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Superbonus: il limite delle due unità non si applica alle spese sulle parti comuni e interventi antisismici

  • Quotidiano Del Condominio
  • 28 ottobre 2020

Ruotano ancora attorno al Superbonus i dubbi e  i relativi quesiti inviati dai contribuenti alla rubrica di consulenza di FiscoOggi: l’organo d’informazione dell’Agenzia delle Entrate. Di seguito uno dei tanti dubbi che assillano chi intende fruire di tale agevolazione, e la risposta fornita dall’esperto, Paolo Calderone.

Domanda e Risposta

D. Esiste un limite al numero degli immobili per i quali è possibile richiedere il Superbonus 110%?

R. Sì, la legge ha posto un limite alle unità immobiliari in relazione alle quali lo stesso contribuente può usufruire delle detrazioni. In particolare, per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, il Superbonus spetta per le spese sostenute per i lavori realizzati su un massimo di due unità immobiliari (articolo 19, comma 10 del decreto legge n. 34/2020). Questa limitazione non si applica, invece, alle spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.

Inoltre, il limite numerico alle unità immobiliari oggetto degli interventi agevolabili non opera nel caso di interventi antisismici, che possono essere effettuati su tutte le unità abitative, anche in numero superiore alle due unità. Per essi l’unico requisito richiesto è che gli immobili si trovino nelle zone sismiche 1, 2 e 3 (circolare dell’Agenzia delle entrate n. 24/2020).

Tags
  • Agenzia delle Entrate
  • FiscoOggi
  • interventi antisismici
  • parti comuni
  • Superbonus
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