Nel momento in cui un amministratore termina il proprio mandato annuale in un condominio, senza che l’assemblea abbia già provveduto a riconfermarlo o nominare un nuovo amministratore, si entra in una fase definita “prorogatio”.
Durante la fase in cui l’amministratore è “pro tempore”, egli continua ad occuparsi della gestione ordinaria e urgente del condominio, anche se con poteri limitati. A tal proposito, in situazioni di questo genere, ci si potrebbe chiedere se l’amministratore in proroga può occuparsi della gestione delle liti condominiali, in particolar modo se può continuare a gestire le eventuali cause in corso o se può intraprendere nuove azioni legali, qualora necessarie.
In merito, la giurisprudenza fa una netta distinzione tra i provvedimenti giudiziari già avviati e le azioni legali da intraprendere, poiché l’amministratore in prorogatio ha poteri diversi a seconda della situazione.
Nei casi in cui vi siano dei provvedimenti giudiziari già in corso, l’eventuale cessazione del mandato di dell’amministratore o il suo passaggio nel regime di prorogatio, non ha incidenza immediata sul processo. In un contesto processuale il condominio non può restare senza un rappresentante legale, pertanto l’amministratore continua ad operare solo come organo rappresentativo ed il legale incaricato potrà così continuare il suo lavoro fino alla conclusione del processo.
Naturalmente, in situazioni di questo tipo, i condòmini devono essere informati costantemente sull’evolversi del processo, pertanto è consigliabile ed importante mantenere una comunicazione costante con l’avvocato incaricato per monitorare l’andamento delle cause in essere.
Per quanto riguarda, invece, le nuove azioni legali o le azioni legali deliberate ma non ancora avviate, l’amministratore in regime di prorogatio può avviare nuove cause solo se sono necessarie per la gestione ordinaria del condominio o se rivestono carattere di urgenza. Ad esempio, nel caso in cui bisogna avviare un decreto ingiuntivo per il recupero di quote condominiali non versate, tale azione legale si configura come necessaria per la gestione della cassa condominiale, ciò significa che in questo caso l’amministratore può procedere senza ulteriori approvazioni, anche se non ha diritto ad un compenso aggiuntivo.
Nel caso in cui l’azione legale intrapresa non si configura come “urgente” e non rientra nelle attribuzioni legate alla gestione ordinaria del condominio, l’amministratore agisce a proprio rischio e si assume personalmente le responsabilità di tale iniziativa. Inoltre, egli ha l’obbligo di informare immediatamente l’assemblea condominiale e questa dovrà deliberare se ratificare o meno l’azione legale intrapresa. Se l’assemblea decide di ratificare l’azione, il condominio procede con la causa, se invece l’assemblea decide di non ratificare l’azione legale, l’amministratore potrebbe essere chiamato a rispondere delle conseguenze legali.
Un altro punto importante da chiarire riguarda la nomina dell’avvocato. La questione problematica si presenza se l’assemblea ha deliberato un’azione legale, ma l’amministratore è in prorogatio. In casi di questo genere, la legge prevede che la procura diventi inefficace se conferita da chi, alla data della costituzione in giudizio, è già cessato dalla carica oppure opera in prorogatio.
Perciò, sostanzialmente, per le cause già avviate l’avvocato potrà continuare a svolgere il proprio incarico senza problemi, per le cause nuove l’amministratore in prorogatio può dare mandato all’avvocato solo se l’azione legale è ordinaria o urgente, altrimenti rischia l’inefficacia della nomina, salvo che l’assemblea non ratifichi il suo operato.
In conclusione, l’amministratore in proroga ricopre un ruolo delicato nella gestione delle cause legali in condominio e proprio per questo motivo è consigliabile che agisca sempre con attenzione, rispettando i limiti imposti dalla legge, così da evitare eventuali problematiche future.
A cura di Deborah Maria Foti – Ufficio Stampa ANAPI
La sentenza n. 637/2026 del Consiglio di Stato offre un’occasione particolarmente utile per approfondire la qualificazione giuridica degli interventi di recupero del sottotetto, un ambito in cui la linea di confine tra ristrutturazione edilizia e variazione essenziale continua a generare contenzioso. Il caso esaminato dai giudici di Palazzo Spada si colloca nel solco di un orientamento ormai consolidato, ma consente di ribadire e precisare alcuni principi fondamentali relativi alla natura degli interventi, al valore probatorio dell’istruttoria tecnica, agli obblighi motivazionali dell’amministrazione e alla struttura giuridica dell’ordinanza di demolizione.
Il punto di partenza è rappresentato dalla qualificazione dell’intervento. Il Consiglio di Stato conferma che il recupero del sottotetto non può essere ricondotto alla ristrutturazione edilizia quando comporta un incremento della volumetria, una modifica strutturale della copertura, un aumento delle altezze interne o un mutamento della destinazione d’uso verso superfici abitabili.
Si tratta di criteri già affermati in precedenti pronunce, come la sentenza n. 306/2021 della sesta sezione, che aveva chiarito come la modifica della sagoma e della copertura, con aumento dell’altezza di colmo e di gronda, integri una variazione essenziale; o come la decisione n. 5123/2020 della seconda sezione, che aveva ribadito la necessità del permesso di costruire in caso di trasformazione di locali accessori in superfici residenziali. Anche la sentenza n. 676/2018 aveva escluso che un aumento di volumetria, anche se contenuto, potesse rientrare nella ristrutturazione leggera, mentre la n. 3847/2017 aveva sottolineato come la trasformazione del sottotetto in locale abitabile incida sul carico urbanistico, avvicinandosi alla nuova costruzione.
Nel caso oggetto della sentenza 637/2026, i giudici hanno ritenuto che le opere realizzate – consistenti nella demolizione della copertura originaria e nella sua ricostruzione in latero cemento, nell’aumento delle altezze interne e della linea di gronda, nella creazione di un nuovo vano e nella trasformazione del sottotetto in superficie abitabile – avessero determinato una trasformazione sostanziale dell’organismo edilizio. L’intervento, pertanto, non poteva essere qualificato come ristrutturazione, ma integrava una variazione essenziale ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. 380/2001, con conseguente necessità di un titolo edilizio autonomo.
Un altro profilo centrale riguarda il valore probatorio dell’istruttoria tecnica svolta dal Comune. Il proprietario aveva contestato la completezza dei sopralluoghi, sostenendo che le misurazioni fossero riferite allo stato grezzo delle opere. Il Consiglio di Stato ha respinto la censura richiamando un principio costante: gli atti redatti dai tecnici comunali nell’esercizio delle loro funzioni hanno natura di atti pubblici e fanno piena prova fino a querela di falso.
Tale principio è stato ribadito, tra le altre, dalla sentenza n. 2670/2019 della sesta sezione, che aveva riconosciuto ai verbali di sopralluogo una fede privilegiata difficilmente superabile; dalla n. 1221/2022 della seconda sezione, che aveva escluso che contestazioni generiche potessero scalfire la presunzione di veridicità; e dalla giurisprudenza dei TAR, come la decisione n. 1780/2020 del TAR Lombardia, che aveva attribuito particolare rilevanza alla documentazione fotografica allegata ai sopralluoghi. Nel caso in esame, l’appellante non aveva proposto querela di falso né fornito elementi tecnici alternativi, limitandosi a contestazioni prive di riscontri oggettivi. Da qui la conferma della piena attendibilità dell’istruttoria comunale.
Un ulteriore motivo di appello riguardava la mancata indicazione del periodo di realizzazione delle opere. Anche su questo punto il Consiglio di Stato si è richiamato a un orientamento consolidato, secondo cui l’ordinanza di demolizione è adeguatamente motivata quando descrive le opere abusive e ne evidenzia la difformità rispetto ai titoli edilizi, senza necessità di indicare la data esatta della loro realizzazione. Tale principio è stato affermato, tra le altre, dalla sentenza n. 676/2020 della sesta sezione e dalla n. 5250/2021 della seconda sezione, secondo cui l’onere di dimostrare l’epoca dell’intervento grava sul privato, soprattutto quando intenda invocare normative più favorevoli o la prescrizione dell’illecito. L’Adunanza Plenaria, con la decisione n. 9/2017, aveva chiarito definitivamente che la prova della datazione dell’abuso non incombe sull’amministrazione, ma sul proprietario che intenda far valere un regime giuridico diverso.
Il Consiglio di Stato ha poi affrontato la questione della mancata individuazione dell’autore materiale dell’abuso. Anche in questo caso la giurisprudenza è univoca: l’ordinanza di demolizione ha natura reale e colpisce il bene, non la persona. La sentenza n. 306/2019 della sesta sezione aveva già affermato che la sanzione edilizia si applica al proprietario attuale, indipendentemente da chi abbia materialmente eseguito le opere; la n. 3847/2017 aveva ribadito l’irrilevanza della successione nella proprietà; mentre il TAR Lazio, con la decisione n. 11234/2020, aveva sottolineato la natura oggettiva della responsabilità in materia edilizia. La sentenza 637/2026 si limita a confermare questo orientamento, escludendo che l’amministrazione debba individuare l’autore materiale dell’abuso.
Infine, il Consiglio di Stato ha respinto la censura relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento. La giurisprudenza, infatti, considera l’ordinanza di demolizione un atto vincolato, privo di margini di discrezionalità, per il quale la comunicazione di avvio non è necessaria. Tale principio è stato affermato, tra le altre, dalla sentenza n. 2670/2019 della sesta sezione e dalla n. 5250/2021 della seconda sezione, secondo cui la partecipazione del privato non potrebbe comunque incidere sull’esito del procedimento. Anche la giurisprudenza più risalente, come la sentenza n. 3847/2017, aveva escluso che la mancata comunicazione potesse comportare l’invalidità dell’atto.
La sentenza 637/2026 si inserisce dunque in un quadro interpretativo coerente e ribadisce un principio di diritto ormai consolidato: il recupero del sottotetto integra una variazione essenziale quando comporta un incremento di volumetria, una modifica strutturale della copertura, un aumento delle altezze interne o un mutamento della destinazione d’uso verso superfici abitabili. In tali casi è necessario il permesso di costruire e, in sua assenza, l’ordinanza di demolizione costituisce un atto vincolato, pienamente legittimo e insuscettibile di essere invalidato da vizi procedurali non sostanziali.