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La facciata agevolata? È solo quella visibile dalla strada

  • Quotidiano Del Condominio
  • 7 settembre 2020

[A cura di: Agenzia delle Entrate] Per i lavori di rifacimento delle facciate del fabbricato, alcune delle quali sono visibili dalla strada e altre no, i condòmini possono beneficiare del bonus facciate, su tutti i lavori di rifacimento delle facciate effettuati sullo stabile condominiale? Questo l’oggetto di un interpello presentato alle Entrate dal delegato di un amministratore condominiale.

Come rimarca l’Agenzia, la circolare n. 2/2020 ha chiarito che sono ammessi al bonus facciate, gli interventi sull’involucro “esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)” e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la “struttura opaca verticale”.

Si tratta, a titolo di esempio, della ristrutturazione delle strutture opache verticali della facciata stessa, della pulitura e tinteggiatura della superficie, del rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi, oltre ai lavori su grondaie, parapetti, cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche esistenti sulla parte opaca della facciata.

La detrazione non spetta, invece, tra l’altro, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo a uso pubblico.

Alla luce di queste precisazioni, l’Agenzia ritiene che nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa il bonus facciate spetti per le spese sostenute per gli interventi realizzati sulla facciata interna dell’edificio anche se questa, come nel caso in esame, sia solo parzialmente visibile dalla strada.

Tags
  • Agenzia delle Entrate
  • bonus facciate
  • circolare 2/2020
  • detrazioni fiscali
  • facciata
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