contribuente deve conservare tutta questa documentazione (e le copie dei versamenti effettuati con bollettini postali) per almeno 8 anni. È infatti questo è il periodo che l’Agenzia delle Entrate ha a disposizione per svolgere i controlli su quanto dichiarato ai fini della concessione dello sconto in fattura o della cessione del credito.
In caso di irregolarità – anche parziali – e per mancanza dei requisiti previsti dalla legge, in primis il salto di almeno due categorie energetiche, scatta la condanna a restituire la somma riconosciuta con una maggiorazione del 200%, tra interessi e sanzioni.

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Per i soggetti obbligati, il 30 settembre 2022 scade il termine per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno 2022. Se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 250,00 euro, il versamento potrà essere eseguito entro il 30 novembre.
Si coglie l’occasione per ricordare che, a partire dalle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023, la soglia viene elevata da 250,00 euro a 5.000 euro, così come previsto dalla conversione del DL del 21.06.2022 n. 73.

Fisco: rush finale per l’invio del 730 precompilato

Rush finale per i cittadini per poter arrivare in tempo all’appuntamento con il 730 precompilato. Il 30 settembre scadono infatti i termini per inviare con un semplice clic la dichiarazione predisposta dal Fisco. Una dichiarazione che, a distanza di 7 anni dal suo avvio, è diventata via via più semplice, con sempre più dati già caricati dal Fisco, permettendo al contribuente di gestirli in autonomia. Inoltre, da quest’anno c’è anche la possibilità, per chi in difficoltà ad accedere, di delegare all’invio un familiare.
I cittadini hanno dunque di fronte meno di tre settimane, ricorda l’Agenzia delle Entrate, per consultare la dichiarazione predisposta dal Fisco, modificarla o accettarla così com’è e premere il tasto ‘invio’.
Coloro che, nei mesi scorsi, hanno già visualizzato ed eventualmente integrato il modello, lo troveranno salvato e pronto per il click nella propria area riservata.
Quest’anno con 1,2 miliardi di dati già caricati dal Fisco, i modelli sono ancora più completi. I cittadini che utilizzano la precompilata trovano già inseriti, per esempio, i dati delle certificazioni uniche, le spese sanitarie, per la casa (interessi passivi mutui, ristrutturazioni e acquisto mobili, etc.), quelle sostenute per la scuola e l’università dei figli e molte altre.
Da quest’anno, inoltre, chi ha difficoltà ad accedere in prima persona al servizio online può autorizzare un familiare o un’altra persona di fiducia a operare per proprio conto nell’area riservata del sito dell’Agenzia e non perdere così i vantaggi della precompilata.
La dichiarazione accettata senza modifiche, infatti, esclude i controlli sulle spese che danno diritto a bonus fiscali. Ma anche in caso di modifica basterà conservare solo i documenti relativi alla parte variata.
La dichiarazione precompilata è partita in via sperimentale nel 2015 e nel corso degli anni ha visto numeri in costante aumento. Nel 2021 i contribuenti che hanno effettuato direttamente l’invio dei modelli 730 e Redditi è arrivato a quota 4,2 milioni, il triplo rispetto al 2015 (quando erano stati 1,4 milioni). In costante aumento è anche la percentuale dei 730 inviati senza modifiche, che lo scorso anno si è attestata al 22,3% del totale (nel 2015 era pari al 5,8%). Se invece si considera il numero delle informazioni pre-caricate in dichiarazione dall’Agenzia delle Entrate, si è passati dai circa 160 milioni di dati del 2015 a 1,2 miliardi di quest’anno, dunque con un livello di completezza dei modelli a disposizione dei cittadini sempre maggiore.

Fonte: Agenzia Ansa

Riforma della giustizia e del processo tributario al via

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 204, del 1 settembre, la Legge n. 130 del 31 agosto 2022 che entra in vigore dal 16 settembre recante “Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributario”.
L’impianto normativo si può dividere in tre parti: riforma di alcuni istituti caratterizzanti il processo tributario; riforma della magistratura tributaria; introduzione di una definizione delle liti pendenti in Corte di Cassazione.
Le modifiche si prefiggono lo scopo di elevare la giustizia tributaria al rango di quella civile, penale, amministrativa e militare con la previsione di magistrati professionali assunti per concorso, mentre attualmente i giudici tributari sono onorari.
Le Commissioni tributarie verranno sostituire dalle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado.
Altra finalità della riforma è ridurre il contenzioso tributario e a tale scopo viene previsto un giudice monocratico per le cause fino a 3.000 euro (per i ricorsi notificati dal 1 gennaio 2023); una definizione agevolata per i giudizi pendenti davanti la Corte di Cassazione al 15 luglio 2022, con la cancellazione delle liti fino a 100.000 euro con il pagamento del 5%, per i giudizi dove l’Agenzia ha perso entrambi i gradi del giudizio, e la cancellazione con il pagamento del 20% per le liti fino a 50.000 euro negli altri casi.
Tra le altre impostanti previsioni: l’onere della prova sarà sempre a carico dell’Ente Impositore e non del contribuente. Viene ripristinata la prova testimoniale scritta (con decorrenza per i ricorsi notificati dal 16 settembre 2022); viene meglio disciplinato il processo telematico; viene favorita la conciliazione e la parte che la rifiuta potrà essere chiamata al pagamento delle spese di giudizio con una maggiorazione del 50%.

https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/32796-riforma-giustizia-e-processo-tributario-in-vigore-dal-16-settembre.html?smclient=eb02ab19-e7b9-4d33-b50a-543656cc384b&utm_campaign=RSQ&utm_medium=email_mn_fet&utm_source=Rassegna+quotidiana+&utm_content=RSQ+2022-09-02