Il Tribunale di Trani, con l’Ordinanza n. 66 del 17 gennaio 2025, ha condannato il condòmino convenuto in giudizio al ridimensionamento dell’impianto fotovoltaico che aveva fatto installare sul tetto dell’edificio.
Tale decisione è stata assunta al fine di consentire il pari uso degli altri comproprietari, in accoglimento parziale della domanda degli attori.
I giudici hanno infatti ritenuto l’impianto fotovoltaico realizzato sul tetto dell’edificio condominiale “un’installazione arbitraria e non autorizzata”.
Il caso
L’articolo 1102 del Codice civile consente l’uso delle parti comuni del Condominio in capo a ciascun condòmino, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Sulla scorta di ciò, veniva introdotto un giudizio innanzi al Tribunale di Trani, al fine di vedere dichiarata la rimozione, a cura e spese della parte convenuta, dell’impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica. Ovvero, in subordine, il ridimensionamento fino alla concorrenza della porzione di tetto condominiale corrispondente alla sua quota, con liberazione dello spazio comune abusivamente occupato.
L’esame
Il Tribunale di Trani, con l’Ordinanza in parola, accoglie parzialmente la domanda attorea, chiarendo indiscutibilmente che, qualora a norma dell’art. 1102 del Codice civile, si ha un abuso della cosa comune, per l’alterazione della sua destinazione ovvero per l’impedimento del pari uso di essa da parte degli altri partecipanti alla comunione, ciascuno dei partecipanti è legittimato ad esercitare lo “ius prohibendi” per ottenere la cessazione della condotta illegittima, oltre che a promuovere un’azione di risarcimento del danno, inteso come effetto della diminuzione della quota o della perdita materiale del bene oggetto della comproprietà.
Nel corso del giudizio, tra l’altro, è emerso che l’installazione di tale impianto impediva agli altri proprietari e condòmini di utilizzare il tetto comune per disporre l’installazione di simili impianti.
Il Tribunale, sulla base di questa considerazione, ha condannato la convenuta al ridimensionamento dell’impianto fotovoltaico.
A rafforzare la decisione dei giudici hanno contribuito anche la Consulenza Tecnica d’Ufficio espletata e il presupposto che l’impianto violava il regolamento di condominio.
Quest’ultimo impone infatti l’obbligo, a ciascun condòmino, di astenersi dall’usare le parti comuni in modo da impedire o ostacolare l’uso delle stesse da parte degli altri condòmini. Inoltre dispone l’obbligo, a carico del singolo condòmino, di dare notizia all’amministratore condominiale dei lavori intrapresi in relazione alla propria unità abitativa. E ancora, il divieto prescritto per ciascun condòmino di apportare qualsiasi modificazione al fabbricato senza la preventiva approvazione dell’assemblea.
A cura di Avv. Emanuele MASCOLO – Foro di Trani – Associato ANAPI