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Accorpamento di Imu e Tasi: che cosa cambia, che cosa resta uguale

  • Quotidiano Del Condominio
  • 27 gennaio 2020

[A cura di: Daniela Gadani – Centro studi Anaip – http://nazionale.anaip.it] La legge di bilancio 2020 elimina la TASI dal sistema impositivo dei Comuni. D’ora in poi solo l’IMU graverà fiscalmente sugli immobili di cittadini ed imprese.

Con l’abolizione della TASI è stato semplificato il sistema, eliminando una tassa che in effetti non era che un duplicato dell’IMU, visto che, come quest’ultima, aveva come presupposto impositivo il possesso di beni immobili. IMU e TASI, a una prima lettura, sembrano identiche. In realtà, però, una differenza esiste.

  • La TASI ha natura di tassa, legata a particolari servizi erogati dal Comune, che devono essere specificati in una apposita delibera della giunta comunale.
  • L’IMU è un’imposta che serve a coprire in generale i bisogni del Comune, senza che sia necessaria una delibera che giustifichi dettagliatamente le ragioni della sua applicazione.

L’IMU quindi si presta più facilmente a manovre di aumento, perché l’ente non deve motivare le ragioni per le quali lo dispone, contrariamente a quanto sarebbe necessario per la TASI.

L’abolizione della TASI

La legge di bilancio 2020 ha disposto l’abolizione della TASI, il cui gettito va a rimpolpare quello della nuova IMU. In effetti il presupposto applicativo di IMU e TASI, ossia il possesso di beni immobili, ha creato non pochi problemi applicativi e una “duplicazione impositiva” sulla medesima base imponibile, che ha gravato inutilmente sui contribuenti e ha reso il sistema impositivo dei comuni particolarmente complesso. Da qui la volontà di semplificare il sistema, attraverso l’abolizione della TASI e mantenere l’IMU, che dal primo gennaio 2020, quindi, è diventata l’unica imposta applicata dai Comuni sugli immobili.

La riforma, che passa attraverso l’abolizione della TASI e alla nascita della nuova IMU porta naturalmente delle modifiche.

Che cosa cambia

L’aliquota base per calcolare l’IMU passa all’8,6 per mille dando comunque libertà ai Comuni di aumentarla di due punti, portandola al 10,6 per mille o di azzerarla completamente. I Comuni che però hanno già deliberato un aumento della TASI dello 0,8 per mille possono approvare l’aliquota IMU fino all’11,4 per mille.

Nel caso in cui l’immobile sia posseduto da più contitolari, ogni quota deve tenere conto delle eventuali agevolazioni spettanti a ciascuno singolarmente, senza possibilità di estenderle agli altri.

In caso di affidamento di figli minori in sede di separazione o divorzio, l’assegnatario è soggetto passivo dell’imposta.

Gli inquilini e comodatari sono esclusi dall’imposta, che dunque graverà solo sul proprietario.

Con l’eliminazione della TASI i Comuni non avranno più l’obbligo di dover individuare, con regolamento, i servizi indivisibili e di indicare per ciascuno i costi da coprire con il tributo.

Che cosa resta invariato

Eccezion fatta per le novità descritte sopra, la parte restante del regime IMU resta invariato.

Le prime case che non rientrano nelle categorie catastali che identificano le abitazioni di lusso (A1, A8 o A9) non sono assoggettate al pagamento dell’IMU.

Invariate le esenzioni e le agevolazioni IMU, fatta eccezione per i pensionati A.I.R.E (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero).

Le scadenze per il pagamento restano invariate: i soggetti passivi dovranno effettuare il pagamento dell’imposta dovuta al comune per l’anno in corso in due rate, che scadono la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta la facoltà per il contribuente di provvedere al versamento della imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente. In sede di prima applicazione dell’imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio e dovrà tenere conto di eventuali aumenti o diminuzioni dell’aliquota dell’8,6 per mille, se deliberati dai Comuni.

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