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CONDOMINIO GIURIDICO

Condominio, opere abusive e diritti lesi

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Rifacimento del tetto: la spesa si divide, anche se il sottotetto è privato

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Tettoia da 30 mq: il Consiglio di Stato chiude la porta alle scorciatoie edilizie

Le tettoie sono spesso percepite come interventi minori, ma quando diventano strutture stabili e volumetricamente rilevanti la normativa le considera vere e proprie opere edilizie. Una sentenza del Consiglio di Stato chiarisce ancora una volta che non basta una SCIA e non si può invocare l’edilizia libera.

Il caso
Un proprietario aveva realizzato una tettoia di 30 mq, chiusa su due lati e coperta da tegole, in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico e a rischio sismico. Il Comune aveva ordinato la demolizione per mancanza del permesso di costruire, e il TAR aveva confermato la decisione. L’interessato aveva impugnato la sentenza sostenendo che la struttura mantenesse la destinazione originaria dell’area e che il parcheggio ricavato sotto la copertura fosse un’opera pertinenziale.

L’esame giuridico
Il Consiglio di Stato ha ricostruito le caratteristiche del manufatto, evidenziandone la consistenza: una tettoia stabile, chiusa su due lati, con struttura portante e copertura permanente. Un’opera di questo tipo, per dimensioni e impatto, modifica l’assetto territoriale e richiede il permesso di costruire. La presenza di vincoli paesaggistici rende inoltre impossibile qualsiasi autorizzazione postuma. I giudici hanno escluso che la tettoia possa essere assimilata a un parcheggio ai sensi della legge Tognoli o realizzata con SCIA, richiamando una giurisprudenza ormai consolidata.

Osservazioni
La decisione ribadisce un principio chiaro: non conta come il proprietario definisce l’opera, ma le sue caratteristiche costruttive e il suo impatto. Una tettoia ampia, stabile e non temporanea è una nuova costruzione, e in area vincolata l’assenza del titolo edilizio rende l’abuso insanabile. Il ricorso è stato respinto e la demolizione confermata.

Fotovoltaico sul tetto condominiale: quando non serve il via libera dell’assemblea

L’installazione di impianti fotovoltaici in condominio continua a generare conflitti tra singoli proprietari e assemblee. La sentenza n. 1436/2025 del Tribunale di Teramo interviene su un caso emblematico, offrendo indicazioni utili per comprendere quando l’assemblea può intervenire e quando, invece, l’impugnazione di una delibera è destinata a cadere per mancanza di interesse.

Il caso
Un condomino aveva impugnato una delibera sostenendo che l’assemblea avesse revocato una precedente autorizzazione all’installazione del suo impianto fotovoltaico sul tetto comune. A suo dire, l’intervento non avrebbe comportato modifiche delle parti comuni né arrecato danni agli altri partecipanti. Il condominio ha replicato che la delibera non revocava nulla, ma si limitava a regolamentare l’uso del tetto, vista la volontà di più condomini di installare pannelli solari.
Il Tribunale ha accertato che l’assemblea aveva semplicemente incaricato un tecnico di ripartire le superfici disponibili, tenendo conto degli impianti già presenti e delle esigenze di manutenzione. Nessuna revoca, dunque, né limitazione del diritto del ricorrente.

L’esame
Il giudice ha richiamato l’art. 1102 c.c., che tutela il pari uso delle parti comuni, e l’art. 1122-bis c.c., che consente al singolo di installare impianti da fonti rinnovabili sul tetto, previa comunicazione all’amministratore. L’assemblea può intervenire solo se l’impianto comporta modificazioni delle parti comuni, e solo per indicare modalità alternative o ripartire gli spazi.
Poiché nel caso concreto l’impianto non avrebbe alterato il tetto, la delibera non incideva sul diritto del condomino. Il Tribunale ha richiamato anche la Cassazione (Sez. VI, n. 1337/2023), secondo cui non esiste interesse a impugnare una delibera che non produce un pregiudizio concreto. Inoltre, il ricorrente non aveva fornito alcuna prova dell’illegittimità denunciata.

Osservazioni
La sentenza ribadisce che il fotovoltaico in condominio è un diritto del singolo, purché non si alterino le parti comuni e non si impedisca agli altri di farne uso. L’assemblea può regolamentare l’uso futuro del tetto, ma non può vietare interventi che non comportano modifiche strutturali.
Il principio chiave è quello dell’interesse ad agire: senza un pregiudizio concreto, l’impugnazione è infondata e può comportare la condanna alle spese. La decisione del Tribunale di Teramo diventa così un riferimento importante per distinguere tra legittima regolamentazione e compressione indebita dei diritti individuali.

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