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Codacons, al via lo sciopero delle bollette

Il Codacons ha lanciato una protesta contro gli abnormi rincari delle tariffe di luce e gas, proclamando in tutta Italia lo “Sciopero delle bollette”. L’associazione a tutela dei consumatori offre, inoltre, assistenza legale agli utenti schiacciati dal caro-energia che vogliono sospendere il pagamento delle fatture.
Dal primo ottobre, infatti, si rischia per il gas il “raddoppio delle bollette” e per l’energia elettrica un aumento vertiginoso dei costi Secondo l’Ircaf (Istituto Ricerche Consumo Ambiente e Formazione) sommando le bollette di gas e energia del 2022, il costo annuo della famiglia tipo è pari a 3.454,5 euro.
Quella avviata dal Codacons è una iniziativa di solidarietà sociale basata sulle norme del Codice civile e sulla Costituzione Italiana, ed è volta a consentire alle famiglie che hanno difficoltà economiche di sospendere in questo momento di emergenza il pagamento delle bollette. Come? versando solo parzialmente gli importi delle fatture, in virtù della causa di forza maggiore e sulla base delle disposizioni dell’art. 1256 del Codice Civile, che prevede: “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento”.
Gli utenti potranno scaricare sul sito del Codacons il modulo da inviare alla propria società di fornitura di gas e luce, in cui si comunica formalmente di essere costretti a sospendere il pagamento integrale della bolletta, provvedendo al pagamento della fattura in modo parziale, versando cioè un acconto pari al 20% della bolletta, in quanto impossibilitati a sostenere l’importo maggiorato delle utenze – spiega l’associazione – Ciò anche sulla base dei principi correttezza, buona fede e solidarietà sociale, considerato che sui contratti a prestazioni corrispettive, la giurisprudenza prevede e riconosce l’esistenza di un “dovere di solidarietà” nei rapporti intersoggettivi (articolo 2 Costituzione).
Per aderire all’iniziativa, partecipare allo “Sciopero delle bollette” e sospendere e pagare solo parzialmente le fatture di luce e gas, basta seguire le istruzioni riportate alla pagina: https://codacons.it/sciopero-bollette/

Le ferie nel lavoro domestico

L’articolo 18 del Contratto Nazionale del lavoro domestico stabilisce che, indipendentemente dalla durata e dalla distribuzione dell’orario di lavoro, per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi.
Il periodo è stabilito dal datore di lavoro, ma sempre tenendo conto anche delle esigenze del collaboratore familiare, nei periodi tra giugno e settembre e da frazionarsi in non più di due periodi all’anno.
Il mancato godimento del riposo annuale non può essere sostituito da alcuna indennità, in quanto si tratta di un diritto irrinunciabile. Quindi i giorni di ferie non godute possono essere retribuiti solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Nel contratto d’assunzione, oltre alla data di inizio del rapporto di lavoro, la durata del periodo di prova, il livello di inquadramento, l’orario di lavoro e la retribuzione, deve essere precisato anche il periodo in cui godere le ferie annuali e l’eventuale trasferta al seguito della famiglia.
Per quanto stabilito all’articolo 32 del CCNL di riferimento, può capitare che la collaboratrice domestica a tempo pieno, per esigenze del datore di lavoro, debba seguire la famiglia o la persona da assistere, nel posto di villeggiatura.
In questo caso sono previsti il preavviso di quindici giorni; permessi settimanali come negli altri periodi dell’anno; maggiorazione della retribuzione del 20 per cento a titolo di disagio per la “trasferta”, oltre al rimborso delle spese di viaggio, fatto salvo il caso in cui il relativo obbligo fosse stato contrattualmente previsto nella lettera di assunzione.
Per i collaboratori familiari extracomunitari è ammesso, previo accordo tra le parti, il cumulo di due anni di ferie maturate per usufruire di due mesi continuativi di permesso per tornare al proprio Paese di origine, in modo non definitivo.
Per quanto riguarda il calcolo dei giorni di ferie spettanti ai lavoratori domestici, la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell’orario di lavoro, deve essere considerata di sei giorni lavorativi, dal lunedì al sabato. Durante il periodo di godimento delle ferie il lavoratore ha diritto per ciascuna giornata ad una retribuzione pari a 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile.
Per conteggiare le ferie spettanti al collaboratore domestico occorre quindi considerare, per ciascun anno intero lavorato, 26 giorni escludendo le domeniche e le festività infrasettimanali comprese nel periodo preso in considerazione. I 26 giorni di ferie spettanti sono poi da riproporzionare a dodicesimi se il lavoro è prestato da meno di un anno, e calcolare una maturazione di 2,16 giorni per ogni mese lavorato, considerando come mese intero quello che sia pari o superiore a 15 giorni.
Anche durante il periodo di assenza per ferie il lavoratore deve essere retribuito come se avesse lavorato. La retribuzione deve essere calcolata in base all’ordinario stipendio mensile. Il valore da corrispondere per un mese di ferie si ottiene moltiplicando le ore lavorate in una settimana, per le 52 settimane di cui è composto un anno, e dividendo il prodotto per dodici mesi. Sulla media delle ore mensili così calcolata, si otterrà l’importo da corrispondere al collaboratore.
In caso di collaboratori familiari conviventi, all’ordinario stipendio va aggiunto il valore della retribuzione in natura del vitto e dell’alloggio. Tale valore non andrà sommato alla retribuzione feriale se il collaboratore familiare usufruisce durante i giorni di riposo delle prestazioni in natura. Nessuna aggiunta andrà effettuata in caso di lavoratore retribuito ad ore o a stipendio fisso mensile che non goda di vitto e/o alloggio.
Infine, in merito alla contribuzione nel periodo di ferie, il bollettino PagoPA per il versamento dei contributi da pagare in relazione al trimestre che comprende un periodo feriale, non subirà alcuna modifica
Si ricorda, infine, che il pagamento dei contributi in caso di cessazione del rapporto di lavoro deve essere effettuato entro 10 giorni dalla cessazione del rapporto stesso.

Fonte:
https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/13196-le-ferie-nel-lavoro-domestico-2022.html?smclient=eb02ab19-e7b9-4d33-b50a-543656cc384b&utm_campaign=RSQ&utm_medium=email_mn_fet&utm_source=Rassegna+quotidiana+&utm_content=RSQ+2022-08-18

Fattura elettronica forfettari: stop alla moratoria

Dal primo ottobre 2022 stop alla moratoria sulle sanzioni per la fattura elettronica dei forfettari: andrà emessa fattura entro dodici giorni dal momento in cui si è effettuata l’operazione, e non più entro il mese successivo.
I termini per l’emissione della fattura elettronica diventano quindi perentori, e non sono suscettibili di essere differiti sia nel caso in cui il termine scada di giorno festivo, sia nel periodo in cui operano le sospensioni generalizzate del mese di agosto. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 129 del 14 maggio 2020]. La ragione addotta dall’Agenzia sarebbe che questa disposizione riguarda solo gli adempimenti che il contribuente deve assolvere nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, mentre la fattura (sia analogica che elettronica) è destinata alla controparte contrattuale affinché quest’ultima possa esercitare alcuni diritti fiscalmente riconosciuti (come la detrazione dell’IVA e la deduzione del costo).
Qualora la trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio avvenga oltre i termini previsti dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/72, trova applicazione la sanzione prevista dall’art. 6 del D. Lgs. 471/97, in misura pari a un importo:
– tra il 90% e il 180% dell’IVA relativa all’imponibile non correttamente documentato con un minimo di 500 euro;
– da 250 a 2.000 euro se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione dell’imposta;
– tra il 5% e il 10% dei corrispettivi non documentati in caso di operazioni non imponibili, esenti, non soggette o soggette a inversione contabile (da 250 a 2.000 euro se la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito).
L’articolo 13 del decreto legislativo numero 472/1997 prevede le seguenti riduzioni della sanzione minima a:
– 1/9: entro 90 giorni dalla data di omissione o dell’errore;
– 1/8: entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione;
– 1/7: entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione;
– 1/6: oltre il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione.
Quindi, la sanzione in caso di ritardata emissione della fattura elettronica emessa entro la liquidazione periodica Iva, è pari a 27,77 euro, in caso di regolarizzazione nei 90 giorni (1/9 di 250).
La possibilità di avvalersi del ravvedimento deve essere esaminata valutando il numero delle infrazioni commesse. Infatti, con l’aumentare del numero delle infrazioni commesse potrebbe essere più conveniente attendere che l’Ufficio notifichi il provvedimento di irrogazione delle sanzioni, e definirlo col pagamento di 1/3 del minimo (articolo 16, c.3, decreto legislativo 472/1997) e fruendo dell’applicazione della “continuazione” prevista dall’articolo 12 del medesimo Decreto (sanzione base aumentata di un quarto). Infatti la “continuazione” non può essere fruita in sede di ravvedimento, ma può essere applicata solo dall’Ufficio.

Si ricorda che l’obbligo di fatturazione elettronica per i forfettari è stato inserita con gradualità, nel nostro sistema fiscale. Infatti a partire dal primo luglio 2022 è stata introdotta per i soggetti che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi, ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000. A partire dal primo gennaio 2024 verrà inserita per i restanti soggetti.
La misura è stata accompagnata dalla indiretta estensione dei termini per la emissione della fattura elettronica limitatamente al terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, attuata mediante la non applicabilità delle sanzioni di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ai soggetti ai quali l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022 nel caso in cui la fattura elettronica viene emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Questo comporta che è considerata tempestiva una fattura emessa (e quindi, datata) il 31 agosto 2022 per una operazione effettuata il 1° luglio 2022 e così via sino al 31 ottobre 2022, termine entro cui potranno essere emesse le fatture per operazioni effettuate nel mese di settembre.
Si ricorda che per effettuazione dell’operazione si intende, ai sensi dell’articolo 6 del DPR 633/1972, la consegna o spedizione dei beni per le cessioni e il pagamento per le prestazioni di servizi. Poiché la emissione di fattura, in assenza dei presupposti sopra indicati, determina comunque effettuazione della operazione, non rientra nella moratoria una fattura trasmessa al sistema di interscambio il giorno 4 settembre con data 31 luglio.

I termini “a regime” per la emissione della fattura elettronica
Si ricorda che il termine per la emissione della fattura elettronica segue le regole dettate dall’articolo 21, comma 4, DPR 633/1972, che sono stabilite:
– al momento della effettuazione della operazione se si tratta di fattura immediata (che deve essere trasmessa al SDI entro 12 giorni dalla effettuazione della operazione, ossia dalla consegna dei beni o, se antecedente, al pagamento del corrispettivo), con tipo documento TD01 (articolo 21, comma 4);
– entro il giorno 15 del mese successivo alla consegna dei beni qualora questa risulti da un DDT o altro documento idoneo ad individuare i soggetti tra cui è avvenuta l’operazione, la data e la descrizione dei beni, con tipo documento TD24 (articolo 21, comma 4, lettera a);
– entro la fine del mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente la fattura è emessa, con tipo documento TD25 (articolo 21, comma 4, lettera b).
Il documento idoneo per consentire la fatturazione differita (articolo 21, comma 4, lettera a) è qualsiasi documento che contiene la indicazione della data in cui è stata effettuata l’operazione, le generalità del cedente, del cessionario e dell’eventuale incaricato del trasporto, nonché la descrizione della natura, la qualità e della quantità dei beni ceduti o dei servizi prestati.

Lombardia, contributo agli over 70 per il canone di locazione

casa in affitto

È di oltre 3,5 milioni di euro la somma messa a disposizione dalla giunta della Regione Lombardia per aiutare gli inquilini over 70 assegnatari di alloggi delle Aler a far fronte al canone di locazione. Con una delibera approvata dalla giunta sono stati infatti stanziati ulteriori fondi che integrano i 2 milioni di euro già messi a disposizione a febbraio per il primo semestre di quest’anno e che saranno assegnati, anche in questo caso, alle Aler. La somma complessiva messa a disposizione per il 2022 dalla Regione Lombardia ammonta dunque a oltre 5,5 milioni di euro. “Un ulteriore e importante segnale – commenta il presidente della Regione Attilio Fontana – verso chi rispetta le regole e, anche a causa delle generali difficoltà economiche, fatica ad affrontare le spese quotidiane”. “I risultati – aggiunge l’assessore lombardo alla Casa Alan Rizzi – parlano chiaramente di un successo della misura: gli abbuoni erogati agli anziani over 70 dal 2019 al 2021 sono 18.408. E con l’ulteriore integrazione stimiamo di raggiungere per il 2022 circa 6.000 beneficiari”.

Fonte: Agenzia Ansa

Bonus 200 euro lavoratori domestici

Il Decreto legge 50-2022 (cosiddetto D.L. “Aiuti”) ha previsto di erogare un bonus da 200 euro una tantum come aiuto contro il caro- bollette, a tutti i lavoratori, disoccupati e pensionati sotto una determinata soglia di reddito. Sono interessati dalla misura anche i lavoratori domestici: colf, badanti e baby-sitter (comma 8 art. 32).
Per ottenere l’indennità da 200 euro i lavoratori domestici devono: 1) essere assunti alla data di entrata in vigore del decreto, quindi alla data del 18 maggio 2022, con contratto di lavoro domestico per il quale risulti attiva l’iscrizione alla Gestione Inps lavoratori domestici, anche da più datori di lavoro, con contratti part-time; avere un reddito personale soggetto ad Irpef non superiore a 35mia euro nel 2021, al netto di contributi previdenziali e assistenziali (nel quale sono inclusi redditi di qualsiasi natura, anche esenti o soggetti a ritenuta, mentre sono esclusi: casa di abitazione, TFR Competenze arretrate, ANF, assegni familiari, Assegno Unico Universale).
L’importo dei 200 euro sarà erogato dall’Inps con le modalità richieste dal beneficiario nella domanda, a scelta tra: bonifico su conto corrente o postale; accredito su libretto postale o bonifico domiciliato; pagamento in contanti presso un Ufficio postale.
La somma non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini fiscali, cioè è esente da tasse e contributi. Inoltre l’indennità non può essere ceduta, sequestrata o pignorata.
Per ottenere il bonus 200 euro va fatta domanda all’INPS sul sito www.inps.it , sezione “Prestazioni e servizi” -“Prestazioni non pensionistiche”. In alternativa è possibile recarsi in un Patronato chiedendo l’assistenza, che è gratuita.

https://www.fiscoetasse.com/domande-e-risposte/12287-bonus-200-euro-lavoratori-domestici-domande-entro-il-30-settembre.html?smclient=eb02ab19-e7b9-4d33-b50a-543656cc384b&utm_campaign=RSQ&utm_medium=email_mn_fet&utm_source=Rassegna+quotidiana+&utm_content=RSQ+2022-09-19

Edilizia libera per le vetrate panoramiche

Oltre alla tanto attesa modifica delle ultime regole relative alla cessione dei crediti del Superbonus 110%, il decreto Aiuti bis, ha introdotto alcune novità legate al mondo dell’edilizia. Tra queste, una nuova norma sull’istallazione di vetrate panoramiche. Si tratta di una sorta di “mini condono”: infatti, per le vetrate panoramiche non autorizzate in passato, rientrano ora tra le opere di “edilizia libera”.
D’ora in avanti dunque, si potranno installare vetrate panoramiche su balconi, terrazzi e sul proprio patio, senza chiedere una specifica autorizzazione preventiva. Nell’articolo 33-quater viene infatti liberalizzata l’istallazione delle vetrate panoramiche amovibili, anche dette VEPA. Restano, comunque, alcuni requisiti da rispettare per la costruzione, ma non sarà più necessario ottenere un’autorizzazione.
A dettare le regole per l’istallazione delle vetrate panoramiche amovibili era l’articolo 6, comma 1, del testo unico di cui al decreto il presente Repubblica 6 giugno 2001, numero 380. L’articolo 6-bis prevedeva, previa comunicazione, l’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione competente. Con l’articolo 33-quater del decreto Aiuti bis viene semplificata la burocrazia che regola l’istallazione delle vetrate panoramiche amovibili. Obiettivo dichiarato di questa semplificazione, è quello di agevolare l’efficientamento energetico: le vetrate panoramiche infatti, favorendo la funzione della protezione contro gli agenti atmosferici, contribuiscono al miglioramento delle prestazioni energetiche, riducendo dispersione termica della propria abitazione.
L’istallazione delle vetrate panoramiche è stata pertanto inserita tra le opere di “edilizia libera”. Per effettuare i lavori in regime di edilizia libera non serve ottenere autorizzazioni da parte degli uffici urbanistici del proprio Comune, a patto però che rispettino le regole urbanistiche e il codice del Beni Culturali.
Tra i requisiti per rientrare in questa categoria vi è l’amovibilità: è necessario prevedere l’istallazione di una vetrata chiusa in maniera stabile. Altri requisiti sono: protezione dagli agenti atmosferici; miglioramento prestazioni acustiche ed energetiche; riduzione delle dispersioni termiche;
parziale impermeabilizzazioni da infiltrazioni di acque piovane; microareazione (flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici).
Infine, tra i requisiti essenziali, vi è quello del minimo impatto visivo. È precisato nel testo: “Le vetrate devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche”.

Cessione del credito, ABI e Ance insieme per far ripartire l’edilizia

Cessione del credito, ABI e Ance insieme per far ripartire l’edilizia: Dopo l’approvazione del Ddl Aiuti-bis, le due associazioni sollecitano l’Agenzia delle Entrate per la modifica della circolare sulla responsabilità solidale, ora resa meno rigida.
Secondo il Direttore generale dell’Ance, Massimiliano Musmeci, e il Vice direttore generale dell’Abi, Gianfranco Torriero, l’emendamento approvato in fase di conversione del ddl “Aiuti-bis” è positivo. Manca però ancora un tassello per il concreto sblocco della cessione del credito. Infatti, le indicazioni tecniche che regolano attualmente la cessione del credito sono contenute nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate dello scorso giugno. In essa viene spiegato che il cessionario è responsabile in solido col cedente se non utilizza la dovuta diligenza nell’accertarsi che il credito proviene da un’operazione lecita. La medesima circolare chiarisce che il livello di diligenza richiesto dipende dalla natura del cessionario. Di conseguenza, sulle banche ha pesato fino ad ora una responsabilità più elevata, che ha scoraggiato l’acquisto dei crediti.
Pertanto, dal momento che la circolare non è più coerente con le previsioni normative del “Aiuti-bis”, Abi e Ance si sono attivate per sollecitare l’Agenzia delle Entrate a rivedere tempestivamente le indicazioni pratiche. L’Agenzia delle Entrate dovrà quindi emanare una nuova circolare, in linea con la nuova disciplina sulla responsabilità solidale, la quale prevede ora che il cessionario debba rispondere in solido solo per dolo o colpa grave. Al di fuori di questi casi, le regole sulla responsabilità solidale non si applicano né alle cessioni di crediti relativi al Superbonus, e neppure alle cessioni relative agli altri bonus edilizi, effettuate dopo l’11 novembre 2021 (data del Decreto “Antifrode”, che ha introdotto l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese per chi sceglie lo sconto in fattura o la cessione del credito nell’ambito di un intervento agevolato).

Nuovo bonus da 150 euro nel DL Aiuti ter

Il Consiglio dei ministri ha approvato venerdì 16 settembre 2022 il nuovo decreto “Aiuti TER” per il sostegno a famiglie e imprese contro il caro bollette e per la realizzazione del PNRR con una dotazione complessiva di 14 miliardi.
Dalla bozza del testo, che attende ora la pubblicazione in Gazzetta, è emerso un nuovo bonus da 150 euro esente IRPEF, sulla falsariga di quello da 200 euro già in corso di erogazione.
Sarà destinato, come il precedente, a lavoratori dipendenti, pensionati e lavoratori autonomi, lavoratori a termine dello spettacolo, collaboratori sportivi , lavoratori domestici ecc. Sono inclusi anche gli incapienti.
Si tratta di circa 22 milioni di soggetti beneficiari.
Questa volta il limite di reddito è più basso: è fissato a 20mila euro annui di retribuzione imponibile, 1538 euro mensili.
Le modalità di pagamento del bonus 150 euro saranno le stesse già utilizzate in precedenza, secondo la bozza diffusa.
Per gli autonomi l’importo va ad aggiungersi a quello del precedente da 200 euro, per i quali si è ancora in attesa della pubblicazione del decreto attuativo. Quindi: gli iscritti a gestione artigiani e commercianti; iscritti alla gestione separata INPS; iscritti alla gestione agricoltura; e i professionisti iscritti alle casse private, che se in possesso anche di questo ulteriore requisito riceveranno in un unica soluzione 350 euro.
La notizia è contenuta nella bozza di decreto approvata in Consiglio dei ministri, che pero è ancora incompleta e non definitiva.

https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/15001-nuovo-bonus-da-150-euro-nel-dl-aiuti-ter-a-chi-va.html?smclient=eb02ab19-e7b9-4d33-b50a-543656cc384b&utm_campaign=RSQ&utm_medium=email_mn_fet&utm_source=Rassegna+quotidiana+&utm_content=RSQ+2022-09-19

Caro bollette, famiglie in ginocchio

Dal Rapporto Coop 2022 emerge che il 57 per cento degli italiani non sa dove trovare i soldi per pagare le utenze

Il rincaro del costo delle bollette sta mettendo a dura prova le famiglie italiane, già in grandissime difficoltà. Il 57% infatti dichiara infatti di essere tuttora in difficoltà per pagare l’affitto, e il 26% pensa di sospendere o rinviare il pagamento. Per quanto riguarda luce e gas, un italiano su tre è convinto di non riuscire a coprire le spese per le utenze fino a Natale. È questa la fotografia scattata dal Rapporto Coop 2022.
Dall’indagine, emerge che molte famiglie hanno elaborato una “spending review energetica” ben prima del varo del Piano del Governo per il contenimento dei consumi. Infatti il 41% si dichiara già adesso molto attento ad accendere le luci il meno possibile. Il 30% è già consapevole di ridurre il riscaldamento domestico. E molti sono gli italiani abituati ad un uso razionale degli elettrodomestici.
A conti fatti, l’Italia del 2022 si scopre molto vulnerabile, con la classe media sempre più in difficoltà e una netta crescita dell’area della povertà vera e propria (+ 6 milioni nell’ultimo anno). Gli italiani, compressi tra i prezzi che aumentano e i salari inchiodati, vedono scivolare in basso il loro potere d’acquisto.
Per questo hanno incominciato da tempo a cercare possibili vie d’uscita. Oltre ai grandi capitoli di spesa i risparmi colpiranno soprattutto il superfluo di tutti i giorni (bar e ristoranti, abbigliamento e intrattenimento extradomestico). Ma comporterà anche il rinvio di viaggi e vacanze e il posticipo degli acquisti di prodotti tecnologici e arredo.
Intanto il lavoro è sempre più povero e lavorare non basta più. Nel rapporto tra costo della vita e stipendi medi, l’Italia è il fanalino di coda tra le principali economie europee, con un salario del 33% più basso di quello dei tedeschi, che hanno un costo della vita equiparabile al nostro; mentre guadagniamo come gli spagnoli che hanno un costo della vita del 19% inferiore. Un occupato su 5 tra coloro che hanno contratti part-time è oggi a rischio povertà, e un dipendente su 10 full-time corre lo stesso rischio. Sono 900 mila in Italia oggi i lavoratori che guadagnano meno di 1.000 euro al mese, il doppio rispetto a 15 anni fa.

Torino misura l’impatto sociale della rigenerazione urbana

Misurare il valore, dal punto di vista dell’impatto sociale, degli immobili comunali e delle trasformazioni urbanistiche. È l’obiettivo del protocollo d’intesa siglato, nell’ambito della piattaforma Torino Social Impact, da Città di Torino, Camera di Commercio di Torino e Fondazione Compagnia di San Paolo e che ha una durata fino al 31 dicembre 2024.
L’accordo ha lo scopo di definire un sistema di calcolo che traduca l’impatto sociale del patrimonio immobiliare o di una trasformazione urbanistico-edilizia in metriche economiche, capaci di incidere sul valore monetario assegnato al bene o sulla quantificazione di oneri e compensazioni per le trasformazioni urbane e successiva monetizzazione.
Per il sindaco Stefano Lo Russo si tratta di “una importante innovazione nelle prassi amministrative per valorizzare il patrimonio immobiliare e velocizzare le procedure. È una sfida anche culturale rispetto a modelli solitamente applicati, che può aprire una stagione diversa negli investimenti pubblici”. “È una sfida interessante e innovativa, è la volta che si cerca di aggiungere alle valutazioni materiali anche valutazioni immateriali – aggiunge il segretario generale della Camera di Commercio, Guido Bolatto -. Da una parte offre maggiori garanzie al proprietario sulla pubblica utilità e sostenibilità del progetto immobiliare rispetto all’investimento, dall’altra alimenta lo sviluppo dell’imprenditoria sociale e ne aumenta il valore in modo certificato”. “Per noi – aggiunge il segretario generale della Fondazione Compagnia di San Paolo, Alberto Anfossi – la rigenerazione urbana e territoriale rappresenta una dimensione chiave per favorire i processi di inclusione sociale e lo sviluppo del territorio”.

Fonte: Agenzia Ansa