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Bonus edilizi e certificazione SOA

Dopo la pubblicazione della legge 38/2023 che ha introdotto alcune novità in materia di Superbonus e bonus edilizi, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare n. 10/E del 20 aprile 2023 avente ad oggetto “Qualificazione delle imprese per l’accesso ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 – Certificazione SOA”, attraverso la quale ha fornito ulteriori chiarimenti sulle modifiche previste dall’art. 2-ter in riferimento all’obbligo della certificazione SOA, disciplinata dall’articolo 84 del Codice dei contratti pubblici del 2016.
L’Attestazione SOA è una certificazione che qualifica le imprese ad appaltare lavori di importo rilevante e per i quali è possibile fruire di agevolazioni fiscali. Sostanzialmente la SOA garantisce il possesso da parte dell’impresa di tutti i requisiti previsti dall’attuale normativa in ambito di Contratti Pubblici di lavoro ed è stata creata con l’obiettivo di contrastare le frodi in ambito di riqualificazione del patrimonio edilizio.
La novità è che mentre prima l’obbligo di Attestazione SOA era previsto solo negli appalti pubblici e per i lavori di ricostruzione nelle aree colpite dal sisma, adesso l’Attestazione SOA è diventata obbligatoria anche per i lavori privati per i quali si intende fruire di Superbonus o altri bonus edilizi di importo superiore a 516.000 euro.
Difatti, in merito a tale obbligo, la Circolare n. 10/E del 20 aprile 2023 chiarisce che: “A decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali, di cui agli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata a:
a) imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente certificazione SOA, ai sensi dell’articolo 84 del Codice dei contratti pubblici;
b) imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione.”
Inoltre, dal 1° luglio 2023, quindi al termine di questa fase transitoria, per poter beneficiare dei citati incentivi fiscali, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, della certificazione SOA.
Riguardo la decorrenza dell’obbligo di certificazione SOA, la Circolare chiarisce che per i lavori in corso di esecuzione al 21 maggio 2022 e per i contratti stipulati prima di tale data, ai fini della fruizione di Superbonus e altri bonus edilizi, non è richiesto il rispetto delle condizioni previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 10-bis, ovvero avvio procedura SOA e attestazione SOA, anche successivamente al 1° luglio 2023.
Diversamente, per i contratti di appalto e subappalto stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, relativi a lavori che si protraggono oltre il 31 dicembre 2022, è necessario, sempre ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali, acquisire la certificazione SOA, per lavori di importo superiore a 516.000 euro o, almeno, documentare l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione. A tal proposito, l’Agenzia chiarisce che: “Per i suddetti contratti, secondo quanto previsto nell’articolo 2-ter, comma 1, lettera d), n. 1), del d.l. n. 11 del 2023 le “condizioni SOA” si considerano soddisfatte se la titolarità della occorrente qualificazione SOA o del contratto stipulato con l’ente certificatore per il suo rilascio avviene entro il 1° gennaio 2023 e non necessariamente già alla data di sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, considerato che la norma richiede tali condizioni a decorrere dal 1° gennaio 2023.”
Per quanto concerne i contratti di appalto e subappalto stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2023, al momento della stipula del contratto stesso è necessaria la certificazione SOA o l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione. Anche in questo caso la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 è subordinata al rilascio dell’attestazione.
Riguardo l’ambito applicativo, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che le condizioni SOA riguardano sia la fruizione della detrazione e sia l’esercizio delle opzioni sconto in fattura e cessione del credito, relative a Superbonus e agli altri bonus edilizi.
Le condizioni SOA non sono applicabili, invece, alle spese riguardanti l’acquisto delle unità immobiliari in edifici ristrutturati da imprese (art. 16-bis, co. 3, del TUIR) e quelle legate al Sismabonus acquisti (art. 16, co. 1-septies, del D.L. n. 63/2013).
Infine, la Circolare specifica anche che il riferimento all’esecuzione di lavori di importo superiore a 516.000 euro si deve intendere al netto dell’IVA e il limite di 516.000 euro deve essere calcolato considerando singolarmente ciascun contratto di appalto e ciascun contratto di subappalto.

A cura di Deborah Maria Foti – Ufficio Stampa ANAPI

UNI in arrivo per l’illuminazione interna ed esterna

lampadina spenta

E’ terminata lo scorso 31 gennaio l’inchiesta pubblica preliminare sull’ UNI UNI1612060, relativa alla qualità dell’illuminazione interna ed esterna: “Approccio metodologico alla realizzazione o riqualificazione degli impianti di illuminazione elettrica per esterni e interni – Individuazione di criteri e parametri qualitativi“.
Il documento allo studio fornisce indicazioni metodologiche e tecnico-operative relative alla realizzazione o riqualificazione di un impianto di illuminazione elettrica per ambienti interni ed esterni, con individuazione di criteri e parametri qualitativi.
Si analizzano gli aspetti e le soluzioni progettuali che concorrono in modo integrato e complesso nel processo per la realizzazione/riqualificazione e gestione dell’impianto al fine di garantire il coordinamento degli aspetti funzionali, tecnologici, ambientali, di sostenibilità, di efficienza energetica, di gestione intelligente, nonché percettivi, nell’ottica di promuovere la qualità degli impianti.
La UNI1612060 nasce dalla necessità di riqualificazione degli impianti.
L’illuminotecnica si occupa della corretta illuminazione degli spazi interni ed esterni, ecco perché assume assoluto rilievo uno studio corretto in merito, al fine del buon posizionamento e utilizzo del numero di lampade che servono per la realizzazione di una illuminazione adeguata ed ottimizzata ad una buona fruizione degli spazi progettati.

Bollette luce e gas e studi professionali

Gli studi professionali che rientrano nelle categorie PMI e partite IVA dal 1° aprile 2023 hanno dovuto fare il loro ingresso nel mercato libero dell’energia, non potendo più accedere alle tariffe incluse nel mercato tutelato.
I professionisti, anche nel caso in cui condividano lo studio con altri colleghi, possono dedurre dalle tasse una quota delle bollette di luce e gas.

In linea generale le spese legate alle bollette di gas e luce possono essere deducibili ai fini IRPEF, nonché detraibili ai fini IVA, a patto che:
– le bollette riportino i dati del professionista, nonché l’indicazione del suo numero di partita IVA. Non è possibile, infatti, portare in deduzione il costo ai fini IRPEF, ovvero procedere alla detrazione dell’IVA, nei casi in cui le bollette riportino unicamente il codice fiscale del professionista;
– la deduzione IRPEF, nonché la detrazione IVA, saranno al 100%, qualora sia riferita allo studio professionale, quindi, spese inerenti. Viene fatta eccezione in caso di indeducibilità e indetraibilità soggettiva come nel caso dei contribuenti forfetari di cui alla Legge n. 190/2014; ovvero, con riferimento all’IVA i casi in cui la stessa per pro-rata di indetraibilità sia totalmente o parzialmente indetraibile – ad esempio per soggetti che pongono in essere operazioni esenti IVA quali i medici;
– nel caso in cui il professionista abbia un contratto delle utenze per uso promiscuo (abitazione e studio) potrà dedurre le spese al 50% indipendentemente dalle dimensioni dell’appartamento o da quante persone vi abitano.

Nel caso in cui più professionisti condividano le spese dello studio professionale, colui che supporta il costo complessivo deve poi ridistribuisce l’onere pro quota ai colleghi. Nel ri-addebitare la spesa, il professionista dovrà emettere nei loro confronti apposita fattura. Per trattare tali ri-addebiti, si deve fare riferimento ai chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria. È pertanto necessario precisare che:
– con la CM n. 58/E del 18 giugno del 2001 è stato chiarito che il r-iaddebito, da parte di un professionista, delle spese comuni dello studio utilizzato da più professionisti non costituiti in associazione professionale, da lui sostenute, deve essere realizzato attraverso l’emissione di fattura assoggettata ad IVA. Ai fini reddituali, le somme rimborsate dagli altri utilizzatori comportano una riclassificazione in diminuzione del costo sostenuto dal professionista intestatario dell’utenza;
– la CM n. 38/E del 23 giugno 2010 ha, inoltre, precisato che ai fini reddituali le somme incassate per il ri-addebito dei costi ad altri professionisti per l’uso comune degli uffici non costituisce reddito di lavoro autonomo e quindi non rileva quale componente positivo di reddito. In tal caso, è corretto ritenere che il costo sostenuto può essere dedotto dal professionista solo parzialmente, vale a dire per la parte riferibile alla attività da lui svolta e non anche per la parte ri-addebitata o da ri-addebitare ad altri. Infatti, la parte di costo ri-addebitata o da ri-addebitare non è inerente alla attività da questi svolta e quindi non assume rilevanza reddituale quale componente negativo. Nella imputazione delle componenti reddituali al periodo d’imposta il reddito di lavoro autonomo segue il criterio di cassa, principio che può essere derogato solo nelle ipotesi previste. Pertanto, il costo rimborsato al professionista dal collega per l’uso comune del locale di esercizio dell’attività nel periodo d’imposta successivo non può considerarsi rilevante ai fini reddituali per il professionista che lo riceve. Detto componente sarà invece rilevante per il professionista (collega), nel periodo d’imposta in cui effettivamente lo corrisponde per l’uso dei locali.

Nei casi in cui il ri-addebito avvenga tra professionisti che agiscono in regime forfettario, in considerazione del fatto che tali contribuenti non applicano IVA in fattura, non possono neppure dedurre i costi inerenti all’attività.

Agenzie immobiliari, consultazione online delle planimetrie

Da fine giugno anche gli agenti immobiliari potranno accedere telematicamente ai dati e alle planimetrie catastali degli immobili. Questa è la risposta che ha ricevuto la Fimaa – Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari – dopo aver avviato un lungo confronto con l’Agenzia delle Entrate, incaricata di aggiornare l’elenco dei soggetti abilitati e di attivare il servizio.
L’Agenzia delle Entrate, in risposta a una precisa richiesta formulata dalla Fimaa, ha precisato di aver già effettuato le verifiche funzionali della piattaforma e che gli agenti immobiliari potranno accedere alla modalità definitiva di consultazione nel giro di alcune settimane.
La Federazione ricorda di essersi sempre battuta per consentire che anche gli agenti immobiliari – al pari di altre categorie professionali – potessero consultare le planimetrie catastali del patrimonio immobiliare. Aveva in particolare depositato delle memorie sia nell’ambito all’indagine conoscitiva sulle Banche Dati condotta dalla Commissione parlamentare sull’Anagrafe Tributaria, sia nel corso delle audizioni tenutesi durante i lavori parlamentari sulla delega fiscale del 2021.
La norma è stata poi inserita nel decreto-legge PNRR e Semplificazioni – convertito nella legge 29 dicembre 2021, n. 233 – in base alla quale l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto aggiornare l’elenco dei soggetti abilitati e attivare le nuove funzionalità entro il 6 febbraio del 2022. Tale termine è pero stato superato infruttuosamente.
Ma la Fimaa non ha mai smesso di sollecitare la piena attuazione della norma. “Riceviamo con soddisfazione il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate – commenta Santino Taverna, Presidente di Fimaa. – Gli agenti immobiliari hanno chiesto per anni di poter accedere anch’essi per via telematica ai dati catastali degli immobili. Si tratta infatti di una facoltà che consente loro di svolgere con maggiore accuratezza, ma anche in modo più facile, la propria professione. Anche nelle prossime settimane manterremo alta l’attenzione – conclude Taverna – certi che non ci saranno ulteriori ritardi”.

Fonte: Comunicato stampa

Qualificato come “cliente moroso”, perde i vantaggi del libero mercato

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Tecnologie satellitari per i rilievi catastali

L’Agenzia delle Entrate nel progetto di ricerca europeo per l’utilizzo di sistemi di posizionamento satellitare di precisione nell’aggiornamento della cartografia catastale.
È solo di qualche settimana fa l’entrata in funzione del servizio ad alta precisione Has (High accuracy aervice) del sistema globale di navigazione satellitare europeo Galileo, parente del più noto sistema statunitense Gps e a oggi costituito da una costellazione di 28 satelliti.
Obiettivo primario del progetto Giscad-Ov (Galileo improved services for cadastral augmentation development On-field validation) è stato identificare le nuove opportunità legate all’utilizzo, nel settore catastale, del servizio Galileo Has, che fornisce correzioni Ppp (Precise point positioning) gratuite e ad alta precisione, sia attraverso il segnale Galileo nello spazio (E6-B) che via internet. La precisione raggiungibile con tale servizio può essere utile principalmente in applicazioni professionali, come il rilevamento topografico, l’agricoltura di precisione e l’ingegneria civile, ma potranno beneficiarne anche tecnologie emergenti, tra cui la guida autonoma, i veicoli senza pilota, la robotica.

Il progetto Giscad-Ov è cofinanziato dalla Commissione europea nell’ambito del Programma quadro per la ricerca e l’innovazione Horizon 2020 (Grant agreement no. 870231) ed è coordinato dalla società italiana Geoweb, costituita dal Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati e da Sogei, società in-house del ministero dell’Economia e delle Finanze.
L’idea progettuale nasce con l’obiettivo di sperimentare e validare l’utilizzo dei nuovi servizi di posizionamento di precisione del sistema satellitare europeo Galileo nelle attività di aggiornamento delle mappe catastali, vedendo l’Agenzia delle entrate partecipare in qualità di utente finale nell’ambito dell’Advisory Board, il gruppo consultivo per la validazione dei risultati e la definizione dei requisiti per le nuove soluzioni. Il personale tecnico specializzato del Settore servizi cartografici della direzione centrale Servizi catastali, cartografici e di Pubblicità immobiliare, quale struttura competente nelle materie trattate, partecipa per l’Agenzia delle entrate, agli incontri con gli altri referenti europei e alle attività di rilievo sul campo.
Nel progetto operano 12 partner, provenienti da sette diversi Paesi dell’Unione europea e rappresentativi dell’intera filiera: agenzie catastali, centri di ricerca e università, industrie, associazioni di categoria.

L’alta precisione del sistema Galileo per il settore catastale
Nell’ambito del progetto, è stata testata una tecnologia a basso costo per raggiungere, nelle ordinarie modalità di rilievo in campo, accuratezze nel posizionamento nell’ordine dei centimetri e in tempi ridotti (da istantaneo a pochi minuti), utilizzando le correzioni fornite da Galileo Has in congiunzione con le elaborazioni di un idoneo algoritmo disponibile nei ricevitori degli utenti e facendo uso di reti di stazioni di riferimento Gnss poste a distanze sensibilmente maggiori rispetto a quelle ad oggi necessarie (100-150 km in luogo delle distanze attuali dell’ordine dei 60 km).

Primi risultati incoraggianti
La direzione centrale Servizi catastali, cartografici e di Pubblicità immobiliare ha partecipato con i propri referenti alle riunioni istituzionali e consultive del progetto e alle campagne di rilievo catastale con strumentazione satellitare, effettuando verifiche tecnico-qualitative delle soluzioni tecnologiche, contribuendo alla loro validazione nell’ambito delle ordinarie attività di collaudo sul terreno degli atti di aggiornamento cartografici. Il progetto ha completato, nel corso del 2022, un’intensa campagna di test e validazione delle tecnologie, attraverso la realizzazione di una serie di progetti pilota in sette Paesi europei: Italia, Germania, Francia, Spagna, Estonia, Repubblica Ceca e Croazia. Dopo quasi tre anni il progetto è ora giunto alle fasi finali. Dalle evidenze tecniche finora raccolte emerge la prospettiva, non ancora matura ma concreta, di una sensibile riduzione dei costi delle strumentazioni necessarie per le attività di collaudo e per gli altri compiti istituzionali dell’Agenzia delle entrate che prevedono attività di rilievo sul campo.

Garantire sempre maggiori livelli di qualità
Dietro le quinte, con le professionalità della Dc Servizi catastali, cartografici e di Pubblicità immobiliare, si lavora costantemente per il necessario miglioramento della qualità dei contenuti della cartografia catastale e dei servizi per la sua fruizione. Oltre 85 milioni di particelle e 18 milioni di fabbricati sono rappresentati oggi nelle mappe catastali, che vengono aggiornate in modalità automatica attraverso gli atti tecnici predisposti dai professionisti abilitati su incarico dei cittadini (ogni giorno sono circa 3mila le particelle catastali che vengono modificate). Oltre ai rigorosi controlli automatici a cui sono sottoposti tutti gli atti di aggiornamento cartografico, questi vengono successivamente collaudati a campione da parte del personale tecnico esperto dell’Agenzia, principalmente tramite l’utilizzo di strumentazione satellitare e di reti di stazioni permanenti. È ovviamente di interesse poter svolgere tale attività in maniera sempre più efficiente, al fine di garantire un costante presidio del territorio.
I dati della cartografia catastale, inclusi gli aggiornamenti apportati in tempo reale, sono consultabili online in maniera semplice tramite un sito web dedicato, il Geoportale cartografico catastale, nonché attraverso un servizio di interoperabilità realizzato in accordo con le prescrizioni della normativa europea, secondo la specifica internazionale Web map service.
I dati sull’utilizzo di tali servizi testimoniano una fruizione importante e sempre crescente della cartografia catastale, che sempre più rappresenta una vera e propria infrastruttura del Paese, in grado di essere al servizio della fiscalità, ma anche di supportare i molteplici processi di gestione del territorio e degli immobili, per aumentare trasparenza e sicurezza del mercato immobiliare, gestire emergenze, tutelare ambiente e beni culturali, progettare opere, supportare politiche di sviluppo, gestire beni pubblici, eccetera. Ciò impone di adoperarsi per un progressivo miglioramento sia in termini di qualità dei dati resi disponibili sia nel miglioramento delle modalità di utilizzo, per le sempre più evolute esigenze degli utenti e in una prospettiva di interoperabilità tra pubbliche amministrazioni, a beneficio di cittadini, professionisti e imprese.

https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/tecnologie-satellitari-innovative-e-convenienti-rilievi-catastali

Direttiva case green, intervista all’On. Patrizia Toia

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Milano, la rinascita di Torre Antonini

Milano Contract District – la design platform che fa parte di Contract District Group – è stata selezionata come partner esclusivo per la fornitura dei servizi di interior e home design ai condomini delle 80 residenze della nuova Torre Antonini, che verrà rivalorizzata grazie all’intervento dell’architetto di fama internazionale Marco Piva, che si è aggiudicato il progetto di riqualificazione architettonica e strutturale della facciata.

Un progetto che donerà alla Torre, già dichiarata da una delibera dello stesso Comune di Milano “simbolo urbano della città”, una nuova veste, dopo il devastante incendio del 29 agosto 2021 nel quale 80 famiglie con 34 minori hanno perso la casa e tutto quello che avevano, trovandosi ancora oggi in situazioni di grandi difficoltà dopo circa 600 giorni dall’accaduto; ora, grazie a questo intervento le famiglie avranno la possibilità di ripartire.

Questo contributo rappresenta per Milano Contract District una conferma ulteriore della leadership come partner dei principali progetti residenziali che stanno cambiando il volto della città di Milano e di Roma, grazie all’intuizione di proporre inediti servizi volti a semplificare il processo di definizione e approntamento del design di interni di una nuova abitazione in costruzione, rendendo la proposta immobiliare sempre più valoriale e un ingresso agile e “chiavi in mano” una volta pronto l’edificio. I trend abitativi contemporanei stanno mutando sempre più rapidamente, ed è quindi importante offrire soluzioni e finiture di Home Design definite in funzione dei massimi standard di comfort abitativo oggi richiesti dagli acquirenti, nel rispetto della sostenibilità e dell’idea e del concept architettonico del progettista.

“Siamo onorati di poter partecipare alla rinascita di Torre Antonini e di poter mettere a disposizione le nostre competenze e i nostri servizi alle 80 famiglie che sono state danneggiate da quella terribile sciagura – spiega Lorenzo Pascucci, founder e CEO di Contract District Group –. Lo Studio Marco Piva ha pensato di rivolgersi al nostro gruppo valorizzando i servizi che contraddistinguono il nostro modello di business. In questo particolare progetto gli interlocutori sono purtroppo coinvolti già da oltre un anno in un lungo percorso che li separa dal nuovo ingresso in casa ed è essenziale ora trovare il modo per semplificare i processi ed ottimizzare le future tempistiche. I servizi di Contract District Group e la riqualificazione dei mood di interni degli appartamenti siglati dalla direzione artistica di Piva saranno di certo elementi valoriali in aggiunta per i proprietari di queste residenze, sia per coloro che torneranno a vivere nella torre, sia per coloro che daranno l’opportunità a un nuovo compratore di abitare all’interno un progetto residenziale innovativo e contemporaneo”.

Fonte: Comunicato Stampa

Dalla Legge di Bilancio novità per la disciplina dell’Imu

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La Corte Costituzionale sull’assegnazione degli alloggi pubblici

Con la Sentenza n. 77 del 21 aprile 2023, la Corte Costituzionale ha bocciato il requisito dei cinque anni di residenza per la partecipazione a un bando per l’assegnazione di alloggi di edilizia pubblica.

Immediata la reazione del Sunia. Stefano Chiappelli, segretario generale del Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari, dichiara in una nota che «con la sentenza 77 del 21 aprile la Corte Costituzionale ha ancora una volta confermato il suo fermo orientamento nei confronti di una legge regionale, in questo caso della Regione Liguria, che prevede disposizioni discriminatorie e irragionevoli in materia di anni di residenza quale requisito per poter concorrere ai bandi per alloggi di edilizia residenziale pubblica. Cade, quindi, un’altra norma incostituzionale di una regione che si ostinava a mantenerla in vigore, nonostante le precedenti analoghe decisioni che la Corte aveva assunto negli anni scorsi che avevano bocciato altre disposizioni regionali in materia».

Chiappelli prosegue affermando che «è incomprensibile che dopo il ripetuto richiamo della Corte siano ancora presenti articoli di legge che prevedano ben 5 anni di residenza quale requisito per la partecipazione a un bando che è finalizzato, come ha ribadito la Corte, a soddisfare il primario bisogno dell’abitazione e il conseguente diritto che è assurdo e discriminatorio legare ad un irragionevole ostacolo che ne impedisce il soddisfacimento e “produce una irragionevole disparità di trattamento a danno di chi, cittadino o straniero, non ne sia in possesso” e contrasta con il principio di eguaglianza sostanziale di cui all’articolo 3, secondo comma della Costituzione, perché tale requisito contraddice la funzione sociale dell’edilizia residenziale pubblica. Peraltro le Regioni che si ostinano a mantenere queste norme espongono i bandi e le graduatorie in corso al concreto rischio che dopo la sentenza della Corte sia ovviamente necessario rimuovere le ingiuste limitazioni che ne condizionano la validità».

Il presidente del Sindacato unitario nazionale inquilini ed assegnatari conclude «Da parte nostra stiamo denunciando da anni questa grave situazione, riscontrando in molti casi l’ingiustificato rifiuto delle Regioni interessate a procedere a rivedere le norme che, prima o poi, sono destinate alla giusta censura della Corte. Questo incomprensibile rifiuto di rivedere le normative discriminatorie crea danno non solo a chi, cittadino italiano o extracomunitario, non ha potuto partecipare al bando, ma a tutti i richiedenti (circa 700mila in Italia) che, ovviamente, vedranno allungarsi i tempi delle graduatorie e delle assegnazioni per gli obbligatori adeguamenti che dovranno intervenire a seguito della decisione della Corte, con gravi effetti negativi sulla mobilità e l’occupazione. Auspicando che tutte le Regioni si attengano a quanto disposto dalla Corte Costituzionale, ribadiamo la necessità di una riforma nazionale degli Enti gestori che affronti definitivamente il problema».