Con la risposta n. 202 del 20/04/2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la tematica del “Sismabonus acquisti” e leasing finanziario.
Nel caso esaminato, la società che esercita l’attività di locazione di immobili propri o in leasing, ha acquistato all’inizio del 2021, attraverso un’operazione di leasing finanziario, un immobile ad uso commerciale sito al piano terra di un edificio in cui l’impresa di costruzione ha realizzato i lavori di demolizione e ricostruzione finalizzati ad un miglioramento antisismico.
L’istante precisa, inoltre, che la società di locazione ha concordato il prezzo con l’impresa di costruzione e l’acquisto non è avvenuto in modo diretto, ma, appunto, attraverso la società di leasing.
In relazione al possesso dell’immobile, quindi, l’istante ha spiegato che: “il soggetto che ‘giuridicamente’ acquisisce la proprietà immobiliare è la società di leasing mentre l’utilizzatrice è la società istante che diventerà proprietaria solo al termine del contratto pagando il riscatto contrattualmente predeterminato.” Inoltre, la società di locazione sosterrà le spese per eventuali eventi imprevedibili.
L’Istante si rivolge quindi all’Agenzia delle Entrate per chiedere se, per accedere all’agevolazione disciplinata dall’articolo 16, comma 1-septies del decreto legge n. 63 del 2013, ossia “Sismabonus acquisti”, con il termine “acquirente” si debbano intendere coloro che “divengono titolari del diritto di proprietà, ovvero se il temine usato si possa riferire a tutti coloro che ottengono dal venditore un diritto reale (ad esempio usufruttuario) ovvero ancora se l’acquirente debba invece identificarsi con il soggetto che ‘acquisisce’ l’immobile indipendentemente dalla forma tecnico-giuridica o finanziaria usata.”
In risposta, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contratto di leasing in questione può essere assimilato a un vero e proprio acquisto in proprietà del bene.
Ciò detto, l’Agenzia prosegue affermando che, nel presupposto che la realizzazione degli interventi sia stata effettuata da un’impresa “di costruzione o ristrutturazione immobiliare” e che la stipula dell’atto inerente al leasing finanziario avvenga entro 30 mesi dalla data di conclusione dei lavori, l’istante potrà fruire del “Sismabonus acquisti”.
Considerando la piena equiparazione con l’acquisto in proprietà, l’Agenzia delle Entrate infine ricorda che l’ammontare della detrazione (fermo restando il limite massimo di spesa di 96.000 euro fissato dalla norma per ciascuna unità immobiliare) dovrà essere commisurato al prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita stipulato tra il soggetto che ha realizzato gli interventi agevolabili e la società di leasing.
A cura di Deborah Maria Foti
Ufficio Stampa ANAPI
Con la Risoluzione n. 21/E del 5 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato la riapertura dei termini per consentire la nuova comunicazione di opzione del credito e sconto in fattura, per quanto concerne le richieste inviate dal 1° al 29 aprile che erano state scartate o errate, relative agli interventi sostenuti nel 2021. I nuovi termini comunicati dall’Agenzia delle Entrate vanno dal 9 al 13 maggio 2022.
Nei giorni scorsi era emerso che molte delle comunicazioni inviate, entro la precedente scadenza del 29 aprile 2022, erano state scartate. Altre comunicazioni che invece erano state accolte, contenevano errori sostanziali che hanno portato all’insorgenza di crediti d’imposta errati.
Inoltre, molti contribuenti avevano denunciato dei malfunzionamenti della piattaforma attraverso la quale comunicare cessioni del credito o sconti in fattura. Tutta questa situazione ha portato, quindi, l’Agenzia delle Entrate, a rivedere i termini e ovviare agli errori con l’invio di una nuova comunicazione dal 9 al 13 maggio 2022.
A conferma di quanto appena detto, infatti, nella suddetta Risoluzione si legge che: “sono giunte all’Agenzia delle entrate alcune segnalazioni da parte di contribuenti, professionisti e associazioni di categoria, nelle quali è stato evidenziato che, anche in ragione delle significative evoluzioni normative intervenute di recente, sono state scartate numerose comunicazioni trasmesse entro la prevista scadenza del 29 aprile 2022. In altri casi, invece, è stato segnalato che le comunicazioni inviate e accolte contenevano errori sostanziali che determinano l’insorgere di crediti d’imposta non corretti.”
Dal 9 al 13 maggio sarà possibile:
a) inviare comunicazioni sostitutive e annullamenti di comunicazioni trasmesse e accolte dal 1° al 29 aprile 2022, per le rate residue delle spese del 2020 (4 o 9 rate, in base al tipo di intervento) e le spese del 2021;
b) ritrasmettere comunicazioni scartate dal 25 al 29 aprile 2022, per le rate residue delle spese del 2020 (4 o 9 rate) e le spese del 2021, a parità di codice fiscale del beneficiario (condominio o beneficiario dell’intervento sulla singola unità immobiliare) e anno della spesa.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito anche che i crediti emergenti dalle comunicazioni relative alle rate residue delle spese del 2020 e alle spese del 2021, correttamente ricevute dal 1° al 29 aprile 2022 o dal 9 al 13 maggio 2022, saranno caricati entro il 17 maggio 2022 sulla Piattaforma accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Infine, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che: “Resta fermo il caricamento sulla suddetta Piattaforma, entro il 10 maggio 2022, dei crediti emergenti dalle comunicazioni relative alle spese del 2022, correttamente ricevute nel mese di aprile 2022, per le quali, come di consueto, eventuali sostituzioni e annullamenti devono essere trasmessi entro il giorno 5 del mese successivo (5 maggio 2022).”
Deborah Maria Foti – Ufficio Stampa ANAPI
Comunicazioni bonus edilizi scartate e errate: le Entrate spiegano come gestirle dal 9 al 13 maggio. Possibili correzioni e nuovi invii.
Con Risoluzione n. 21 del 5 maggio, l’Agenzia delle Entrate ha disposto una proroga per le comunicazioni di cessione dei bonus edilizi scartate o errate.
In particolare, il provvedimento si riferisce alle spese del 2021 e alle rate residue delle spese 2020
trasmesse dal 1° al 29 aprile, scartate o contenenti errori, e stabilisce che potranno essere inviate nuovamente o corrette dal 9 al 13 maggio 2022.
L’Agenzia precisa che dal 9 al 13 maggio 2022 sarà possibile: inviare comunicazioni sostitutive e annullamenti di comunicazioni trasmesse e accolte dal 1° al 29 aprile 2022, per le rate residue delle spese del 2020 (4 o 9 rate, in base al tipo di intervento) e le spese del 2021; ritrasmettere comunicazioni scartate dal 25 al 29 aprile 2022, per le rate residue delle spese del 2020 (4 o 9 rate) e le spese del 2021, a parità di codice fiscale del beneficiario (condominio o beneficiario dell’intervento sulla singola unità immobiliare) e anno della spesa.
Inoltre nello stesso documento le Entrate chiariscono che i crediti emergenti dalle comunicazioni relative alle rate residue delle spese del 2020 (4 o 9 rate) e alle spese del 2021, correttamente ricevute dal 1° al 29 aprile 2022 e correttamente ricevute dal 9 al 13 maggio 2022 (per quest’ultimo periodo, solo se si tratta di comunicazioni sostitutive o ritrasmissione di scarti), saranno caricati entro il 17 maggio 2022 sulla Piattaforma accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, a beneficio dei fornitori e dei primi cessionari, applicando le disposizioni vigenti per le comunicazioni ricevute nel mese di aprile 2022; mentre i crediti emergenti dalle comunicazioni relative alle spese 2022, correttamente ricevute nel mese di aprile 2022, saranno caricati sulla stessa Piattaforma entro il 10 maggio 2022.
Il MEF risponde alla interrogazione parlamentare del 20 aprile 2022 n 5-07902 sulla “Disciplina dell’IMU applicabile ai componenti del medesimo nucleo familiare”. Nell’interrogazione si chiedevano chiarimenti sulla esenzione dall’IMU per i coniugi con doppia residenza.
In sintesi l’interrogazione enunciava quanto segue: l’art 5-decies del DL n 146/2021 modificando il comma 741 dell’art 1 della legge n. 160 del 2019 (legge di Bilancio 2020), ha stabilito che «Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare».
La disposizione ha inteso superare l’orientamento della Corte di Cassazione secondo cui veniva negato il beneficio dell’esenzione ad ambedue i coniugi che si trovavano nella fattispecie in esame. I Comuni stanno infatti inviando avvisi di accertamento per gli anni 2017-2021, in linea con l’interpretazione della Corte di cassazione.
Con comunicazione del 24 marzo 2022 la Corte di Cassazione ha reso noto di avere sollevato dinanzi a sé stessa la questione di legittimità costituzionale con riferimento alla disposizione di cui all’art 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, che disconosce il diritto all’esonero dal versamento dell’imposta municipale propria sulla prima casa se uno dei componenti del nucleo familiare ha fissato la residenza in un Comune diverso.
Tanto premesso, gli interroganti hanno chiesto quali disposizioni il Governo intenda attivare in attesa della decisione della Corte.
Il MEF, in merito all’esenzione dall’IMU nel caso di coniugi con doppia residenza e quindi doppia abitazione, ha precisato che: “l’art 1 comma 741 della legge n. 160 del 2019 (come modificato dall’art 5-decies del decreto-legge n. 146 del 2021) non ha natura interpretativa e, quindi, retroattiva, ma al contrario innovativa e, pertanto, può trovare applicazione solo per l’avvenire. Infatti la disposizione di cui al decreto-legge n. 146 del 2021 è stata introdotta proprio per escludere, per il futuro, l’incertezza interpretativa ingenerata negli anni pregressi dalla norma originaria e che la portata applicativa della nuova definizione di abitazione principale”. Con riferimento al periodo pregresso 2017-2021, trova applicazione la disciplina previgente, secondo cui alla luce dell’orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, «nel caso in cui non è unico il riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale del nucleo familiare, l’esenzione non spetta in nessun caso».
Il MEF ha specificato che, sulla base di questo indirizzo interpretativo, si giustifica la notifica di avvisi di accertamento da parte dei comuni fino all’anno d’imposta 2021.
In merito al comunicato della Cassazione si legge che «la Corte dubita della legittimità costituzionale – in relazione agli art 3, 31, e 53 Costituzione – del riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale non solo del possessore dell’immobile (com’era nella versione originaria dell’IMU) ma anche del suo nucleo familiare. In tal modo, quest’ultimo potrebbe diventare un elemento di ostacolo all’esenzione per ciascun componente della famiglia che abbia residenza anagrafica ed effettiva dimora abituale in un immobile diverso».
Nella risposta alla interrogazione il MEF conclude evidenziando che, tale impostazione della Corte dovrebbe indurre i Comuni ad adottare un atteggiamento di cautela nelle attività di accertamento dell’IMU dovuta per gli anni 2017/2021, tenuto conto che una declaratoria di illegittimità dell’accennata disposizione da parte della Corte Costituzionale renderebbe illegittima l’azione di recupero dell’imposta posta in essere dai Comuni stessi.
FONTE: articolo visto su Fisco e Tasse
“Il Superbonus 110% deve essere esteso di un anno. Portare il termine per finire i lavori dal 30 giugno 2022 al 30 settembre, come proposto dal Ministro Franco, è utile ma non basta. Occorre prorogarlo di un anno, come Uncem chiede da tempo. La scadenza per effettuare gli interventi edilizi deve essere portata al 30 giugno 2023.
E per favore, non chiamiamole più ‘villette’.
È una definizione impropria per migliaia di immobili compresi nelle categorie catastali A/2 Abitazioni di tipo civile, A/3 Abitazioni di tipo economico, A/4 Abitazioni di tipo popolare, A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare, A/6 Abitazioni di tipo rurale, A/7 Abitazioni in villini, A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi. Il superbonus va esteso a tutti questi, siano prima o seconda casa. Non sono ville o villette. Sono case singole, anche nelle città, gran parte nei paesi, in stati di conservazione che richiedono interventi efficaci e urgenti, incentivati. Si intervenga piuttosto portando, dal 2023 al 2026, il bonus per interventi di efficientamento energetico e antisismici al 90%, soglia già utile e positiva, chiedendo per tutti gli immobili del Paese una ‘carta di identità’ chiara e al pari di altri Stati europei”.
Lo afferma Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem.
COMUNCATO STAMPA UNCEM
La legge prevede che l’utente abbia diritto allo sconto Tari nel caso in cui i cassonetti siano posizionati lontano da casa. E’ quanto dispone il comma 657 della Legge 147/2013. Uno sconto dovuto, in quanto la lontananza del punto di raccolta costringe il residente a portare personalmente la spazzatura presso il più vicino centro, obbligandolo in molti casi a servirsi della propria auto. In questi casi è possibile ottenere uno sconto del 60% sulla Tari.
È il regolamento del Comune a stabilire quale sia la distanza oltre la quale scatta la riduzione della Tari.
Si tratta dunque di uno sconto Tari obbligatorio, derivante direttamente dalla legge, che il Comune non può negare. Per ottenerlo bisogna però prestare un’apposita domanda al Comune.
La normativa prevede, oltre agli sconti “obbligatori”, altri sconti facoltativi sulla Tari, che sono rimessi alla discrezionalità dei singoli Comuni.
Si tratta in particolare delle riduzioni della tassa per le abitazioni con unico occupante. Dello sconto per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo; delle agevolazioni per i locali diversi dalle abitazioni e per le aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente. E ancora, per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di 6 mesi all’anno, all’estero. Infine, per i fabbricati rurali ad uso abitativo. Il Comune può inoltre deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni.
FONTE: La Legge per tutti
La risoluzione della compravendita prevista da un contratto con clausola di riserva di proprietà, determinando la regressione del bene originariamente ceduto, costituisce un nuovo contratto e deve essere assoggettata all’imposta proporzionale di registro con applicazione dell’aliquota prevista per i trasferimenti immobiliari in quanto la vendita con riserva causa l’immediato trasferimento del bene (Cassazione, n. 1868/2022)
Il fatto
La vicenda amministrativa portata all’attenzione della Corte suprema ha quale presupposto il regime di tassazione, ai fini dell’imposta di registro, del contratto di vendita con riserva di proprietà nella particolare ipotesi di retrocessione del bene, originariamente ceduto (nel caso di specie, un’azienda), a seguito di mancato versamento del prezzo pattuito.
L’impostazione adottata dall’Agenzia, nell’ipotesi posta al suo controllo, era di assoggettare tale transazione (e le sue vicende modificative) a imposta di registro in misura proporzionale in luogo di quella ritenuta applicabile da controparte, ovverosia in misura fissa.
L’avviso di liquidazione impugnato con ricorso dinanzi la Ctp di Genova vedeva soccombente l’ufficio il quale, impugnata la decisione dei primi giudici, si vedeva respinto il proprio gravame da parte della Ctr Liguria.
La decisione
Il ricorso per Cassazione veniva proposto dall’Agenzia delle entrate sulla scorta di un unico motivo di doglianza in ragione della ritenuta commessa violazione dell’articolo 27 del Dpr n.131/1986 (Testo unico imposta di registro).
Al riguardo, i giudici di legittimità, con l’ordinanza n. 1868 del 21 gennaio 2022 in commento, hanno ritenuto meritevoli di accoglimento le ragioni erariali e, quindi, manifestamente fondato il motivo di ricorso, accogliendone nel merito le motivazioni e condannando le parti convenute al ristoro delle spese di giudizio.
La Cassazione ha, in via preliminare, richiamato il disposto di cui al citato articolo 27 in correlazione a una precedente pronuncia della stessa Corte (cfr sentenza n. 5075/1998) con la quale veniva stabilito che in virtù della norma in argomento “le vendite con riserva di proprietà non sono considerate sottoposte a condizione sospensiva, il che significa che ai fini della legge di registro, diversamente dalla disciplina civilistica, il contratto in questione produce l’immediato trasferimento della proprietà all’acquirente”.
In applicazione di detto principio di natura generale, il contratto, con il quale le parti sciolgono la vendita con riserva di proprietà in conseguenza del mancato pagamento del prezzo, non rappresenta, ai fini dell’imposta di registro, un atto ricognitivo dell’effetto risolutivo, ma costituisce esso stesso un nuovo contratto, con la diretta conseguenza di annullare quello originario e gli effetti da questo prodotti determinando la retrocessione del cespite interessato a favore del primo proprietario.
In conclusione, la Cassazione, con l’ordinanza in commento non ha inteso discostarsi dall’insegnamento rinveniente dalla richiamata pronuncia n. 5075/1998 ritenendo, pertanto, che nell’ipotesi di risoluzione di un contratto di vendita con la clausola di riserva di proprietà, l’atto successivo con il quale viene stabilita la risoluzione di detto passaggio, determinando la regressione del bene oggetto del contratto risolto, deve essere necessariamente assoggettato all’imposta proporzionale di registro con applicazione dell’aliquota prevista per i trasferimenti immobiliari, in quanto, ai fini della legge sull’imposta di registro, la vendita con riserva di proprietà causa l’immediata produzione dell’effetto traslativo della proprietà in capo al soggetto beneficiario.
FONTE: https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/risoluzione-contratto-riserva-limposta-registro-e-proporzionale
Corte di Cassazione, Ordinanza 5940 del 23 febbraio 2022
Con l’ordinanza 5940 del 23 febbraio 2022, la Corte di Cassazione è intervenuta in tema di sconto sulla Tari. Secondo quanto precisato, i contribuenti hanno diritto a pagare la tassa sui rifiuti in misura ridotta se il servizio non viene svolto regolarmente o non viene svolto affatto.
Nell’ordinanza viene sottolineato che, nel caso in cui l’attività di raccolta non venga effettuata fino dove ha sede l’azienda e la stessa è costretta a richiedere un servizio sostitutivo privato, la tassa non è dovuta integralmente.
Si tratta, per i Giudici di legittimità, di “riduzioni cosiddette tecniche, chiamate a regolare situazioni in cui si realizza una contrazione del servizio, e quindi dei costi per il suo espletamento, per motivi oggettivi e a favore di una pluralità indistinta e generalizzata di utenti, i cui presupposti operativi sono dettagliatamente disciplinati dalla legge”.
La Cassazione ha poi sottolineato che “una misura massima della tariffa applicabile, rispettivamente 20% e 40%, graduabile in ribasso, consente di affermare che tali riduzioni siano obbligatorie e che, al verificarsi delle indicate situazioni oggettive che vanno a incidere sul presupposto impositivo, spettino ope legis”.
Al contribuente interessato spetta il compito di dimostrare che sussistono i presupposti normativi per avere diritto alla riduzione di quanto dovuto. Lo sconto sulla Tari spetta a prescindere dalla previsione nel regolamento comunale. Si tratta infatti “di un temperamento della tassazione a fronte di un servizio di raccolta che non viene svolto in modo completo nel territorio comunale”.
Il Comune calcola l’ammontare della Tari dovuta dal contribuente e invia l’avviso di pagamento. La base di calcolo della TARI è la superficie calpestabile, quindi i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature. Per l’utente è importante sapere che se la raccolta dei rifiuti non viene effettuata si ha diritti ad ottenere lo sconto.
In particolare, lo sconto sulla Tari viene riconosciuto in favore di quelle zone urbane in cui la raccolta non viene effettuata da molto tempo. La legge (comma 656 Legge 147/2013) prevede uno sconto dell’80% qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:
• mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti: si pensi a un Comune che non abbia ancora affidato l’appalto ad una società per la raccolta dei rifiuti o ai numerosi casi di disfunzioni interne organizzative;
• effettuazione del servizio in grave violazione della disciplina di riferimento: è l’ipotesi in cui non viene rispettata la raccolta differenziata o in cui la raccolta avviene a singhiozzo;
• interruzione del servizio per scioperi o per altri motivi sindacali, o per imprevedibili impedimenti organizzativi.
Secondo la Cassazione, non basta il semplice fatto che per uno o due giorni non passi il camion dei rifiuti: vi deve piuttosto essere un «grave e perdurante disservizio», anche se non dipendente da colpa del Comune. Quello che rileva è infatti la disfunzione protratta nel tempo.
Inoltre è necessario che, dalla mancata raccolta, derivi un danno o anche un semplice pericolo alla salute delle persone o all’ambiente. Tale situazione deve essere certificata dall’autorità sanitaria, ossia dall’Asl.
In tali casi, dunque, per ottenere lo sconto sulla tassa rifiuti non bisogna dimostrare di aver subito un effettivo danno o di aver dovuto tenere le finestre chiuse a causa dei cattivi odori; né bisogna munirsi di fotografie che ritraggono i topi presenti in strada o attorno all’edificio. E’ sufficiente una certificazione dell’Asl o di altre autorità sanitarie da cui si evinca lo stato di pericolo, anche solo potenziale, per la salute pubblica. Insomma è sufficiente che servizio di raccolta della spazzatura non rispetti i basilari elementi che dovrebbero caratterizzarlo, indipendentemente da eventuali responsabilità del Comune.
Il contribuente sarà quindi tenuto a pagare solo il 20% della Tari. Si tratta di uno sconto obbligatorio, che il Comune non può negare.
Non sarà certo il Comune a chiedere di sua spontanea volontà l’importo in misura ridotta. L’istanza dovrà provenire dal cittadino ed essere indirizzata all’ufficio tributi del Comune. La domanda può essere presentata in carta semplice e spedita con raccomandata a.r, oppure consegnata a mani o inviata tramite Pec.
FONTE: La Legge per tutti
Il Superbonus è precluso quando l’abitazione, oggetto degli interventi agevolati, non ha la completa proprietà delle utenze e non è, quindi, “funzionalmente indipendente”. L’ultima versione della norma di riferimento, infatti, pone la condizione che un’unità immobiliare possa ritenersi tale, solo se dotata di almeno tre impianti di proprietà esclusiva.
Il nuovo comma 1-bis dell’articolo 119 del Dl “Rilancio”, ritoccato dalla legge di bilancio 2021, in particolare afferma che “un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale”.
È il fulcro della risposta n. 810 del 15 dicembre, indirizzata al proprietario di un appartamento situato in un complesso turistico residenziale, suddiviso in edifici separati, che ospitano fino a otto appartamenti ciascuno, tutti con accesso indipendente. In particolare, l’istante, nonostante gli impianti di acqua, energia elettrica e gas fossero di proprietà dell’abitazione solo fino al contatore e di proprietà condivisa con il complesso turistico, per la tratta che va dal contatore a monte verso l’allaccio condominiale, riteneva di poter fruire comunque dell’agevolazione.
L’Agenzia non ha condiviso.
Dopo aver premesso che il Superbonus spetta, tra l’altro, anche sugli interventi, sia trainanti sia trainati, effettuati “su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze”, ha aggiunto che la nozione di “funzionalmente indipendente” è ben specificata nel comma 1-bis dell’articolo 119. Inoltre, le “unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, situate all’interno di edifici plurifamiliari”, alle quali la norma fa riferimento, vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del requisito della “indipendenza funzionale” e dell’“accesso autonomo dall’esterno”, a nulla rilevando, a tal fine, che l’edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio.
Tanto premesso, considerato che le utenze sono solo parzialmente di proprietà, l’unità abitativa in questione non può essere ritenuta “funzionalmente indipendente”. Ne consegue che all’istante, in relazione agli interventi ammissibili che intende realizzare sull’unità immobiliare, sita all’interno del complesso residenziale, è precluso l’accesso al Superbonus.
FONTE: FiscoOggi