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CONDOMINIO GIURIDICO

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L’amministratore può agire in giudizio senza il via libera dell’assemblea

L’amministratore condominiale ha la facoltà di avviare azioni legali senza il consenso dell’assemblea quando ciò rientra nelle sue attribuzioni, garantendo la tutela degli interessi del condominio in modo rapido ed efficace. Tuttavia, questa prerogativa ha limiti precisi e deve essere esercitata con equilibrio e nel rispetto delle norme vigenti. La certezza giuridica fornita dalla sentenza della Corte d’Appello di Potenza n. 446 del 15 novembre 2024 conferma la continuità di tale potere anche in caso di sostituzione dell’amministratore, contribuendo alla stabilità gestionale del condominio.
Dunque, sebbene molte decisioni condominiali richiedano il consenso dell’assemblea, l’amministratore di condominio ha il potere di promuovere cause e proporre impugnazioni nell’ambito delle sue attribuzioni, come stabilito dall’articolo 1130 del Codice Civile. Questo significa che, quando un contenzioso riguarda materie di sua competenza, l’amministratore può intervenire legalmente senza dover attendere un voto formale da parte dei condomini.

I limiti del potere dell’amministratore
Il potere di agire in giudizio senza autorizzazione dell’assemblea si applica solo alle questioni rientranti nelle sue funzioni , come la gestione delle parti comuni, la tutela degli interessi condominiali contro terzi o l’opposizione a sanzioni amministrative. Tuttavia, se la controversia riguarda temi di straordinaria amministrazione — ad esempio la vendita di beni comuni o la modifica del regolamento condominiale — l’assemblea deve pronunciarsi con apposita delibera.

Cosa accade se l’amministratore cessa dall’incarico
Un aspetto importante da considerare è che il potere di rappresentanza dell’amministratore non si estingue immediatamente alla cessazione dell’incarico , ma continua fino alla nomina del sostituto. Questo principio evita possibili vuoti gestionali e garantisce la continuità nell’amministrazione del condominio, permettendo di affrontare eventuali procedimenti giudiziari già avviati.
Inoltre, se durante il corso di un giudizio l’amministratore viene sostituito, il passaggio di incarico assume rilevanza legale solo se viene notificato alle altre parti dal procuratore costituito. Questo principio è stato confermato dalla Corte d’Appello di Potenza, con la sentenza n. 446 del 15 novembre 2024, chiarendo che la mancata comunicazione della sostituzione non invalida l’azione legale in corso.

Le implicazioni pratiche per il condominio
Questa autonomia decisionale dell’amministratore ha conseguenze importanti. Da un lato, permette di agire con tempestività per tutelare gli interessi del condominio senza dover attendere lunghe procedure di deliberazione; dall’altro, impone una grande responsabilità al professionista, che deve garantire che le proprie scelte siano conformi alla normativa e non espongano il condominio a rischi giuridici inutili.
Inoltre, se l’amministratore agisce senza l’autorizzazione dell’assemblea al di fuori delle sue competenze, il condominio può sollevare obiezioni e, in casi estremi, valutare la revoca dell’incarico. È quindi fondamentale che chi gestisce il condominio operi con prudenza, trasparenza e nel rispetto degli interessi collettivi.

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