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Coronavirus, Anaip: cosa si può e cosa non si può fare in condominio

  • Quotidiano Del Condominio
  • 16 marzo 2020

[A cura di Alessandro De Pasquale – vicepresidente nazionale vicario Anaip – nazionale.anaip.it] Con gli ultimi decreti della scorsa settimana e le successive FAQ del Governo, sono state estese e potenziate le misure per il contenimento del contagio da Coronavirus.

Ma come impattano tali restrizioni nei condomini? Sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, per tale motivo nei condomini bisogna evitare le aggregazioni nelle aree condominiali comuni e qualunque tipo di riunione o assemblea di persone.

Le attività motorie svolte all’aperto sono ammesse esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro.

Bisogna evitare ogni spostamento delle persone all’interno di tutto il territorio nazionale salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute; per questa ragione i condomini a carattere abitativo, in questo periodo, saranno sovraffollati e non sempre sarà facile rispettare le distanze imposte dalla legge.

A tutti i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante; vi è invece il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena, ovvero risultati positivi al coronavirus covid-19.

Tali prescrizioni aumentano notevolmente la concentrazione ed il quantitativo di soggetti potenzialmente infetti o immunodepressi presenti nei condomini che, necessariamente, dovranno essere puliti e sanificati con particolare attenzione a corrimano, pulsantiere, ascensori, etc..

Il condominio come luogo di lavoro

Il condominio è sicuramente un luogo di lavoro in base al D.lgs. 81/08, e pertanto, nel DPCM del 8 marzo 2020, “si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2”.

Quindi l’Amministratore di Condominio deve:

  • cercare di agevolare ferie e permessi dei dipendenti
  • ma anche di evitare interventi manutentivi che potrebbero essere procrastinati, per limitare il numero di lavoratori nel condominio.

“Sono sospesi i servizi educativi e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università”

L’Amministratore di Condominio a questo punto si troverà a dover regolamentare (art. 1130, 2° comma C.C. e 1133 C.C.) anche l’utilizzo delle parti comuni degli edifici dove giocano i bambini per evitare i contagi da coronavirus, mantenendo il tutto sempre sanificato ed imponendo l’uso di eventuali appositi dispositivi di protezione individuali, idonei a garantire la sicurezza.

Ma per il condominio, il punto più importante di questi provvedimenti è la sospensione delle riunioni e gli assembramenti; in alternativa si potrebbero adottare (in tutti i casi possibili) per lo svolgimento delle riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolari accorgimenti di sicurezza ed autentificazione certificata.

E l’assemblea da remoto?

Ritengo, a riguardo, che nei condomìni non sia praticabile l’assemblea on line in quanto non tutti i condòmini dispongono di firme digitali, apparati di sicurezza informatica, competenze, nozioni e quant’altro per poter partecipare regolarmente alle adunanze, tantomeno la legge impone l’uso di tali tecnologie ai fini condominiali, che avrebbero inoltre, sicuramente, un forte impatto economico sulla popolazione.

Non potendo effettuare le assemblee non si possono approvare i rendiconti ed i preventivi che normalmente, proprio in questo periodo, vengono discussi paralizzando, di fatto, le attività condominiali che restano demandate al buon senso dei condòmini nella contribuzione volontaria delle quote spettanti non approvate.

Se questo non bastasse, il DL dell’8 marzo 2020 n. 11, prevede la sospensione della maggior parte delle attività processuali e giudiziali civili e penali fino al 31 maggio 2020 e pertanto non sarà possibile per l’Amministratore di condominio recuperare i crediti del condomìnio nei tempi brevi, ne tanto meno subire ingiunzioni di pagamento da parte dei fornitori.

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  • Alessandro De Pasquale
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