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Dallo studio al condominio: le prescrizioni per l’amministratore in Fase 2

  • Quotidiano Del Condominio
  • 7 maggio 2020

[A cura di Alessandro De Pasquale, vicepresidente nazionale vicario Anaip – nazionale.anaip.it] Molti amministratori non hanno ancora aggiornato le valutazioni dei rischi nei DVR condominiali. Infatti, sono diverse le modifiche da apportare in merito a:

  • rischio biologico derivante dal Covid19,
  • rischio incendio derivante dal D.M. 25 Gennaio 2019,
  • aggiornamento dei DPI e delle procedure di sicurezza.

Le responsabilità del datore di lavoro

Gravano sull’amministratore di condominio gli obblighi e le responsabilità del “datore di lavoro”, in base all’art. 2087 c.c. ed al D.Lgs. n. 81/2008, di adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei “Lavoratori”.

Alla luce di tali previsioni, il datore di lavoro ha l’obbligo di:

  • aggiornare il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) con particolare riferimento al “nuovo” rischio biologico del contagio da Covid19;
  • sulla base della valutazione dei rischi risultante dal DVR aggiornato, il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente ed il RSPP (Responsabile della Sicurezza per la Prevenzione e Protezione), deve individuare e fornire adeguati DPI (dispositivi di protezione individuali) quali ad esempio mascherine e/o guanti;
  • implementare tutte le misure di prevenzione igienico-sanitarie puntualmente indicate dai recenti provvedimenti normativi nazionali e locali;
  • adeguare le procedure di sicurezza derivanti dalla nuova valutazione dei rischi, inerenti il condominio;
  • formare ed informare costantemente i propri dipendenti in relazione ai nuovi specifici rischi a cui sono esposti;
  • garantire la sanificazione ed igienizzazione dei luoghi di lavoro.

La sanificazione

Purtroppo, mentre per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 “Decreto Cura Italia” ha previsto per tutto il 2020, un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di euro 20.000, per il condominio non sono stati previsti incentivi di alcun genere.

Anche con il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 Art. 30 – “Credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro” il Governo si è dimenticato di estendere ai condomini, le disposizioni che prevedono il credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro anche per le spese relative all’acquisto di dispositivi di protezione.

L’ufficio dell’amministratore in Fase 2

In ordine all’attività professionale, anche l’amministratore di condominio, deve adeguarsi alla Fase 2 dell’emergenza Covid19.

Infatti, gli uffici e gli studi professionali degli amministratori, dovranno rispettare tutte le misure di prevenzione e protezione per garantire ai “lavoratori” (D.Lgs. n. 81/2008 Art 2) ed a tutti gli avventori, idonee misure di sicurezza per il contagio da Covid19.

Si raccomanda per la Fase 2 di:

  • prediligere il più possibile l’utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte in smart working o in modalità a distanza;
  • incentivare le ferie ed i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  • assumere protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuali quali guanti e mascherine;
  • svolgere le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro;
  • redigere un protocollo di sicurezza anti-contagio prendendo come riferimento il DPCM 8 marzo 2020, il DPCM 10 marzo 2020, il D. L. 09/03/2020 n. 14, il DPCM 10 aprile 2020, il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid – 19 negli ambienti di lavoro, firmato da Governo e parti sociali in data 14/04/2020;
  • redigere un’informativa per dipendenti/collaboratori, con le indicazioni che il/la titolare dello Studio ha stabilito e conseguente informativa/autorizzazione al trattamento dei dati ai fini privacy;
  • redigere un’informativa da consegnare ai condòmini qualora sia necessario l’accesso all’Ufficio per un appuntamento ed a fornitori e soggetti esterni che accedono allo Studio professionale dell’amministratore;
  • individuare una unica stanza opportunamente attrezzata per il ricevimento dei condòmini o terzi ed il percorso dall’ingresso alla stanza;
  • affiggere all’ingresso dello studio e nell’informativa da consegnare ai condòmini e terzi che accedono allo studio l’elenco delle prescrizioni adottate e dei comportamenti richiesti.

Le presenti indicazioni sono da ritenersi indicative ed assolutamente non esaustive. La redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, delle procedure di sicurezza e dei piani di evacuazione sono demandati al Datore di Lavoro ed a professionisti specializzati, secondo il dettame della normativa nazionale in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

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  • Alessandro De Pasquale
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  • sicurezza in condominio
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